Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14328 del 15/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 15/06/2010, (ud. 25/03/2009, dep. 15/06/2010), n.14328

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i

cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

s.r.l. COVONE;

– intimata –

avverso la decisione n. 181/46/07 della Commissione tributaria

regionale di Napoli, emessa il 3 luglio 2007, depositata il 6

novembre 2007, R.G. 5862/06;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Cons.

Dott. Velardi Maurizio;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25 marzo 2010 dal Cons. Dott. Giacinto Bisogni.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. La controversia ha per oggetto l’impugnazione da parte della società contribuente l’atto di irrogazione delle sanzioni conseguenti all’accertamento dell’assunzione di un lavoratore “in nero” ai sensi del D.L. n. 12 del 2002, art. 3, convertito nella L. n. 73 del 2002;

2. La C.T.P. di Napoli ha respinto il ricorso mentre la C.T.R. ha riformato tale decisione annullando l’atto impugnato;

3. Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate con un unico motivo di impugnazione con il quale deduce la violazione degli artt. 3 e 24 disp. trans. Cost. e art. 102 disp. trans. Cost., comma 2, e art. 6 disp. trans. Cost. e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1. Secondo l’Agenzia ricorrente non spetta alle Commissioni tributarie la giurisdizione su una controversia relativa alla sanzione irrogata dall’Agenzia delle Entrate per l’impiego di lavoratori dipendenti non regolarmente assunti ai sensi del D.L. n. 12 del 2002, art. 3.

Diritto

RITENUTO

che:

la questione di giurisdizione non può essere posta in questo giudizio essendosi sul punto formato il giudicato implicito. Si veda, fra le altre, Cass. civ., sezioni unite n. 26019 del 30 ottobre 2008 secondo cui il potere di controllo delle nullità (non sanabili o non sanate), esercitabile in sede di legittimità, mediante proposizione della questione per la prima volta in tale sede, ovvero mediante il rilievo officioso da parte della Corte di cassazione, va ritenuto compatibile con il sistema delineato dall’art. 111 Cost., allorchè si tratti di ipotesi concernenti la violazione del contraddittorio – in quanto tale ammissibilità consente di evitare che la vicenda si protragga oltre il giudicato, attraverso la successiva proposizione dell’actio nullitatis o del rimedio impugnatorio straordinario ex art. 404 cod. proc. civ. da parte del litisconsorte pretermesso ovvero di ipotesi riconducibili a carenza assoluta di “potestas iudicandi” – come il difetto di legitimatio ad causam o dei presupposti dell’azione, la decadenza sostanziale dall’azione per il decorso di termini previsti dalla legge, la carenza di domanda amministrativa di prestazione previdenziale, od il divieto di frazionamento delle domande, in materia di previdenza ed assistenza sociale (per il quale la legge prevede la declaratoria di improcedibilità in ogni stato e grado del procedimento) -; in tutte queste ipotesi, infatti, si prescinde da un vizio di individuazione del giudice, poichè si tratta non già di provvedimenti emanati da un giudice privo di competenza giurisdizionale, bensì di atti che nessun giudice avrebbe potuto pronunciare, difettando i presupposti o le condizioni per il giudizio. Tale compatibilità con il principio costituzionale della durata ragionevole del processo va, invece, esclusa in tutte quelle ipotesi in cui la nullità sia connessa al difetto di giurisdizione del giudice ordinario e sul punto si sia formato un giudicato implicito, per effetto della pronuncia sul merito in primo grado e della mancata impugnazione, al riguardo, dinanzi al giudice di appello;

il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e nessuna statuizione deve essere emessa sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Nulla sulle spese processuali del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2010

 

 

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