Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14324 del 08/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 08/06/2017, (ud. 26/04/2017, dep.08/06/2017),  n. 14324

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5052-2015 proposto da:

ARCICONFRATERNITA DEI SANTI AGOSTINO E MONICA, SOTTO IL TITOLO

DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE – C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato CLAUDIO FABRICATORE;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI TORRE ANNUNZIATA, SO.G.E.T. – SOCIETA’ DI GESTIONE ENTRATE

E TRIBUTI S.P.A. CONCESSIONARIA DEL COMUNE DI TORRE ANNUNZIATA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 9647/23/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata il 07/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/04/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Arciconfraternita dei Santi Agostino e Monica sotto il titolo dell’Immacolata concezione ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro la sentenza resa dalla CTR Campania indicata in epigrafe, che ha rigettato l’appello della contribuente, confermando la legittimità dell’accertamento relativo a Tarsu per l’anno 2010.

Nessuna difesa hanno depositato il Comune di Torre Annunziata e la So.g.e.t..

La parte ricorrente ha depositato memoria.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Questa Corte è ferma nel ritenere che in tema di contenzioso tributario, il contrasto tra formulazione letterale del dispositivo (nella specie, accoglimento del ricorso) e pronuncia adottata in motivazione (nella specie, rigetto), che non incida sull’idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità delle sue componenti testuali, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale, non integra un vizio attinente al contenuto concettuale e sostanziale della decisione, bensì un errore materiale, emendabile con la procedura prevista dall’art. 287 c.p.c. (applicabile anche nel procedimento dinanzi alle commissioni tributarie), e non denunciabile con l’impugnazione della sentenza – cfr. Cass. n. 16488/2006, Cass. n. 29490/2008-.

Ne consegue che il primo motivo di ricorso, correlato all’asserita nullità della sentenza per contrasto fra dispositivo e motivazione è infondato, cogliendosi in modo inequivoco la volontà del collegio giudicante di accogliere l’appello proposto dalla parte contribuente in relazione alla ritenuta carenza di legittimazione passiva rispetto al tributo in contestazione già riconosciuta, con sentenza passata in giudicato, per altra annualità da altro giudice. Tanto è sufficiente per superare i rilievi difensivi pure esposti dalla ricorrente in memoria.

Il secondo motivo è inammissibile, non contenendo alcuna esposizione circa un omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio (Cass. S.U. n. 8054/2014). Ed invero, la CTR ha esaminato – e ritenuto fondata – l’eccezione di giudicato pur erroneamente indicando in dispositivo il rigetto dell’appello.

Il ricorso va dunque rigettato. Nulla sulle spese. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

Rigetta il ricorso.

Nulla sulle spese.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile, il 26 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2017

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