Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14328 del 06/06/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 14328 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: STILE PAOLO

SENTENZA
sul ricorso 7838-2010 proposto da:
CUZARI SANDRO CZRSDR51S11F158G, domiciliato in ROMA,
VIA SISTINA 42, presso lo studio dell’avvocato SPOSATO
PIERGIORGIO, rappresentato e difeso dall’avvocato
TOSCANO GIUSEPPE, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013
1496

contro

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE 01962420830, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, LARGO BOCCEA 34, presso lo studio
dell’avvocato FERA ANNA RITA, rappresentato e difeso

Data pubblicazione: 06/06/2013

dall’avvocato MATAFU’ CARMELO, giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 1452/2009 della CORTE D’APPELLO
di MESSINA, depositata il 12/12/2009 r.g.n. 1308/07;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

STILE;
udito il P.M. in persona

del

Sostituto Procuratore

Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO, che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

udienza del 24/04/2013 dal Consigliere Dott. PAOLO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2713/07 il Giudice del Lavoro di Messina accoglieva la domanda
proposta da Cuzari Sandra con ricorso dell’ 1-7-2005 , con la quale chiedeva che,
in virtù dell’art. 127comma 6 L.R.n.2 del 2002 gli venisse attribuita la qualifica di
redattore e poi di capo servizio per l’attività svolta presso l’ufficio stampa del

retributive secondo il contratto CCNL dei giornalisti ai sensi dell’art.58 L.R
n.331196 e dell’art. 6 comma 2 L.150/00 e art.127 comma 4 L.R. 2/02.
Il Giudice di primo grado accoglieva tale domanda e condannava il Consorzio al
pagamento delle differenze retributive.
La Corte d’appello di Messina, su impugnazione del Consorzio, con sentenza del
3 novembre-12 dicembre 2008, in accoglimento del gravame, rigettava la
domanda proposta dal Cuzari.
A sostegno del decisum osservava che la Corte costituzionale, con la pronuncia
n. 189 del 14/6/2007, aveva dichiarato l’incostituzionalità della normativa
invocata e posta a fondamento del convincimento del primo Giudice, sicché non
era condivisibile la pretesa del Cuzari di mutare la causa petendi, fondando la
proprie domanda su presupposti di fatto e di diritto diversi.
Peraltro, per stessa ammissione di questi, risultava pacifico che il CAS nelle more
del giudizio aveva regolarizzato la sua posizione sulla base della contrattazione
collettiva oggetto dell’accordo siglato in data 24-10-2007.
Per la cassazione di tale pronuncia ricorre il Cuzari con quattro motivi.
Resiste il CAS con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso il Cuzari, denunciando violazione o falsa
applicazione di norma di diritto per erronea interpretazione od applicazione della
sentenza n. 189/2007 della Corte Costituzionale in relazione al caso concreto (art.

Consorzio per le Autostrade Siciliane —CAS- con le consequenziali differenze

360 n. 3 c.p.c.), lamenta che il Giudice di appello abbia erroneamente esteso la
dichiarata incostituzionalità di una norma a norme diverse da quelle dichiarate
incostituzionali, in violazione del disposto dell’art. 113 c.p.c., negando in tal
modo il riconoscimento del diritto ad ottenere la stabilizzazione definitiva nella
qualifica di addetto stampa del CAS.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione
ddell’art. 113 c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.) per avere l’impugnata sentenza,
nell’esplicazione dei motivi, sostenuto che la pretesa del Cuzari di mutare la
causa petendi fondando la propria domanda su presupposti di fatto e di diritto
diversi”, non era ammissibile; ciò erroneamente trattandosi di semplice emendatio
determinata dalla sentenza n. 189/2007 dichiarativa della l’illegittimità
costituzionale della normativa di riferimento.
Con il terzo motivo di ricorso si sostiene che, anche a volere ammettere che ci si
trovi in presenza ivg di una ipotesi di mutazione di causa petendi, la mutazione
sarebbe consentita per effetto dell’intervento della Corte costituzionale, che ha
fatto rivivere la normativa preesistente, nella specie, l’art. 7 del regolamento
organico, unica applicabile alla fattispecie a tutela del diritto del lavoratore a
vedersi riconosciuta una retribuzione coerente.
Con il quarto motivo il ricorrente lamenta che il Giudice di merito abbia esteso la
dichiarata incostituzionalità a norme diverse da quelle interessate da detta
declaratoria, in violazione del disposto dell’art. 113 c.p.c. e quindi che nel caso in
oggetto la richiesta di mutare la causa petendi sarebbe fondata trovando origine in
comportamenti e provvedimenti emessi dal CAS (deliberazioni 20/AS/2003 e
19/AS/2004 doc. 10 fase. 10 grado) non in esecuzione della normativa dichiarata
incostituzionale.
Il ricorso, pur valutato nelle sue diverse articolazioni, è infondato.
Giova premettere che —come questa Corte ha avuto modo di affermare in analoghe

