Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14322 del 13/07/2016


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Cassazione civile sez. lav., 13/07/2016, (ud. 28/04/2016, dep. 13/07/2016), n.14322

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8642/2011 proposto da:

T.L.G., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliale

in ROMA, VIA ILDEBRANDO GOTRAN 23, presso lo studio dell’avvocato

NICOLINO ZAFFINA, che lo rappresenta e difende giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

REGIONE CALABRIA C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIAN DI SCO

68-A, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO ANTONIO PUCCIO, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCHINA

TALARICO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1254/2010 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 09/11/2010 r.g.n. 1433/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/04/2076 da Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO;

udito l’Avvocato BOCCIO FRANCESCO ANTONIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza n. 1254/2010, confermava la pronuncia di primo grado con cui il Tribunale di Lamezia Terme aveva accolto l’opposizione proposta dalla Regione Calabria e revocato il decreto ingiuntivo avente ad oggetto somme rivendicate da T.L.G. a titolo di incentivazione all’esodo ex L.R. n. 8 del 2005.

2. Il Tribunale aveva ritenuto che l’indennita’ rivendicata non fosse dovuta, in quanto vi ostava il disposto di cui all’art. 7, comma 8, dell’anzidetta L.R., secondo cui era fatto divieto assoluto ai soggetti che si erano avvalsi del beneficio della risoluzione del rapporto “di instaurare rapporti professionali, a qualunque titolo, con la Regione e con gli Enti strumentali da essa dipendenti per i cinque anni successivi alla cessazione del servizio”, mentre il T. aveva eluso tale divieto venendo assunto dalla Sorical, ente strumentale della Regione.

3. La Corte di appello confermava tale soluzione, in quanto:

– lo scopo della norma regionale era quello di realizzare il necessario contenimento della spesa corrente e l’incentivazione all’esodo era funzionale alla riorganizzazione dell’ente locale, per cui sarebbe stato illogico per l’ente sfoltire la rosa dei propri dirigenti, incentivandone con costi l’esodo, per continuare comunque a sopportarne i relativi oneri finanziari;

– la societa’ Sorical era da considerare ente strumentale, in quanto, in base al suo statuto, aveva il compito di espletare tutte le opere idriche di competenza della Regione (art. 3), alla quale apparteneva altresi’ in prevalenza il capitale sociale, mentre i compiti ulteriori definiti dallo statuto erano del tutto marginali;

– il T. si era reso inadempiente agli obblighi assunti e tale inadempimento aveva legittimato l’altra parte a rifiutare la propria prestazione, ai sensi dell’art. 1460 c.c. e a chiedere la restituzione delle somme gia’ erogate.

4. Per la cassazione di tale sentenza ricorre il T. con un motivo. Resiste la Regione Calabria con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con unico motivo si denuncia violazione degli artt. 1334 e 1335 c.c. e vizio di motivazione nella parte in cui il ricorrente era stato ritenuto inadempiente al divieto di cui alla L.R. n. 8 del 2005, art. 7, per aver instaurato con la Sorical s.p.a. un rapporto dl lavoro.

Sostiene il ricorrente che, a norma della L.R. n. 8 del 2005, art. 7, comma 5, la risoluzione consensuale e’ perfezionata con la sottoscrizione del contratto tra le parti e tale contratto, come e’ testualmente previsto dalla norma, “non puo’ essere modificato o annullato per volonta’ delle parti ed esplica immediata efficacia ai sensi degli artt. 1334 e 1335 c.c.”. Pertanto aveva errato la Corte di appello nel dare rilevanza a fattori estranei al contratto di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

In ogni caso, il ricorrente non poteva considerarsi inadempiente rispetto al divieto di cui alla L.R. n. 8 del 2005, art. 7, comma 8, essendo la Sorical s.p.a. una societa’ mista a prevalente capitale pubblico, come si poteva evincere dallo statuto sociale e dalla “copiosa documentazione utile…”, della quale la Corte di appello non aveva tenuto conto. Trattandosi di una societa’ mista, la Sorical e’ soggetto imprenditoriale rientrante nello schema organizzativo gestionale proprio delle societa’ di capitali; essa versa un canone alla Regione per l’utilizzo delle opere e strutture acquedottistiche gia’ esistenti; non grava sul bilancio regionale ad alcun titolo; assume personale senza effettuare alcun concorso pubblico.

