Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14321 del 28/06/2011
Cassazione civile sez. II, 28/06/2011, (ud. 02/02/2011, dep. 28/06/2011), n.14321
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale di
Palermo, con ordinanza n. R.G. 4259/08 depositata il 28.10.08, nel
procedimento pendente fra:
ICORED SRL;
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI PALERMO;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
02/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MAURIZIO
VELARDI che nulla osserva.
Fatto
FATTO E DIRITTO
1. Il giudice unico del Tribunale di Palermo solleva regolamento di competenza di ufficio avverso il provvedimento del Tribunale di Termini Imerese, sezione distaccata di Cefalù, che, adito in sede d’appello avverso una decisione del Giudice di Pace, aveva declinato la propria competenza per territorio, ritenendo competente il Tribunale di Palermo ai sensi dell’art. 25 c.p.c. in relazione al foro erariale dell’amministrazione appellata (Ufficio Territoriale del Governo di Palermo).
Il giudice unico ritiene non applicabile la norma di cui all’art. 25 citato sul presupposto della non applicabilità del rito ordinario di cui all’art. 342 c.p.c., e segg., per l’appello avverso le decisioni adottate dal Giudice di Pace in materia di sanzioni amministrative ai sensi della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23, (regime di impugnazione introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 200, art. 26).
Osserva il giudice a quo che la legge in questione nulla ha disposto al riguardo, mancando così argomenti univoci a far ritenere l’applicabilità del rito ordinario dell’appello alle decisioni in questione. A suo giudizio risulterebbe applicabile il principio generale dell’ultrattività del rito. Conseguentemente resterebbero applicabili la L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23 e più in particolare dell’art. 23, comma 4 di detta legge che, consentendo all’autorità che ha emesso provvedimento impugnato di stare in giudizio personalmente, anche a mezzo di funzionali appositamente delegati, esclude che possa applicarsi al primo grado l’art. 25 c.p.c.. Tale norma, applicata all’appello, determina l’esclusione anche in tale grado di giudizio del foro di cui all’art. 25 c.p.c..
3. – L’istanza è fondata alla luce del recente orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. 2010 n. 23285) che, componendo il contrasto insorto anche nella Corte sul punto, ha affermato che:
“Ai fini della competenza territoriale relativa ai procedimenti d’appello avverso le sentente emesse dal giudice di pace in materia di opposizione a sanzioni amministrative, non si applica la regola del foro erariale stabilita nel R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 7, relativa alle controversie in cui sia parte un’Amministrazione dello Stato”.
P.T.M.
La Corte accoglie l’istanza; dichiara la competenza del Tribunale di germini Imerese, con termini di legge per la riassunzione e spese al merito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2011