Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14323 del 08/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 08/06/2017, (ud. 26/04/2017, dep.08/06/2017),  n. 14323

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13136-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore in carica,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

L.M., B.F., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA LUIGI CALAMATTA, 16, presso lo studio dell’avvocato ROBERTA

PAPARO, rappresentati e difesi dall’avvocato ROBERTA BONADEO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1757/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del VENETO, depositata il 23/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/04/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

RILEVATO

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione semplificata;

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto che aveva accolto l’appello di L.M. e di B.F. contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Vicenza. Quest’ultima aveva rigettato l’impugnazione dei contribuenti avverso un avviso di liquidazione per imposte di registro, ipotecaria e catastale riguardo ad una sentenza emessa dal Tribunale di Vicenza il 5 agosto 2013;

che, nella decisione impugnata, la CTR ha affermato che, secondo il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 27, comma 1 (disposizione specifica), la sentenza che avesse subordinato il trasferimento di un immobile alla condizione del previo pagamento del prezzo, avrebbe dovuto essere assoggettata ad imposta proporzionale solo al verificarsi dell’evento, ossia al momento dell’effetto traslativo.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale si lamenta violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 27, 37 e 57 e D.Lgs. n. 347 del 1990, art. 13, art. 1 tariffa allegata D.P.R. n. 131 del 1986, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3: la CTR avrebbe erroneamente qualificato la sentenza ex art. 2932 c.c. alla stregua di un istituto negoziale, laddove, nelle sentenze produttive degli effetti di contratto non concluso, traslativo della proprietà immobiliare, la condizione del pagamento del prezzo avrebbe dovuto ritenersi non apposta, giacchè meramente potestativa; che gli intimati si sono costituiti con controricorso;

che il motivo è fondato;

che in materia d’imposta di registro, la sentenza ex art. 2932 c.c., che abbia disposto il trasferimento di un immobile in favore del promissario acquirente, subordinatamente al pagamento del corrispettivo pattuito, è soggetta ad imposta proporzionale e non in misura fissa, anche se ancora soggetta ad impugnazione, trovando applicazione il D.P.R. n. 13 del 1986, art. 27 alla stregua del quale non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva gli atti i cui effetti dipendano, in virtù di condizione meramente potestativa, dalla mera volontà dell’acquirente, nella specie dall’iniziativa unilaterale del promittente acquirente (Sez. 5, n. 18006 del 14/09/2016; Sez. 5, n. 21625 del 23/10/2015; Sez. 5, n. 16818 del 24/07/2014);

che i giudici di merito non si sono dunque attenuti ai principi di cui sopra e, pertanto, la sentenza va cassata;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa nel merito, con la reiezione del ricorso introduttivo.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, respinge il ricorso introduttivo.

Compensa le spese del merito e dichiara irripetibili quelle del giudizio di cassazione.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 26 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2017

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