Infine, non era stata considerata la disparita’ di trattamento rispetto ad altri dipendenti della Regione Calabria che avevano usufruito dell’esodo ed erano stati assunti dalla Sorical e che, nel giudizio dagli stessi instaurato, avevano visto accolta la domanda dal Tribunale di Catanzaro, con sentenze non appellate dalla Regione.

2. Il ricorso e’ infondato.

3. Risulta agli atti che il T. presto’ servizio in qualita’ di dipendente a tempo indeterminato presso la Regione Calabria fino al 31.8.2005, in quanto si avvalse della facolta’ concessa dalla L.R. n. 8 del 2005, di risolvere il rapporto, a decorrere dal 1.9.2005, con diritto a percepire le indennita’ previste dalla medesima legge.

3.1. La L.R. 2 marzo 2005, n. 8 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario, collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2005), all’art. 7, aveva previsto che, “al fine di realizzare il necessario contenimento della spesa corrente e per accelerare il processo di riorganizzazione dell’Amministrazione regionale, anche a seguito del trasferimento di funzioni e compiti in attuazione della L. 15 marzo 1997, n. 59 e L. 15 maggio 1997, n. 127”, era concessa ai dirigenti la facolta’ di avanzare una “proposta per la risoluzione del rapporto di lavoro” e, ove tale proposta fosse accettata dall’Ente, era prevista l’erogazione di determinati incentivi. Tale facolta’ era stata estesa anche agli altri dipendenti dal comma 6 dello stesso articolo. Il comma 8 aveva, poi, stabilito che i posti resisi vacanti a seguito dell’applicazione della medesima legge, erano “portati in diminuzione della dotazione organica in misura non inferiore al 50 per cento” e che ai soggetti che si avvalevano del beneficio era “fatto divieto assoluto di instaurare rapporti professionali, a qualunque titolo, con la Regione e con gli Enti strumentali da essa dipendenti per i cinque anni successivi alla cessazione del servizio”.

4. La sentenza impugnata si incentra sul rilievo che il comportamento tenuto dal T., che era venuto meno al suddetto divieto, costituiva inadempimento degli obblighi assunti con la stipulazione del contratto di risoluzione del rapporto di lavoro e che tale situazione legittimava il rifiuto della controparte di adempiere la propria obbligazione, operando l’ipotesi di eccezione di inadempimento di cui all’art. 1460 c.c.. La sentenza impugnata ha difatti ritenuto coessenziale alla causa del negozio risolutivo e dell’erogazione del trattamento incentivante, il divieto, posto dall’art. 7, comma 8, di pervenire alla instaurazione di rapporti professionali tra l’ex dipendente che si era avvalso dell’incentivazione all’esodo e la Regione o enti strumentali dalla stessa dipendenti. La violazione del divieto ha legittimato l’eccezione di inadempimento della Regione Calabria, ai sensi dell’art. 1460 c.c..

5. L’interpretazione offerta dalla Corte distrettuale e’ coerente con la ratio legis, essendo evidente la finalita’ del contenimento della voce di spesa relativa al costo del personale che, ad avviso del legislatore regionale, avrebbe potuto essere realizzata mediante un’apposita norma di incentivazione all’esodo, con vantaggi di ordine finanziario. In tale contesto, e’ logico ritenere che i risultati che la manovra intendeva conseguire sarebbero stati frustrati ove i beneficiari di tale incentivo fossero stati successivamente riassunti o comunque avessero instaurato rapporti professionali con la Regione o con enti strumentali della stessa.

6. Parte ricorrente si e’ limitata a richiamare gli artt. 1334 e 1335 c.c., che pero’ attengono alla fase formativa dell’accordo negoziale di risoluzione del rapporto di lavoro, ossia alla fase genetica del negozio giuridico. Nessun argomento e’ addotto per contestare l’interpretazione che la Corte di appello ha dato in merito al successivo inadempimento posto in essere dal T..

