Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14325 del 15/06/2010
Cassazione civile sez. trib., 15/06/2010, (ud. 25/03/2009, dep. 15/06/2010), n.14325
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
R.P., elettivamente domiciliato in Roma, via Tito
Livio 59, presso lo studio dell’avvocato Costantino Cambi che lo
rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso per
cassazione;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i
cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;
– controricorrente –
avverso la decisione n. 68/26/07 della Commissione tributaria
regionale di Roma, emessa il 19 febbraio 2007, depositata il 2 maggio
2007 R.G. 1678/06;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Cons.
Dott. Velardi Maurizio;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
25 marzo 2010 dal Cons. Dott. Giacinto Bisogni.
Rilevato che in data 23 febbraio 2010 è stata depositata relazione
che qui si riporta con alcune correzioni di errori materiali e
integrazioni ritenute opportune ai fini della motivazione:
Il relatore Cons. Dott. Giacinto Bisogni Letti gli atti depositati.
Fatto
OSSERVA
1. La controversia ha per oggetto l’impugnazione da parte del contribuente, R.P., dell’accertamento inerente Irpef, Irap e Iva per l’anno 1998. Il contribuente ha dedotto l’invalidità della notifica dell’avviso di accertamento per mancato rispetto delle formalità previste dalla L. n. 890 del 1982, art. 8.
Specificamente l’ufficiale postale, una volta verificata l’assenza del destinatario, aveva omesso di depositare e/o di affiggere il relativo avviso di deposito del plico;
2. La C.T.P. di Rieti accoglieva il ricorso. La C.T.R. ha accolto l’appello dell’Amministrazione finanziaria;
3. Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate con due motivi di impugnazione con i quali deduce la violazione della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8 e la contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio;
4. il ricorrente pone alla Corte di Cassazione il seguente quesito di diritto: se in caso notifica a mezzo del servizio postale le attività che deve svolgere l’addetto postale ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 8 hanno carattere tassativo e in particolare se la mancata effettuazione, da parte dell’ufficiale postale, di una sola delle attività previste tassativamente dalla L. n. 890 del 1982, art. 8 (tra le quali anche la marcatura delle caselle da parte dell’ufficiale postale) determina l’inesistenza della notifica;
5. sintetizza il secondo motivo chiedendo alla Corte se l’avviso notificato a mezzo raccomandata determina l’esattezza della notifica e se l’omissione della mancata marcatura sull’avviso di ricevimento sia da considerarsi una imprecisione, come affermato dalla CTR, e se la semplice assenza del destinatario al domicilio (a causa della quale non è avvenuta la notifica) sia un fatto a lui imputabile in ordine alla mancata notifica dell’atto;
6. si difende con controricorso l’Agenzia delle Entrate ed eccepisce l’inammissibilità del ricorso per irrilevanza del quesito di diritto e infondatezza dell’impugnazione per contraddittoria motivazione.
Ritiene che:
1. in tema di notifiche a mezzo posta, l’ufficiale postale, quando non abbia potuto consegnare il piego al destinatario o alle persone abilitate a riceverlo in sua vece, per temporanea assenza del primo e mancanza, inidoneità o assenza dei secondi, ha l’obbligo, ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 8, di rilasciare al notificando l’avviso di deposito del piego presso l’ufficio postale e di provvedere, effettuato tale deposito, alla compilazione dell’avviso di ricevimento, che deve contenere la menzione delle formalità eseguite, del deposito e dei motivi che li hanno determinati, e infine alla restituzione del piego e dell’avviso al mittente decorsi dieci giorni; la notificazione secondo tali formalità postula il previo accertamento sia della temporanea assenza del destinatario sia della mancanza o dell’assenza delle altre persone abilitate a ricevere il piego e l’omessa attestazione circa la sussistenza dell’uno o dell’altro di tali presupposti impedisce la verifica dell’effettiva presenza delle condizioni di legge e impedisce all’atto di raggiungere il suo scopo; conseguentemente in caso di omessa certificazione sull’avviso di ricevimento della mancanza o assenza delle persone abilitate a ricevere il piego e in difetto di dimostrazione dell’attività svolta dall’ufficiale postale offerta aliunde dal notificante, la notifica è nulla (cfr. Cass. civ. sez. 2^ n. 244 del 12 gennaio 2000 e n. 11371, sez. 1^, dell’11 ottobre 1999);
2. rilevato che la sentenza impugnata appare in contrasto con la predetta giurisprudenza perchè ritiene la mancata compilazione una imprecisione e afferma erroneamente che nessun rilievo può avere l’irregolarità ricordata in quanto l’atto sul quale si è verificata non è mai stato consegnato al contribuente, per fatto a lui imputabile, mentre quanto doveva essergli portato a conoscenza risulta correttamente eseguito, e aggiunge, che nessun dubbio può in materia sussistere non essendo stata proposta alcuna querela di falso;
3. sussistono i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per l’accoglimento del ricorso;
ritenuto che tale relazione appare pienamente condivisibile cosicchè il ricorso deve essere accolto con cassazione della sentenza impugnata e decisione nel merito di accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente con condanna dell’Amministrazione controricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudizio di merito.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del contribuente. Condanna l’Agenzia al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 800 di cui 100 per spese, oltre spese generali e accessori di legge. Spese dei giudizi di merito compensate.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2010