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occasioni- il principio di cui all’art. 136 Cost., secondo cui la norma cessa di avere
efficacia dal giorno successivo a quello di pubblicazione della sentenza che la
dichiari incostituzionale, va coordinato con le regole fondamentali che governano
il processo, in seno al quale, all’esito del progressivo formarsi di effetti preclusivi
derivanti dal comportamento delle parti, la materia del contendere viene via via a

ridursi, con la conseguenza che tutto quanto risulti non più dibattuto (o mai
dibattuto) nel corso del processo resta insensibile alla pronuncia di
incostituzionalità (ex plurimis, Cass. n. 394/2006; Cass. n. 11077/2002).
Nella specie, allorché è intervenuta la sentenza n. 189/2007 non si era consolidata
alcuna delle questioni oggetto del giudizio.
Pertanto, non può dubitarsi degli immediati effetti della pronuncia sul giudizio in
corso, ove non si ravvisano situazioni consolidate, insuscettibili di essere
“toccate” dalla pronuncia della Corte Costituzionale in parola.
La questione di fondo concerne, quindi, le conseguenze che discendono da tale
declaratoria nel presente giudizio e gli eventuali spazi difensivi da riconoscere a
chi, facendo affidamento sulla normativa pregressa, si trova “spiazzato” per
effetto della caducazione della stessa.
Ed in realtà il ricorso è complessivamente rivolto a sostenere la possibilità di
“aggiornare” quanto meno, la linea difensiva in ragione dell’intevento caducatorio
della Consulta.
Sennonché, pur rimanendo in questa prospettiva, i rinnovati presupposti di diritto
posti a base della pretesa non consentono di attribuire fondamento giuridico alla
stessa.
Giova rimarcare che —come esposto in narrativa- il Giudice di primo grado ha
accolto la domanda con cui il Cuzari chiedeva che, in virtù dell’art. 127comma 6
L.R.n.2 del 2002 gli venisse attribuita la qualifica di redattore e poi di capo
servizio per l’attività svolta presso l’ufficio stampa del CAS con le consequenziali

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differenze retributive secondo il contratto CCNL de giornalisti ai sensi dell’art.58
L.R n.33196 e dell’art. 6 comma 2 L.150/00 e art.127 comma 4 L.R. 2/02.
Tali disposizioni sono state dichiarate costituzionalmente illegittime con la
sentenza n. 189 del 14 giugno 2007.
In particolare, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale: a)

