Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14325 del 13/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 13/07/2016, (ud. 12/05/2016, dep. 13/07/2016), n.14325

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1004/2015 proposto da:

D.C.G., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA GIAMBATTISTA VICO VICO 22, presso lo studio dell’avvocato

BENEDETTO SANTACROCE, che Io rappresenta e difende unitamente agli

avvocati MICHELE PROCIDA, ALESSANDRO FRUSCIONE giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1167/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di VENEZIA DEL 16/06/2014, depositata il 07/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/05/2016 dal Consigliere Dott. MARIO CIGNA.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

D.C.G. ricorre, affidandosi ad un unico motivo, per la cassazione della sentenza con la quale la Commissione Tributaria Regionale Veneto ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dal contribuente avverso la decisione di primo grado con cui la CTP di Treviso aveva respinto il ricorso proposto avverso cartella di pagamento avente ad oggetto IRAP 2006; la CTR, in particolare, ha dapprima precisato: che al contribuente era stato notificato il 17/9/2012 atto di diniego alla presentata istanza di definizione di lite pendente D.L. n. 98 del 2011, ex art. 39; che il contribuente aveva separatamente impugnato in data 12-11-2012 dinanzi al Giudice di prime cure l’atto di diniego e in data 11-3-2013 la su menzionata sentenza della CTP di Treviso; cio’ posto, ha ritenuto tardivo l’appello in quanto, a mente della L. n. 289 del 2002, art. 16, richiamato dal D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, l’impugnazione del diniego alla definizione deve avvenire unitamente all’appello della sentenza che ha deciso la lite fiscale, ponendo il detto articolo un indissolubile e necessario legame anche temporale (il rispetto del termine di 60 gg. dalla notifica) tra l’impugnazione del diniego e quello della sentenza: nel caso di specie il contribuente non aveva rispettato ne’ l’obbligo dell’impugnazione congiunta ne’ quello del rispetto del termine temporale.

L’Agenzia delle Entrate si costituisce al solo fine di partecipare all’udienza di discussione.

Il motivo e’ infondato alla luce di Cass. 1170/2012, secondo cui la su citata norma “non attribuisce affatto al contribuente il potere di impugnare solo il provvedimento reiettivo (innanzi al giudice a quo) ma impone allo stesso di impugnare comunque (innanzi al giudice ad quem) “la sentenza… unitamente al diniego della definizione”, cosi’ ponendo un indissolubile, necessario legame (anche temporale “entro sessanta giorni dalla sua notifica”) tra l’impugnazione del diniego e quella della sentenza gia’ pronunciata”.

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, il ricorso va rigettato.

Nulla per le spese non avendo l’Agenzia svolto attivita’ difensiva in questa sede.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, il 12 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2016

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