Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14323 del 28/06/2011

Cassazione civile sez. II, 28/06/2011, (ud. 18/02/2011, dep. 28/06/2011), n.14323

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 6490/2009 proposto da:

M.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA LIEGI 1, presso lo studio dell’avvocato MELIADO’ GIOVANNI

F., rappresentata e difesa dall’avvocato NERI Adalberto, giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CORPO DI POLIZIA INTERCOMUNALE DEI COLLI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 24/2009 del TRIBUNALE DI BERGAMO – SEZIONE

DISTACCATA di GRUMELLO DEL MONTE, depositata il 24/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO

FINOCCHI GHERSI che nulla osserva.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il consigliere relatore ha depositato relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., che è stata comunicata alle parti costituite.

Essa reca: “Il giudice di pace di Grumello del Monte, pronunciando sull’opposizione proposta da M.R. per impugnare un processo verbale di accertamento e contestazione del 23.2.2007 redatto dal Corpo di Polizia Intercomunale dei Colli, rigettava l’opposizione, ma riduceva la sanzione pecuniaria ed escludeva la decurtazione dei punti patente.

Su appello del predetto Corpo di Polizia, il tribunale di Bergamo, contumace la M., riformava su quest’ultimo punto la decisione del giudice di primo grado e confermava “il verbale nella parte in cui decurtava due punti sulla patente di guida” dell’appellata.

La M. ha proposto ricorso per cassazione notificato il 4 marzo 2009. Parte intimata non ha svolto attività difensiva.

Preliminarmente occorre rilevare che in tema di sanzioni amministrative irrogate per violazione al codice della strada, proposta direttamente opposizione dinanzi all’autorità giudiziaria avverso l’originario verbale di accertamento e contestazione dell’infrazione, la legittimazione passiva va riconosciuta alle singole amministrazioni, locali, per i corpi dalle stesse dipendenti, o centrali, per i corpi statuali, cui appartengono i vari corpi autorizzati alla contestazione, in particolare: per la polizia municipale, il Comune in persona del sindaco; per i carabinieri, il ministero della difesa, e, in alternativa, il ministero dell’interno, al quale l’art. 11 C.d.S., attribuisce specifiche competenze in materia di circolazione stradale ed ha il compito di coordinamento dei servizi di vigilanza sulla circolazione stessa, in persona dei rispettivi ministri; per la polizia della strada, il medesimo ministero dell’interno, ecc.. Detta circostanza, in quanto attinente alla regolare costituzione del contraddittorio e, quindi, ad inderogabili disposizioni d’ordine pubblico processuale, è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello di legittimità, sempre che, sulla stessa, non si sia precedentemente formato il giudicato. (Cass. 17189/07).

La sentenza citata ha ripreso e precisato quanto insegnato, in materia, da SS.UU. 21624/06, a mente della quale la legittimazione passiva spetta all’amministrazione dalla quale dipendono gli agenti che hanno accertato la violazione, quindi, qualora il verbale sia stato elevato dalla Polizia municipale, legittimato a resistere all’opposizione è il Comune. Nel caso in cui il ricorso sia stato notificato anzichè al Comune all’organo di una diversa amministrazione (nel caso di specie, il Prefetto), non si può ritenere che l’atto sia soltanto irregolare, non potendo farsi applicazione neppure estensiva della previsione contenuta nella L. n. 260 del 1958, art. 4, che disciplina esclusivamente la rappresentanza in giudizio dello Stato; tuttavia, poichè nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa l’obbligo di notificare il ricorso e il decreto di fissazione udienza al soggetto passivamente legittimato grava sull’ufficio giudiziario adito, e non sulla parte, se anche il ricorrente nel proporre l’opposizione abbia indicato erroneamente il soggetto cui notificare l’atto, ciò non esime l’ufficio giudiziario dall’obbligo di identificare correttamente quest’ultimo. Ne consegue che, qualora sia stato erroneamente evocato in giudizio un soggetto privo di legittimazione passiva a causa dell’errore della parte cui non abbia fatto seguito un intervento correttivo della cancelleria, l’errore nella identificazione del legittimato passivo non si traduce nell’inammissibilità del ricorso, ma in un vizio della sentenza. Va aggiunto che la rilevabilità di ufficio di detto vizio è stata confermata da SSUU 26019/08, secondo la quale: Il potere di controllo delle nullità (non sanabili o non sanate), esercitabile in sede di legittimità, mediante proposizione della questione per la prima volta in tale sede, ovvero mediante il rilievo officioso da parte della Corte di cassazione, va ritenuto compatibile con il sistema delineato dall’art. 111 Cost., allorchè si tratti di ipotesi concernenti la violazione del contraddittorio – in quanto tale ammissibilità consente di evitare che la vicenda si protragga oltre il giudicato, attraverso la successiva proposizione dell’actio nullitatis o del rimedio impugnatorio straordinario ex art. 404 cod. proc. civ., da parte del litisconsorte pretermesso – ovvero di ipotesi riconducibili a carenza assoluta di potestas iudicandi”.

Nel caso di specie vi è stata violazione del contraddittorio (art. 101 c.p.c.), erroneamente instaurato sin dal primo grado di giudizio con il Corpo Intercomunale di polizia e non con il Comune in persona del Sindaco, organo avente potere di rappresentanza esterna dell’ente locale. Sul punto non risulta che si sia formato il giudicato, poichè manca espressa pronuncia a seguito di contestazione specifica.

La Corte potrà pertanto rilevare il vizio nella formazione del contraddittorio, con le conseguenze del caso.

Va inoltre rilevato che la sentenza ha avuto ad oggetto – ed il ricorso concerne – la decurtazione dei punti patente, materia che è sottratta al potere sanzionatorio dell’ente locale consistendo, questa, in una sanzione accessoria che consegue alla violazione contestata e che deve essere irrogata con specifico provvedimento ministeriale, rispetto al quale l’attività di accertamento è soltanto propedeutica e contro il quale va rivolta l’eventuale opposizione ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22″.

Il Collegio condivide pienamente la relazione e ricorda che, secondo la giurisprudenza già formatasi in riferimento a casi analoghi, la violazione dell’art. 101 c.p.c., comporta la nullità di tutti gli atti del giudizio e si riflette sull’impugnata sentenza. Detta circostanza, in quanto attinente alla regolare costituzione del contraddittorio e, quindi, ad inderogabili disposizioni d’ordine pubblico processuale, è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello di legittimità.

Non di meno, in osservanza del dictum delle SS.UU. sopra richiamato va dichiarata la consequenziale nullità degli atti del giudizio e, quindi, della sentenza impugnata con rinvio al giudice di primo grado, il quale dovrà procedere nuovamente agli incombenti di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 23, ed, in particolare, disporre la notificazione del ricorso al competente Comune, in persona del Sindaco pro tempore.

P.Q.M.

La Corte decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al giudice di pace di Grumello del Monte, con termine di legge per la riassunzione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 18 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2011

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