Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14324 del 15/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 15/06/2010, (ud. 25/03/2009, dep. 15/06/2010), n.14324

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i

cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

CITROSCARD s.r.l. in liquidazione;

– intimata –

avverso la decisione n. 71/35/06 della Commissione tributaria

regionale di Napoli, emessa il 5 aprile 2006, depositata il 10 maggio

2006, R.G. 5074/04;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Cons.

Dott. Velardi Maurizio;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25 marzo 2010 dal Cons. Dott. Giacinto Bisogni;

rilevato che in data 23 febbraio 2010 è stata depositata relazione

che qui si riporta:

Il relatore Cons. Dott. Giacinto Bisogni;

Letti gli atti depositati:

 

Fatto

OSSERVA

1. La controversia ha per oggetto l’impugnazione da parte della società Citroscard srl dell’avviso di accertamento dell’Ufficio delle IIDD di Napoli con il quale era stato rettificato il reddito imponibile ai fini IRPEG e ILOR. La società ricorrente impugnava una parte dei recuperi a tassazione di costi considerati indeducibili;

2. La C.T.P. di Napoli accoglieva il ricorso e in particolare annullava tutti i recuperi contestati ad eccezione di quello relativo alle trasferte, la C.T.R. ha confermato parzialmente tale decisione e ha ritenuto infondate le riprese a tassazione di ricavi per L. 53.789.000;

3. Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate con quattro motivi di impugnazione di cui il primo, il secondo e il quarto attinenti all’insufficienza della motivazione e il terzo relativo alla violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55, comma 2, n. 3 e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. c) e d).

Ritiene che:

1. quanto al terzo motivo l’Agenzia propone un quesito di diritto (dica la Corte se sia legittimo ricorrere a presunzioni sfornite dei requisiti di gravita, precisione e concordanza per determinare le percentuali di ricarico e i ricavi occultati in presenza di una contabilità inattendibile) inammissibile perchè generico e irrilevante in quanto tale ai fini del decidere;

2. quanto agli altri motivi il ricorso appare invece fondato in considerazione della palese insufficienza e apoditticità della motivazione, sui punti decisivi dell’irregolarità della contabilità e della qualità delle presunzioni utilizzate dall’amministrazione finanziaria per pervenire a una maggiore quantificazione del reddito imponibile;

3. sussistono i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per l’accoglimento degli indicati motivi del ricorso;

ritenuto che tale relazione appare pienamente condivisibile cosicchè il ricorso, relativamente ai motivi indicati, deve essere accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio ad altra sezione della C.T.R. della Campania che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della C.T.R. della Campania che deciderà anche sulle spese processuali del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2010

 

 

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