dell’art. 58, comma 1,della legge della Regione Sicilia 18 maggio 1996, n. 33,
nella parte in cui prevede che il contratto nazionale di lavoro giornalistico si
applica anche ai giornalisti che fanno parte degli uffici stampa degli enti locali; b)
dell’art. 16, comma 2,della legge della Regione Sicilia 17 marzo 2000, n. 8, nella
parte in cui prevede che la qualifica ed il trattamento contrattuale di caposervizio
si applica anche ai componenti degli uffici stampa degli entilocali; c) dell’art. 127,
comma 2,della legge della Regione Sicilia 26 marzo 2002, n. 2, nella parte in cui
prevede che ai giornalisti componenti gli uffici stampa già esistenti presso gli enti
locali è attribuita la qualifica ed il trattamento contrattuale di redattore capo, in
applicazione del contratto nazionale di lavoro giornalistico.
Si tratta, infatti, -ha precisato il Giudice delle Leggi- di norme che determinano il
trattamento economico dei dipendenti degli enti locali addetti agli uffici stampa
delle amministrazioni di appartenenza. Esse hanno previsto, in un primo momento
(art. 58 della legge regionale n. 33 del 1996), che a quei lavoratori si applica il
contratto collettivo nazionale di lavoro dei giornalisti; poi (art. 16 della legge
regionale n. 8 del 2000), che ad essi è attribuita la qualifica ed il trattamento di
capo servizio; infine (art. 127 della legge regionale n. 2 del 2002), che la qualifica
ed il trattamento economico che spetta loro è quella di redattore capo.
Tali norme si pongono, quindi, in contrasto con il generale principio secondo il
quale il trattamento economico dei dipendenti pubblici il cui rapporto di lavoro è
stato “privatizzato” deve essere disciplinato dalla contrattazione collettiva; ciò
perché esse non si limitano a rinviare alla contrattazione collettiva di un certo

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settore, ma specificano anche la qualifica ed il trattamento economico che deve
essere riconosciuto agli addetti agli uffici stampa (e quindi, per il personale in
questione, la disciplina di questi fondamentali aspetti del rapporto di impiego è il
frutto, non del libero esplicarsi dell’autonomia negoziale collettiva, bensì
dell’intervento del legislatore). In secondo luogo, e più in generale, perché le

disposizioni impugnate in realtà non dispongono che il rapporto di lavoro degli
addetti agli uffici stampa debba essere regolato dalla contrattazione collettiva,
bensì individuano esse stesse il trattamento che si deve applicare a quel personale
(appunto, quello previsto dal contratto collettivo del lavoro giornalistico), onde gli
agenti negoziali rappresentativi delle categorie delle amministrazioni datrici di
lavoro e dei dipendenti interessati non possono contrattare alcunché in proposito.
Orbene, da quanto esposto emerge con tutta chiarezza che l’assunto del ricorrente,
secondo cui, dopo la dichiarazione di incostituzionalità di dette norme, il proprio
diritto ben può essere fondato sulle norme interne del CAS (Regolamento
Organico) che non sono state travolte dalla dichiarazione della Consulta, non
conduce al risultato auspicato in mancanza della dimostrazione della sussistenza
dei presupposti di fatto volti al conseguimento del vantato diritto.
Del resto, la stessa impugnata sentenza ha tenuto a precisare che, per stessa
ammissione del ricorrente il CAS nelle more del giudizio ha regolarizzato la sua
posizione sulla base della contrattazione collettiva oggetto dell’accordo siglato in
data 24-10-2007 e in conseguenza del quale, fissati i profili professionali dei
giornalisti degli uffici stampa, identificate le figure e le funzioni degli addetti al
Consorzio, ha già riconosciuto al Cuzari lo svolgimento delle mansioni
giornalistiche e la retribuzione di capo servizio, confermandogli l’incarico di
responsabile dell’ufficio stampa in data 16/5/1880.
Così operando invero il CAS ha dimostrato di essersi adeguato al contratto
collettivo stipulato tra le parti e di essersi ad essa uniformato per la definizione dei

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profili professionali dei giornalisti facendo venir meno ogni legittima ragione del
contendere
Nè chiaramente la contrattazione collettiva e il nuovo e corretto assetto dei profili
funzionali dei giornalisti può trovare applicazione per epoche precedenti alla sua
entrata in vigore in mancanza di ogni dimostrazione dei relativi presupposti.

L’intervento dello jus superveniens induce a compensare le spese del presente
giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Roma, 24 aprile 2013.

Per quanto precede, il ricorso va rigettato.

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