Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14323 del 06/06/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 14323 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: D’ANTONIO ENRICA

SENTENZA

sul ricorso 17011-2008 proposto da:
POSTE

ITALIANE

S.P.A.,

in persona del

legale

rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA,
PIAllA MAZZINI 27, presso lo

TrQat

STUDIO TRIFIRO’ & PARTNERS, rappresentata e difesa
dall’avvocato TRIFIRO’ SALVATORE, giusta delega in
2013

atti;
– ricorrente –

1206

contro

POL MANUELA;
– intimata –

Data pubblicazione: 06/06/2013

sul ricorso 20571-2008 proposto da:
POL MANUELA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato
DAGRADI MARCO, giusta delega in atti;

contro

POSTE

ITALIANE

S.P.A.,

in persona del

legale

rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA,
PIAZZA MAZZINI 27, presso lo ts_
s-tgaz2=Er.3(
STUDIO TRIFIRO’ & PARTNERS, rappresentata e difesa
dall’avvocato TRIFIRO’ SALVATORE, giusta delega in
atti;
– controrícorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 545/2007 della CORTE D’APPELLO
di MILANO, depositata il 18/06/2007 r.g.n. 1337/06;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/04/2013 dal Consigliere Dott. ENRICA
D’ANTONIO;
udito l’Avvocato MARIO MICELI per delega TRIFIRO’
SALVATORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI, che ha concluso
per l’inammissibilità.

– controrícorrente e ricorrente incidentale –

FATTO E DIRITTO

Rilevato :
che con sentenza depositata il 18/6/2007 la Corte di appello di Milano riformando la decisione di
primo grado ha dichiarato
l’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro
a tempo determinato stipulato tra Poi Manuela
e la s.p.a. Poste Italiane, e la conseguente
trasformazione del rapporto in quello di lavoro a tempo indeterminato fin dal 2/11/1998,

che la società soccombente ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza con ricorso basato su
cinque motivi;
che la lavoratrice si è costituita depositando controricorso;
che successivamente la s.p.a. Poste Italiane ha depositato, nella Cancelleria di questa Corte, il verbale
della conciliazione conclusa in sede sindacale con la lavoratrice, da cui risulta che le parti hanno
raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta
amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in
caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale;
che il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del
contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a
proseguire il processo;
che alla cessazione della materia del contendere consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso,
in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui
è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed
in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. sez.
unite 29 novembre 2006 n. 25278);
che le spese del presente giudizio devono essere compensate stante l’esito del giudizio
P.Q.M.
LA CORTE

Dichiara inammissibile il ricorso; spese compensate.
Così deciso in Roma, il4/4/2013
L’estensore

Il Presidente

condannando la società a riammettere in servizio l’appellante e a corrisponderle le retribuzioni
maturate dal 23/12/2005, oltre rivalutazione monetaria e interessi;

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