7. L’exceptio inadimpleti contractus, di cui all’art. 1460 c.c., costituisce un’eccezione in senso proprio rimessa pertanto alla disponibilita’ ed all’iniziativa del convenuto, senza che il giudice abbia il dovere di esaminarla d’ufficio. Tuttavia, essa, al pari di ogni altra eccezione, non richiede l’adozione di forme speciali o formule sacramentali, essendo sufficiente che la volonta’ della parte di sollevarla (onde paralizzare l’avversa domanda di adempimento) sia desumibile, in modo non equivoco, dall’insieme delle sue difese e, piu’ in generale, dalla sua condotta processuale, secondo un’interpretazione del giudice del merito che, se ancorata a corretti canoni di ermeneutica processuale, non e’ censurabile in sede di legittimita’ (Cass. n. 11728 del 2002, n. 2706 del 2004, n. 20870 del 2009, n. 17424 del 2010).

7.2. L’apprezzamento della sussistenza nella fattispecie di un inadempimento suscettibile di legittimare il rifiuto della controprestazione attiene ad una non sindacabile valutazione di fatto, della quale la sentenza ha fornito una sufficiente e logica motivazione, coerente con la ratio della norma che prevedeva l’erogazione dell’incentivo all’esodo.

8. In merito al secondo profilo di denuncia, tendente a contestare la qualificazione della soc. Sorical come ente strumentale della Regione Calabria, e’ sufficiente osservare che la documentazione richiamata a fondamento del ricorso non e’ allegata ne’ specificamente richiamata,. in violazione degli oneri di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., n. 4.

8.1. E’ orientamento costante di questa Corte (confronta, tra le altre, Cass. Sez. Un. n. 28547 del 2008; Cass. n. 22302 del 2008, n. 4220 del 2012, n. 8569 del 2013n. 14784 del 2015 e, tra le piu’ recenti, Cass. n. 6556 del 14 marzo 2013, n. 16900 del 2015) che, a seguito della riforma ad opera del D.Lgs. n. 40 del 2006, il novellato art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, oltre a richiedere la “specifica” indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso per cassazione, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto. Tale specifica indicazione, quando riguardi un documento prodotto in giudizio, postula che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di merito, e, in ragione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, anche che esso sia prodotto in sede di legittimita’.

8.2. A cio’ aggiungasi che il ricorrente per cassazione che intenda dolersi dell’omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, l’onere di evidenziare il contenuto del documento, trascrivendolo o riassumendolo nei suoi esatti termini, al fine di consentire al giudice di legittimita’ di valutare la fondatezza del motivo, senza dover procedere all’esame dei fascicoli d’ufficio o di parte (ex plurimis, Cass. n. 26174 del 2014, n. 2966 del 2014, n. 15628 del 2009).

8.3. In altri termini, vi e’ un il duplice onere a carico del ricorrente, quello di produrre il documento e quello di indicarne il contenuto. Il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale e in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del documento. La violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile.

9. Infine del tutto irrilevante e’ la circostanza che altri lavoratori, pur versando in situazione analoga da quella dell’odierno ricorrente, abbiano visto non impugnate dalla Regione la sentenze ad essi favorevoli, circostanza prospettata come fonte di disparita’ di trattamento.

9.1. E’ da escludersi che dall’eventuale attribuzione ingiustificata di un beneficio a determinati lavoratori possa derivare per i lavoratori pretermessi il diritto ad ottenere lo stesso beneficio o il risarcimento del danno, rimanendo inapplicabili in tal caso anche le clausole generali di correttezza e buona fede, le quali, come tramite per il controllo sulla ragionevolezza degli atti di autonomia negoziale, possono operare soltanto all’interno del rapporto di lavoro in relazione ai valori espressi nel rapporto medesimo e nella contrattazione collettiva, e non possono, invece, spiegare la loro efficacia in relazione a comportamenti esterni, adottati dal datore di lavoro nell’ambito di rapporti di lavoro diversi (Cass. n. 11429 del 2006, n. 8296 del 2001).

9.2. Dunque, situazioni di disparita’ di trattamento che – in ipotesi – possano essersi verificate, ad opera della Regione Calabria, per avere fatto passare in giudicato sentenze a se’ sfavorevoli, non puo’ costituire titolo per attribuire al lavoratore che si trovi nell’identica posizione un diritto ad ottenere lo stesso beneficio.

10. Il ricorso va dunque rigettato, con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, liquidate nella misura indicata in dispositivo per esborsi e compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 2.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi professionali e in Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2016

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