Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14328 del 08/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 08/06/2017, (ud. 10/03/2017, dep.08/06/2017),  n. 14328

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6918-2016 proposto da:

CONDOMINIO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DONATELLO 71 C/O DOTT. FALCONI, presso lo studio dell’avvocato

PIERPAOLO BAGNASCO, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato FRANCESCO GIORGIO ZANARDELLI;

– ricorrente –

contro

M.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TRIONFALE 6579,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CHIOFALO, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

nonchè

sul ricorso 6918-2016 proposto da:

M.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TRIONFALE 6579,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CHIOFALO, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente incidentale –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 19235/2015 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 28/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/03/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Condominio di (OMISSIS), propone ricorso articolato in unico motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c.) avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 28 settembre 2015 che, riformando la decisione di primo grado resa dal Giudice di pace, aveva revocato il decreto ingiuntivo emesso dallo stesso Giudice di pace nei confronti della condomina M.R. su domanda del Condominio per l’importo di Euro 4.658,53, condannato comunque la M. al pagamento della somma di Euro 4.477,98 e poi condannato il Condominio (OMISSIS), a pagare all’opponente ed appellante M.R. un terzo delle spese processuali, compensando i residui due terzi.

M.R. si difende con controricorso e propone ricorso incidentale articolato in due motivi (violazione e falsa applicazione degli artt. 88 e 92 c.p.c., e violazione e falsa applicazione degli artt. 113, 115, 132 e 91 c.p.c.).

Ritenuto che il ricorso principale potesse essere accolto per manifesta fondatezza, ed invece il ricorso incidentale rigettato per manifesta infondatezza, con la conseguente definibilità del ricorso nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), su proposta del relatore, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

M.R. ha presentato memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 2.

Secondo consolidato orientamento di questa Corte, nel procedimento di ingiunzione la fase monitoria e quella di opposizione fanno parte di un unico processo e l’onere delle spese processuali, ivi comprese quelle del procedimento monitorio, va regolato in base all’esito finale del giudizio di opposizione e alla complessiva valutazione del suo svolgimento. Di tal che, la valutazione di soccombenza, ai fini della condanna alle spese, deve essere rapportata all’esito finale della lite anche nell’ipotesi di decreto seguito da opposizione ex art. 645 c.p.c., e il creditore opposto, che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte (quand’anche minima) rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo e la condanna alla restituzione di quanto, eccedente rispetto al dovuto, percepito in dipendenza della sua provvisoria esecutività, non può tuttavia qualificarsi soccombente ed essere condannato neppure in parte alle spese del giudizio (Cass. Sez. 3, 12/05/2015, n. 9587; Cass. Sez. L, 18/10/2002, n. 14818).

Avendo, quindi, il Tribunale comunque riconosciuto il credito del Condominio di (OMISSIS), nei confronti della condomina M.R., sia pure non per l’importo di Euro 4.658,53, oggetto di ingiunzione, ma per la minor somma di Euro 4.477,98, non poteva essere ritenuto il Condominio stesso soccombente, sia pure per un terzo, ai fini della regolazione delle spese processuali.

Queste ragioni spiegano pure la manifesta infondatezza del ricorso incidentale, il quale poggia le sue due censure sull’erroneo presupposto che l’opponente ed appellante M.R. dovesse considerasi vincitrice ai fini delle spese di lite.

Il ricorso principale va perciò accolto, il ricorso incidentale va rigettato, la sentenza impugnata va cassata limitatamente alla statuizione sulle spese e la causa va rinviata al Tribunale di Roma, in diversa composizione, che deciderà sul punto uniformandosi al richiamato principio. Il giudice di rinvio prevederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese sostenute nel giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2 della Corte suprema di cassazione, il 10 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2017

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