Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14327 del 15/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 15/06/2010, (ud. 25/03/2009, dep. 15/06/2010), n.14327

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

U.C., elettivamente domiciliato in Roma, via Crescenzio

91, presso lo studio dell’avvocato Lucisano Claudio che lo

rappresenta e difende, per procura speciale in calce al ricorso per

cassazione;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate;

– intimata –

avverso la decisione n. 5/1/07 della Commissione tributaria regionale

di Torino, emessa il 15 febbraio 2007, depositata il 16 marzo 2007,

R.G. 773/06;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Cons.

Dott. Velardi Maurizio;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25 marzo 2010 dal Cons. Dott. Giacinto Bisogni;

rilevato che in data 23 febbraio 2010 è stata depositata relazione

che qui si riporta:

Il relatore Cons. Dott. Giacinto Bisogni.

Letti gli atti depositati:

 

Fatto

OSSERVA

1. La controversia ha per oggetto l’impugnazione da parte del contribuente della cartella di pagamento notificata da Uniriscossioni s.p.a. per IRPEF 1998. Il contribuente eccepiva la irregolarità dell’atto sotto diversi profili;

2. La C.T.P. di Torino ha respinto il ricorso e la C.T.R. ha confermato tale decisione;

3. Ricorre per cassazione il contribuente con due motivi di impugnazione. Con il primo motivo il ricorrente insiste perchè sia ritenuta la nullità dell’atto impugnato per omessa o generica indicazione del responsabile del procedimento. Con il secondo motivo il ricorrente fa valere la errata indicazione dell’organo giurisdizionale da adire per l’annullamento dell’atto.

Ritiene che:

1. entrambi i motivi siano infondati per le ragioni già esposte dalla CTR: indicazione del responsabile del ruolo, identificabilità del soggetto legittimato passivamente nel giudizio di impugnazione e concreta identificazione da parte del contribuente, conseguente assenza di lesione dei diritti del contribuente, sanabilità e avvenuta sanatoria dei vizi lamentati;

2. sussistono i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per il rigetto del ricorso.

ritenuto che tale relazione appare pienamente condivisibile cosicchè il ricorso deve essere respinto e nessuna statuizione va emessa quanto alle spese processuali.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese processuali del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2010

 

 

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