Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14327 del 06/06/2013

Civile Sent. Sez. L Num. 14327 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: BANDINI GIANFRANCO

SENTENZA

sul ricorso 15529-2009 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013
contro

G.V.

difende giusta delega in atti;
– controricorrente –

avverso il provvedimento n. 8271/2007 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 01/07/2008 R.G.N.
3195/2004;

udienza del 18/04/2013 dal Consigliere Dott.
GIANFRANCO BANDINI;
udito l’Avvocato ANNA BUTTAFOCO per delega FIORILLO
LUIGI
udito l’Avvocato RIZZO ROBERTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO, che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

rigettò il gravame proposto dalle Poste Italiane spa avverso la
pronuncia di primo grado che aveva dichiarato la nullità del termine
apposto al contratto di lavoro concluso tra l’appellante e G.V per il periodo 3.12.1999 – 31.1.2000.
Avverso la suddetta sentenza della Corte territoriale, la Poste
Italiane spa ha proposto ricorso per cassazione fondato su due
motivi.
L’intimata G.V. ha resistito con controricorso, illustrato con
memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.

Tra le parti venne concluso un contratto di lavoro a tempo

determinato, afferente al periodo 3.12.1999 – 31.1.2000, per
“esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e
rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, quale condizione
della trasformazione della natura giuridica dell’Ente ed in ragione
della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di
sperimentazione di nuovi servizi ed in attesa dell’attuazione del
progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane”,

ai sensi dell’art. 8 CCNL 1994, come integrato dall’accordo del
25.9.1997.

3

Con sentenza del 5.12.2007 – 1°.7.2008 la Corte d’Appello di Roma

2. La Corte territoriale ha ritenuto la nullità della clausola appositiva

effettuata dopo il 30.4.1998, quando era ormai venuta meno la
contrattazione autorizzatoria.
L’impostazione seguita dalla Corte territoriale è stata ampiamente
censurata dalla Società ricorrente con i due mezzi svolti, da
esaminarsi congiuntamente siccome fra loro connessi; la ricorrente
contesta, in particolare, l’interpretazione data dalla Corte di merito al
citato accordo integrativo del 25 settembre 1997 ed agli accordi dalla
stessa definiti come attuativi; deduce in particolare che questi ultimi
accordi avevano natura meramente ricognitiva.
2.1 Osserva il Collegio che le considerazioni della Corte territoriale in base all’indirizzo ormai consolidato in materia dettato dalla
giurisprudenza di legittimità (con riferimento al sistema vigente
anteriormente al CCNL del 2001 ed al dl.vo n. 368/01) — sono
sufficienti a sostenere sul punto l’impugnata decisione.
Al riguardo, sulla scia di Cass., SU, n. 4588/2006, è stato precisato
che l’attribuzione alla contrattazione collettiva, ex art. 23 legge n.
56/87, del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine
rispetto a quelli previsti dalla legge n. 230/62, discende dall’intento
del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali
sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i
lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite
4

del termine perché, nel caso di specie, l’assunzione era stata

della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere

prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche
di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a
condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di
fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al
datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato (cfr,
ex plurimis, Cass., nn. 21063/2008; n. 9245/2006; 4862/2005;

14011/2004); ne risulta, quindi, una sorta di delega in bianco a
favore dei contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari,
non essendo questi vincolati alla individuazione di ipotesi comunque
omologhe a quelle previste dalla legge, ma dovendo operare sul
medesimo piano della disciplina generale in materia ed inserendosi
nel sistema da questa delineato (cfr,

ex plurimis, Cass., nn.

21062/2008; 18378/2006).
In tale quadro, ove però, come nel caso di specie, un limite
temporale sia stato previsto dalle parti collettive (anche con accordi
integrativi del contratto collettivo) la sua inosservanza determina la
nullità della clausola di apposizione del termine (cfr, ex plurimis,
Cass., nn. 18383/2006; 7745/2005; 2866/2004).
In particolare, quindi, come questa Corte ha costantemente
affermato e come va anche qui ribadito, in materia di assunzioni a
termine di dipendenti postali, con raccordo sindacale del 25
5

a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e

settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del CCNL 26 novembre 1994,

1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della
situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica
dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e
rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino
alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve escludersi la
legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998,
per carenza del presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore
conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo
indeterminato, in forza dell’art. 1 legge n. 230/62 (cfr, ex plurimis,
Cass., nn. 20608/2007; 28450/2008; 21062/2008; 7979/2008;
18378/2006).
In base a tale orientamento consolidato ed al valore dei relativi
precedenti, pur riguardanti la interpretazione di norme collettive (cfr,
ex plurimis, Cass., nn. 6703/2007; 15969/2005), i motivi all’esame

vanno quindi respinti.
3. Va considerato, in via di principio, che costituisce condizione

necessaria per poter applicare nel giudizio di legittimità lo ius
superveniens, che abbia introdotto, con efficacia retroattiva, una

nuova disciplina del rapporto controverso, il fatto che quest’ultima sia
in qualche modo pertinente rispetto alle questioni oggetto di censura
nel ricorso, in ragione della natura del controllo di legittimità, il cui
6

e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio

perimetro è limitato dagli specifici motivi di ricorso (cfr, Cass. 8

Nel caso in esame i motivi del ricorso non investono il tema al quale
è riferibile la disciplina dello ius superveniens di cui all’art. 32, commi
5 0 , 6° e 7 0 , legge n. 183/10, che non può quindi trovare applicazione.
4. In definitiva il ricorso va rigettato.
Le spese, liquidate come in dispositivo e da distrarsi a favore del
difensore antistatario avv. Roberto Rizzo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle
spese, da distrarsi a favore dell’avv. Roberto Rizzo e che liquida in
euro 3.550,00 (tremilacinquecentocinquanta), di cui euro 3.500,00
(tremilacinquecento) per compensi, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma il 18 aprile 2013.

maggio 2006 n. 10547).

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA