Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14326 del 06/06/2013
Civile Sent. Sez. L Num. 14326 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: BANDINI GIANFRANCO
SENTENZA
sul ricorso 17359-2008 proposto da:
POSTE
ITALIANE
S.P.A.,
in persona
del
legale
rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA,
PIAZZA CAVOUR,
presso
la CANCELLERIA DELLA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato GRANOZZI GAETANO, giusta delega in atti;
– ricorrente –
2013
contro
1414
ROMANO EZIA,
elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA
PARAGUAY 5, presso lo studio dell’avvocato ROSARIO
SICILIANO, che la rappresenta e difende unitamente
bià
Data pubblicazione: 06/06/2013
all’avvocato BILOTTA MARIA, giusta delega in atti;
– controri corrente –
avverso la sentenza n. 1129/2007 della CORTE D’APPELLO
di CATANZARO, depositata il 21/06/2007 r.g.n. 18/06;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
del
18/04/2013
dal
Consigliere
Dott.
GIANFRANCO BANDINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO, che ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso.
udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
riforma della pronuncia di prime cure, dichiarò la sussistenza fra la
Poste Italiane spa e Romano Ezia di un rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 10.11.1999,
condannando la datrice di lavoro al pagamento delle retribuzioni
dalla data di notifica del ricorso di primo grado.
Avverso la suddetta sentenza della Corte territoriale, la Poste
Italiane spa ha proposto ricorso per cassazione fondato su otto
motivi e illustrato con memoria.
L’intimata Romano Ezia ha resistito con controricorso.
In corso di causa è stato depositato un verbale di conciliazione
stipulato fra le parti in sede sindacale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Dal ricordato verbale di conciliazione, debitamente sottoscritto
dalla lavoratrice interessata e dal rappresentante della Poste Italiane
spa, risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo
concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta
amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e
dichiarando che, in caso di fasi giudiziali ancora aperte, le stesse
sarebbero state definite in coerenza con il verbale stesso.
Ad avviso del Collegio il suddetto verbale di conciliazione si appalesa
idoneo a dimostrare l’intervenuta cessazione della materia del
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Con sentenza del 6.3 – 21.6.2007 la Corte d’Appello di Catanzaro, in
contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente
Alla cessazione della materia del contendere consegue la
declaratoria di inammissibilità del ricorso, in quanto l’interesse ad
agire (e, quindi, anche ad impugnare), deve sussistere non solo nel
momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel
momento della decisione in relazione alla quale, ed in
considerazione della domanda originariamente formulata, va valutata
la sussistenza di tale interesse (cfr, Cass., SU, n. 25278/2006).
2. Tenuto conto del contenuto dell’accordo transattivo intervenuto
tra le parti, si ritiene conforme a giustizia compensare integralmente
le spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; spese compensate.
Così deciso in Roma il 18 aprile 2013.
sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo.