Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14325 del 08/06/2017

Cassazione civile, sez. VI, 08/06/2017, (ud. 26/04/2017, dep.08/06/2017),  n. 14325

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7152-2015 proposto da:

RISCOSSIONE SICILIA S.P.A., AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA

DI ENNA, – C.F. (OMISSIS), P.I. (OMISSIS), in persona del Direttore

Generale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 53

A, presso lo studio dell’avvocato ANGELA MARIA LORENA CORDARO,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE BALISTRERI;

– ricorrente –

contro

V.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3614/21/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI PALERMO – SEZIONE DISTACCATA DI CALTANISSETTA,

depositata il 24/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/04/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

La CTR della Sicilia, con sentenza n.3614/2014/21, depositata il 24.11.2014, ha confermato la pronunzia della CTP di Enna, che aveva annullato il fermo amministrativo relativo a TARSU e ICI per gli anni compresi fra il 1994 e il 2003 notificato a V.G.. Secondo la CTR, risultando che il fermo amministrativo risaliva al 20 aprile 2010 e che le cartelle erano state notificate tutte oltre cinque anni prima della notifica del detto provvedimento, era maturato il termine di prescrizione di ogni singola cartella e del sottostante debito tributario, coincidente in 3 o 4 anni per la TARSU – in relazione alla denunzia presentata od omessa – e in cinque anni per La Riscossione Sicilia spa ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. Nessuna difesa scritta ha depositato la parte intimata.

Il procedimento, rinviato a nuovo ruolo in attesa della decisione delle S.U. sulla questione demandata con ordinanza interlocutoria n. 1799/2016, può essere definito con motivazione semplificata.

La ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 2953 e 2946 c.c. La CTR avrebbe dovuto fare applicazione dei principi espressi da Cass. n. 4338/2014 che, in caso di intangibilità della pretesa fiscale conseguente alla definitività della stessa per mancata impugnazione delle cartelle, determina l’applicazione del termine di prescrizione decennale.

Il motivo è manifestamente infondato.

Va premesso che le Sezioni Unite di questa Corte – Cass. S.U. n. 25790/2009 -, sia pure con affermazione espressa nell’ambito dell’imposta di registro, ma con valenza indiscutibilmente generale, hanno distinto il caso in cui l’atto impositivo divenga definitivo per “acquiescenza” da parte del contribuente per effetto dell’inutile decorso del termine per impugnare, da quello in cui la definitività venga acclarata a seguito di contenzioso, ritenendo che solo in tale ultima evenienza “…l’accertamento non può più assumere la qualifica di atto amministrativo definitivo non contestato. Il provvedimento del giudice che definisce la lite, anche quando si limiti a riconoscere la legittimità dell’atto contestato, conferisce a questo il crisma della verifica giurisdizionale, nell’ambito di un rapporto trilaterale, nel quale interviene lo Stato non più soltanto come parte (amministrazione finanziaria), ma anche in quanto “controllore di se stesso”. Gli effetti del giudicato, quindi, non possono essere assimilati a quelli della mera acquiescenza amministrativa che si esaurisce nell’ambito di un rapporto giuridico amministrativo bilaterale, all’interno del quale, sostanzialmente, il contribuente riconosce la legittimità della pretesa fiscale”.

Ancora più recentemente, Cass. S.U. n.23397/2016 ha ritenuto, in linea con quanto testè ricordato, che “Il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti – in ogni modo denominati di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonchè di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonchè delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo”.

I superiori principi hanno così consentito di fugare i dubbi in ordine ai confini dell’affermazione giurisprudenziale che individua la prescrizione decennale della pretesa fiscale divenuta irrevocabile per effetto della definizione del procedimento giurisdizionale promosso dalla parte contribuente, la stessa non potendosi estendere alla ben diversa ipotesi nella quale l’accertamento sia divenuto definitivo per mancata impugnazione giurisdizionale.

A tali principi si è, in definitiva, ancorato il giudice di merito nel ritenere decorsa la prescrizione relativa ai tributi in contestazione, una volta acclarato che le cartelle relative ai tributi locali in contestazione erano state notificate cinque anni prima della notifica del preavviso di fermo. La prospettiva, che la ricorrente caldeggia, di applicare la prescrizione decennale a detti tributi in ragione della mancata impugnazione – recte, definitività – delle cartelle stesse è dunque, alla luce dei principi espressi dalle S.U., destituita di fondamento.

Il ricorso va per l’effetto rigettato.

Nulla sulle spese. Dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

Rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione sesta civile, il 26 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2017

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