Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14323 del 25/05/2021

Cassazione civile sez. un., 25/05/2021, (ud. 17/11/2020, dep. 25/05/2021), n.14323

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente f.f. –

Dott. MANNA Antonio – Presidente di Sez. –

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente di Sez. –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4357-2019 proposto da:

P.M., nella qualità di erede di R.C., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA ROVERETO 18, presso lo studio dell’avvocato

FELICE ANCORA, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CAGLIARI, REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA;

– intimati –

per la risoluzione del conflitto negativo di giurisdizione tra le

sentenze nn. 294/2003 del TRIBUNALE di CAGLIARI depositata il

23/01/2003 e la n. 545/2009 del TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA SARDEGNA depositata il 21/04/2009.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/11/2020 dal Consigliere MILENA FALASCHI;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale

SALZANO FRANCESCO, che ha concluso per la declaratoria della

giurisdizione del giudice ordinario;

udito l’Avvocato Felice Ancora.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

P.M., nella qualità di erede di R.C., ricorre per cassazione avverso la sentenza n. 303/2015 del Tribunale di Cagliari che ha dichiarato inammissibile la domanda di risarcimento dei danni proposta dal suo dante causa nei confronti del Comune di Cagliari e della Regione Autonoma della Sardegna per avere realizzato negli anni 1990/1991 un canale di scarico in esecuzione del progetto di bonifica e di risanamento dello stagno di (OMISSIS) a (OMISSIS), sito in cui si trovava il Cantiere Nautico R., di cui era titolare l’attore, del quale ometteva ogni forma di manutenzione e pulizia, che aveva determinato l’inquinamento dell’area per essersi colmato di liquidami maleodoranti e detriti, con ciò rendendo impossibile lo svolgimento delle attività di alaggio e varo, oltre ad esporre a rischio la salute delle persone che vi dovevano sostare (dipendenti del cantiere e clienti), in accoglimento della pregiudiziale eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Comune per la sussistenza di un conflitto reale negativo di giurisdizione, accertato con precedenza sentenza del Tribunale di Cagliari n. 294/2003 e successivamente dal Tribunale Amministrativo Regionale Sardegna con sentenza n. 545/2009, e nessuna delle due decisioni era stata impugnata, per cui su dette statuizioni si era formato un giudicato sia pure formale, per essere stata con il presente giudizio riproposta la medesima originaria domanda.

Nessuna delle Amministrazioni, seppure ritualmente intimate (con atto notificato il 25.01.2019), ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Va preliminarmente ritenuta l’ammissibilità del ricorso.

Come chiarito da queste Sezioni Unite allorchè si verifichi l’evenienza, da un lato, che il ricorso risulti ritualmente notificato al soggetto destinatario personalmente e non al suo procuratore e, dall’altro lato, che le sentenze in questione costituiscano altrettante decisioni declinatorie della potestas iudicandi, non più revocabili dai diversi Giudici che le hanno pronunciate su di una identica domanda, e perciò sono idonee ad integrare gli estremi del conflitto reale negativo, si ha vizio denunciabile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 362 c.p.c., comma 2, n. 1 (Cass., Sez. Un., 14 novembre 2003 n. 17207).

Un conflitto reale di giurisdizione, infatti, si configura quando le decisioni contrastanti conseguano a valutazioni di dati omogenei, nel senso che entrambe presuppongono l’esercizio del potere di qualificazione giuridica in modo astratto e con esclusivo riferimento ad elementi dedotti e allegati dalla parte, ma non ancora effettivamente accertati. Tale situazione ricorre nella specie, in quanto il Giudice amministrativo e il Giudice ordinario hanno entrambi emesso, secondo l’esposto criterio, una pronuncia declinatoria del proprio potere di giudicare. L’identità della lite cui si riferiscono le decisioni dei diversi Giudici, declinatorie della giurisdizione, deve essere valutata alla stregua del petitum sostanziale, cioè del titolo della pretesa (v., ex pluribus, Cass., Sez. Un., 20 giugno 2007 n. 14290; Cass., sez. un., 5 giugno 2006 n. 13169; Cass. 27 gennaio 2000 n. 14). Tale identità si riscontra nella specie, poichè il Giudice amministrativo e il Giudice ordinario hanno negato la propria giurisdizione sulla base dell’oggetto della domanda, avendolo entrambi identificato nel riconoscimento del diritto al risarcimento del danno (asseritamente) procurato all’attore dal comportamento omissivo del Comune di Cagliari e della Regione Autonoma della Sardegna relativamente alla (mancata) manutenzione di un canale che, dopo la raccolta di acque bianche, le fa confluire nel canale nel quale il cantiere nautico dell’attore svolge la propria attività di costruzione, alaggio e varo delle imbarcazioni. Al riguardo non rileva neanche la circostanza che il ricorrente abbia presentato nel corso degli anni ben due volte di seguito la medesima domanda avanti al Tribunale di Cagliari (sentenze n. 294/2003 e n. 3030/2015) e successivamente al Tribunale Amministrativo Regionale (sentenza n. 545/2009) proprio per le ragioni dianzi esposte.

