Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14325 del 25/05/2021

Cassazione civile sez. un., 25/05/2021, (ud. 17/11/2020, dep. 25/05/2021), n.14325

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Primo Presidente f.f. –

Dott. MANNA Antonio – Presidente di Sez. –

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente di Sez. –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19582-2019 per regolamento di giurisdizione proposto

d’ufficio da:

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA, con ordinanza n.

2647/2018 depositata il 13/12/2018 nella causa tra:

COMUNE CANICATTI’;

– ricorrente non costituitosi in questa fase –

contro

SOCIETA’ COOPERATIVA CANICATTI’ A R.L.;

– resistente non costituitasi in questa fase –

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/11/2020 dal Consigliere MILENA FALASCHI;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale

IMMACOLATA ZENO, il quale chiede risolversi il conflitto negativo

sollevato, dichiarandosi la giurisdizione del giudice ordinario.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Il Comune di Canicattì evocava, dinanzi al Tribunale di Agrigento Sezione Distaccata di Canicattì, la società cooperativa edilizia “CANICATTI'” a r.l. er premesso di avere con la stessa stipulato atto pubblico di Convenzione (rep. n. 11364 – racc. 3292) con il quale concedeva diritto di superficie su un terreno sito nel Comune e individuato in catasto al foglio (OMISSIS), particella (OMISSIS), per la realizzazione, nell’ambito del P.E.E.P., di un programma costruttivo sociale di venti alloggi sociali, definiva il corrispettivo della cessione, a carico della cooperativa, nella somma risultante dal costo di acquisizione dell’area nella misura da stabilirsi ai sensi della legislazione vigente in materia di espropriazione per pubblica utilità, oltre al contributo per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, per cui veniva regolarmente espropriato il fondo a A.C. in R. versando la somma di Euro 11.339,46 a titolo di indennità di esproprio e di Euro 10.142,89 a titolo di indennità di occupazione legittima, somma che non veniva corrisposta dalla cooperativa convenuta, per cui ne chiedeva la condanna.

Instaurato il contraddittorio, il giudice adito – con sentenza n. 86 del 30 aprile 2008 – dichiarava l’inammissibilità della domanda per difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo.

Riassunta dal Comune la causa dinanzi al T.A.R. per la Sicilia riproponendo le domande avanzate avanti al giudice ordinario, che con ordinanza n. 2647 del 13.12.2018 (ritualmente comunicata) ha sollevato d’ufficio conflitto negativo di giurisdizione quanto alle domande concernenti l’esistenza o meno dell’obbligazione della società cooperativa al pagamento dell’indennizzo e degli oneri di occupazione demaniale, ritenendo la controversia devoluta al giudice ordinario trattandosi di corrispettivo per l’acquisito diritto di superficie.

Sono state acquisite le conclusioni scritte del Procuratore Generale, nel senso della giurisdizione del Giudice ordinario, mentre le parti non hanno spiegato difese.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Al fondo del conflitto vi è la questione di stabilire se spetti al giudice ordinario o al giudice amministrativo la giurisdizione sulla controversia sorta a seguito del mancato versamento del corrispettivo pattuito per la concessione di diritto di superficie.

La tesi del giudice rimettente è fondata.

Va osservato che sulla base del criterio generale determinativo della giurisdizione correlato al “petitum sostanziale”, nel caso di specie, in base al contenuto della domanda introdotta dal Comune dinanzi al TAR, la controversia doveva ritenersi, in effetti, attinente alla misura dei corrispettivi dovuti per la cessione del diritto di superficie sul fondo espropriato a A.C. in R., per la realizzazione di programma di edilizia economico popolare, ancorchè pretesi dal Comune di Canicattì.

Pertanto, con la formulata domanda, il Comune ha inteso ricevere l’ammontare dei corrispettivi di cessione dei diritti di superficie sull’area a suo tempo designata, senza rimettere in discussione il rapporto concessorio presupposto in virtù del quale era stato approvato il piano di esecuzione del suddetto intervento di edilizia con la conseguente assegnazione degli alloggi.

Così inquadrato l’oggetto della causa intentata dinanzi al TAR Sicilia, ne consegue – in consonanza con l’ordinanza del medesimo giudice amministrativo – che deve applicarsi il principio, recepito dalla costante giurisprudenza di queste Sezioni unite (cfr. sentenze n. 9842 del 2011, n. 17142 del 2011 e n. 20419 del 2016), secondo cui rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la domanda avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo della concessione del diritto di superficie, ai sensi della L. n. 865 del 1971, art. 35 su aree comprese nei piani per l’edilizia economica e popolare e, in particolare, la quantificazione di tale corrispettivo e l’individuazione del soggetto debitore, allorchè non siano in contestazione questioni relative al rapporto di concessione e in ordine alla determinazione del predetto corrispettivo non sussista alcun potere discrezionale della P.A..

Da ciò deriva che – diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale ordinario – la contestazione della legittimità della pretesa del Comune di Canicattì di ottenere il pagamento di siffatti corrispettivi non si colloca al di fuori del rapporto concessorio disciplinato dalla L. n. 865 del 1971, citato art. 35 e, quindi, la valutazione sulla sussistenza e meno di tale diritto in capo all’ente comunale attiene ad una causa che rientra nella sfera della giurisdizione del giudice ordinario.

Pertanto, la controversia in oggetto non involge l’interpretazione della convenzione di base, nè implica il vaglio di legittimità di provvedimenti autoritativi anteriori ad essa, ma ben diversamente concerne la contestazione della debenza dei corrispettivi individuata nelle delibere comunali richiamate in ricorso.

In altri termini, la controversia avente ad oggetto la determinazione del corrispettivo dovuto dal privato per il trasferimento del diritto di proprietà e la cessione del diritto di superficie, nell’ambito di convenzione stipulata ai sensi della normativa che regola le espropriazioni e la successiva assegnazione delle aree da destinare ad edilizia economica e popolare (già contenuta nella L. 18 aprile 1962, n. 167, art. 10 poi sostituito dalla L. 22 ottobre 1971, n. 865, e succ. modificazioni, art. 35), può considerarsi spettante alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a.) solo laddove sia messa in discussione la legittimità delle autoritative manifestazioni di volontà della P.A. nell’adozione del provvedimento concessorio cui la convenzione accede, della quale sia contestato “ex ante” il contenuto con riguardo (anche) alla determinazione del corrispettivo dovuto dal concessionario, e non siano, invece, messe in discussione “ex post” come avvenuto nel caso che ci occupa – il versamento del corrispettivo (con riguardo alle pattuizioni ivi contenute) o l’effettività dell’obbligazione di pagamento, ipotesi, quest’ultima, in cui la controversia deve ritenersi appartenente alla giurisdizione del giudice ordinario, avuto riguardo alla deroga prevista dallo stesso art. 133 c.p.c., comma 1, lett. b), nella parte in cui esclude dall’attribuzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la cognizione delle controversie “concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi” (in tali termini v., più recentemente, anche l’ordinanza di queste Sez. Un. 25575 del 2020), come statuito nell’ordinanza del Tar.

Va quindi affermata la giurisdizione del giudice ordinario; va rimessa la causa al tribunale territorialmente competente, in ottemperanza del principio della translatio iudicii, di cui alla L. n. 69 del 2009, art. 59.

Nulla sulle spese in difetto di difese delle parti.

P.Q.M.

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e per l’effetto cassa la sentenza del Tribunale di Agrigento – Sezione distaccata di Canicattì, avanti al quale rimette la causa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2021

 

 

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