Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14325 del 06/06/2013
Civile Sent. Sez. L Num. 14325 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: CURZIO PIETRO
SENTENZA
sul ricorso 21763-2010 proposto da:
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A., in
persona del
legale rappresentante pro tempore,
domiciliata in ROMA, VIA SALARIA 1027, presso
L’UFFICIO DELL’AREA AFFARI LEGALI E SOCIETARI,
rappresentata e difesa dall’avvocato COLAVINCENZO
2013
1360
FRANCESCA, che la rappresenta e difende giusta delega
in atti;
– ricorrente contro
BONTEMPI
LUCIANO
BNTLCN47M15B008V,
elettivamente
Data pubblicazione: 06/06/2013
domiciliato in ROMA, VIA CAIO MARIO 14-A, presso lo
studio dell’avvocato ALMA GIUSEPPE MARIA ANTONIO, che
lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controricorrente
–
avverso la sentenza n. 8654/2008 della CORTE D’APPELLO
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 16/04/2013 dal Consigliere Dott. PIETRO
CURZIO;
udito
l’Avvocato
SBORCHIA
TIZIANA
per
delega
COLAVINCENZO FRANCESCA;
udito l’Avvocato ALMA GIUSEPPE MARIA ANTONIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.
di ROMA, depositata il 14/09/2009 R.G.N. 7185/05;
Ragioni della decisione
L’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato chiede l’annullamento della sentenza della
Corte d’appello di Roma, pubblicata il 14 settembre 2009, che ha confermato la
ricorso di Luciano Bontempi, aveva accertato il suo diritto alla qualifica di livello B1
prevista dal ceni per i dipendenti delle industrie grafiche ed affini, con decorrenza dal
1 luglio 2000, condannando l’Istituto al relativo inquadramento ed al pagamento delle
differenze retributive conseguenti.
La Corte e il Tribunale hanno accertato che il ricorrente aveva la responsabilità di un
magazzino e provvedeva alla verifica e contabilizzazione dei colli, controllandoli e
calcolandoli ed era stato inquadrato nella qualifica Cl, mentre la qualifica corretta era
la Bl.
Le sue mansioni, secondo il giudizio della Corte, non rientravano né nella superiore
qualifica richiesta di B2, concernente il magazziniere principale che coordina
magazzini dipendenti (perciò ha rigettato l’appello del lavoratore), né nella qualifica
Ci attribuitagli dal I ‘ azienda.
La Corte dichiara di essere pervenuta a tale conclusione per le per le ragioni indicate
dal Tribunale, nonché per due ragioni aggiuntive.
La motivazioni ulteriori sono, la prima, che il lavoratore fu chiamato a sostituire un
collega andato in pensione e inquadrato, con sentenza passato in giudicato, proprio in
B1. la seconda, che il Bontempi fu addetto a coordinare in modo stabile e non
saltuario due dipendenti e la sua attività si svolse con modalità di più spiccata
autonomia rispetto al capo servizio, sia in considerazione della ubicazione del
magazzino in sede diversa rispetto a quella del superiore, sia soprattutto per la
Ricorso n. 21763.10
Udienza 16 aprile 2013
Pietro Curzio, es
i
re
decisione di primo grado, con la quale il Tribunale di Roma accogliendo, in parte, il
rilevanza esterna dell’attività del Bontempi, che aveva rapporti diretti con diversi
uffici, tra cui l’Ufficio elettorale del Ministero dell’Interno.
Il ricorso è articolato in due motivi. Il Bontempi si è difeso con controricorso,
illustrando la sua posizione anche con una memoria.
alla luce delle risultanze istruttorie.
La censura riguarda il secondo argomento aggiuntivo della Cortej Concernente
l’accertamento delle mansioni sulla base delle prove acquisite. Il motivo costituisce
una richiesta di rivalutazione della prova, che non è ammissibile in sede di legittimità.
Con il secondo motivo si denunzia vizio di motivazione in ordine al primo argomento
aggiuntivo. In realtà con questo motivo si denunzia una violazione di legge, in quanto
la Corte, a dire del ricorrente, avrebbe applicato un principio di parità di trattamento.
Il motivo è infondato perché la Corte non ha affatto affermato tale principio, ma si è
limitata ad indicare un elemento indiziario di sostegno della sua valutazione.
In ogni caso, deve sottolinearsi che le due censure concernono le due motivazioni
aggiuntive formulate dalla Corte dopo aver richiamato e fatte proprie le altre
motivazioni del giudice di primo grado, motivazioni contro le quali non viene mossa
censura alcuna.
Il ricorso, pertanto, nel suo complesso è infondato e deve essere rigettato, con
conseguente condanna della parte soccombente al pagamento delle spese del giudizio
di legittimità.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna l’Istituto ricorrente alla rifusione al
controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in 3.000,00 per
Ricorso n. 21763.10
Udienza 16 aprile 2013
Con il primo motivo l’IPZS denunzia violazione e falsa applicazione del ceni grafici
compensi professionali e 50,00 euro per esborsi, oltre accessori di legge, con
distrazione all’avv.to Giuseppe Maria Antonio Alma, dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16 aprile 2013
Il presidente
Federico Rose/li
g
consigliere stensore
ietro Cur io