Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14327 del 13/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 13/07/2016, (ud. 12/05/2016, dep. 13/07/2016), n.14327

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1330/2015 proposto da:

L.A., c.f. L., elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA OVIDIO 32, presso lo studio dell’avvocato BRUNO

CHIARANTANO, rappresentato e difeso dall’avvocato SALVATORE RIJLI

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 157/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARLA

REGIONALE SEZIONE DISTACCATA di REGGIO CALABRIA del 16/10/2013,

depositata il 20/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/05/2016 dal Consigliere Dott. MARIO CIGNA.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Il contribuente ricorre, affidandosi a tre motivi, per la cassazione della sentenza con la quale la Commissione Tributaria Regionale, nel rigettargli l’appello, ha confermato la decisione di primo grado che gli aveva rigettato il ricorso proposto avverso avviso di accertamento relativo ad IRPEF 1982; la CTR ha evidenziato che le doglianze dell’appello non scalfivano le motivazioni in fatto e diritto dei primi giudici.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Il secondo motivo, denunciante nullita’ della sentenza per mancanza di motivazione, e’ fondato, con assorbimento degli altri due.

Costituisce consolidato principio di questa Corte che la mancanza di motivazione, quale causa di nullita’ per assenza di un requisito indispensabile della sentenza, si configura “nei casi di radicale carenza di essa, ovvero del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la “ratio decidendi” (cosiddetta motivazione apparente), o fra di loro logicamente inconciliabili, o comunque perplesse od obiettivamente incomprensibili (Cass. 20112/2009; Cass. sez unite 8053/2014); nella specie, come appare evidente dalla su riportata sintesi della statuizione impugnata, le argomentazioni addotte dalla CTR, appaiono inidonee a rilevare la “ratio decidendi”, non essendo a tal sufficiente il generico richiamo (utilizzabile in ogni lite) all’infondatezza delle doglianze rispetto alle motivazioni dei primi Giudici.

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, va accolto il secondo motivo di ricorso, con assorbimento degli altri; per l’effetto, va cassata l’impugnata sentenza, con rinvio, anche per le spese, alla CTR Calabria, diversa composizione.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso; assorbiti gli altri; cassa l’impugnata sentenza, con rinvio alla CTR Calabria, diversa composizione, che provvedera’ anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.

Cosi’ deciso in Roma, il 12 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2016

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