Venendo al fondo del ricorso, la P. – nella qualità di erede del coniuge R.C., titolare dell’impresa individuale Cantiere Nautico R. – chiede di risolvere il conflitto reale negativo di giurisdizione.

Il conflitto negativo va risolto con la dichiarazione della giurisdizione ordinaria sulla controversia, siccome non si configura materia di giurisdizione amministrativa di legittimità.

Ed invero, anche di recente, questa Corte a Sezioni Unite ha statuito che l’inosservanza da parte della Pubblica Amministrazione, nella sistemazione e manutenzione di una strada (ma il principio è applicabile alla sistemazione e manutenzione di ogni suolo pubblico) alle regole tecniche, ovvero ai comuni canoni di diligenza e prudenza, può essere denunciata dal privato davanti al Giudice ordinario, sia quando è volta a conseguire la condanna ad un “facere”, sia quando ha ad oggetto la richiesta del risarcimento del danno patrimoniale, giacchè la domanda non investe scelte ed atti autoritativi dell’amministrazione, ma attività soggetta al rispetto del principio del neminem laedere (cfr. Cass., Sez. Un., 29 ottobre 2020 n. 23908; Cass. 4 aprile 2019 n. 9318; Cass., Sez. Un., 14 marzo 2011 n. 5926; Cass., Sez. Un., 14 gennaio 2005 n. 599; Cass., Sez. Un., 18 ottobre 2005 n. 20117; Cass., Sez. Un., 21 ottobre 2005 n. 20346; Cass., Sez. Un., 28 novembre 2005 n. 25036).

Nè per andare in contrario avviso può valere, come invece prospettato dal Tribunale di Cagliari, il disposto del R.D. n. 1775 del 1933, art. 140, lett. e) giacchè ciò che lamenta la ricorrente non ha la sostanza del provvedimento amministrativo, cioè dell’unico possibile oggetto del ricorso diretto al Tribunale superiore delle acque pubbliche ai sensi del testo unico approvato con il R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 143. Nè una manifestazione di potestà autoritativa – suscettibile di attribuire alla condotta denunciata i connotati provvedimentali – è individuabile nella condotta omissiva denunciata, atteso, invero, che anche un siffatto comportamento non attiene al momento genetico della realizzazione del canale de quo, bensì pur sempre al momento adempitivo della custodia dei beni di proprietà demaniale (cfr Cass., Sez. Un., 9 giugno 2004 n. 10981; Cass., Sez. Un., 12 aprile 2005 n. 7441).

Conseguenza delle indicate statuizioni è che deve riconoscersi la giustiziabilità avanti al giudice ordinario in tutte quelle controversie in cui si denunzino comportamenti configurati come illeciti ex art. 2043 c.c., ed a fronte dei quali per non avere, appunto, la Pubblica Amministrazione osservato condotte doverose, la posizione soggettiva del privato non può che definirsi di diritto soggettivo.

Trattandosi di danno derivante dall’affermato inadempimento di un obbligo scaturente direttamente dalla legge, la quale non prevede l’emanazione di atti amministrativi discrezionali per la nascita di tale obbligo, nè per la determinazione del quantum del risarcimento per la sua lesione, non ricorre il presupposto per la giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo, nè per quella del Tribunale Superiore delle acque pubbliche, non potendosi in alcun modo qualificare la posizione soggettiva di R.C., e quindi della sua avente causa – in relazione alla mancata manutenzione del canale realizzato in virtù di progetto di bonifica e risanamento dello Stagno di (OMISSIS) in (OMISSIS) – come interesse legittimo, per essere la controversia incentrata unicamente sulla condotta degli enti pubblici, di cui si contesta la liceità, in quanto il danno al patrimonio dell’originario attore si assume come conseguenza del comportamento omissivo e colposamente inerte del Comune ovvero della Regione convenuti.

Pertanto va dichiarata la giurisdizione del Giudice ordinario.

Va cassata la sentenza del Tribunale di Cagliari, a cui va rinviata la causa.

Le spese del giudizio di merito e di questo giudizio di Cassazione seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara la giurisdizione del Giudice ordinario;

cassa la sentenza del Tribunale di Cagliari avanti al quale rinvia la causa;

condanna le Amministrazione intimate in solido al rimborso in favore della ricorrente delle spese processuali, che liquida per il Tribunale in complessivi Euro 3.972,00 a titolo di compensi professionali, oltre a spese forfettarie ed accessori di legge, nonchè in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge, per il giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2021

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