Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14321 del 25/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 25/05/2021, (ud. 24/03/2021, dep. 25/05/2021), n.14321

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31909-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente-

contro

S.A.M.I.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3482/3/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA CALABRIA, depositata il 19/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CATALDI

MICHELE.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1.L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza n. 3482/03/2017, depositata il 19 dicembre 2017, con la quale la Commissione tributaria regionale della Calabria ha accolto l’appello di S.A.M.I. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Cosenza, che aveva respinto il ricorso della stessa contribuente contro l’avviso d’accertamento sintetico, in materia di Irpef relativa all’anno d’imposta 2000, emesso nei suoi confronti.

La contribuente è rimasta intimata.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1.Preliminarmente, il Collegio ritiene di discostarsi dalla proposta del relatore di ordinare la rinnovazione della notificazione del ricorso, in quanto effettuata presso il difensore domiciliatario dei contribuenti, mentre l’art. 330 c.p.c., comma 3, dispone che dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza l’impugnazione va notificata alle parti personalmente a norma degli artt. 137 c.p.c. e ss.. Infatti, “L’impugnazione proposta oltre l’anno solare dalla pubblicazione della sentenza, ma ancora ammessa per effetto della sospensione feriale dei termini, deve ritenersi proposta nel termine fissato dall’art. 327 c.p.c. e, pertanto, deve essere notificata nei luoghi indicati dall’art. 330 c.p.c., comma 10 e non personalmente alla parte, come invece previsto dal 30 comma di detta norma per il diverso caso di impugnazione oltre il suddetto termine.” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 23299 del 09/11/2011; nello stesso senso Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3794 del 18/02/2014; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8935 del 12/04/2013; Cass., Sez. 2, Ordinanza 3 maggio 2018, n. 10500).

Non sussistono ragioni per escludere che il medesimo principio possa applicarsi anche quando la sospensione del termine per impugnare derivi pure dall’applicazione del D.L. n. 119 del 2018, art. 6.

Il ricorso è stato quindi ritualmente notificato al difensore dell’intimata in appello.

2.Con l’unico motivo l’Ufficio deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o la falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 5 e 6, , nonchè dell’art. 2697 c.c..

Assume infatti la ricorrente Agenzia che il giudice a quo, nell’accogliere l’appello della contribuente, avrebbe errato nel ritenere che quest’ultima, gravata dell’onere di fornire la prova contraria alla presunzione legale relativa derivante dall’incremento patrimoniale costituito dall’acquisto di un fabbricato, lo avesse assolto fornendo meramente la prova dell'”origine della disponibilità economica (…) necessaria per il successivo acquisto del bene immobile”, senza dimostrare altresì che tale ” disponibilità”, derivante dagli “assegni già citati nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado”, era stata impiegata per comprare il bene in questione, o quanto meno senza provare l’esistenza di indici sintomatici di tale impiego.

Il motivo è fondato.

Infatti, secondo un orientamento della giurisprudenza di legittimità, espresso da Cass. 20/03/2009, n. 6813, e da diverse pronunce ad essa conformi (cfr., ex multis, Cass., 26/11/2014, n. 25104; Cass., 16/07/2015, n. 14885; Cass., 10/11/2015, n. 22944), il contribuente è onerato anche della prova che la spesa per gli incrementi patrimoniali contestati è stata sostenuta proprio con quei redditi (esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta) dei quali ha dedotto e provato la disponibilità, e non con qualsiasi altro reddito.

Peraltro, si rinviene anche un precedente di legittimità non totalmente in linea con tale orientamento, poichè afferma che la prova documentale contraria ammessa, a carico del contribuente, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 6, vigente ratione temporis, riguarda la sola disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte e non anche la dimostrazione del loro impiego negli acquisti effettuati, in quanto la prima circostanza è idonea, da sola, a superare la presunzione dell’insufficienza del reddito dichiarato in relazione alle spese sostenute (Cass., 19/03/2014, n. 6396)

Tuttavia, l’evoluzione giurisprudenziale successiva ha ricomposto la distanza tra le due interpretazioni della norma in ordine al contenuto dell’onere della prova liberatoria gravante sul contribuente, chiarendo che, pur non prevedendosi esplicitamente la dimostrazione che gli ulteriori redditi in questione siano stati utilizzati proprio per coprire le spese contestate, si chiede tuttavia espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere). In tal senso va letto infatti lo specifico riferimento del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 6, alla prova (risultante da “idonea documentazione”) della “entità” di tali eventuali ulteriori redditi e della “durata” del relativo possesso, previsione che ha l’indubbia finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi, escludendo quindi che i suddetti siano stati utilizzati per finalità non considerate ai fini dell’accertamento sintetico (Cass., 20/01/2017,n. 1510. Nello stesso senso già Cass., 18/04/2014, n. 8995, richiamata da Cass., 26/11/2014, n. 25104 e Cass., 16/07/ 2015, n. 14885; oltre alle successive Cass., 23/03/2018, n. 7389; Cass., 10/07/2018, n. 18097). Tanto premesso, deve rilevarsi che, nel caso di specie, il giudice a quo non ha dato atto di aver accertato l’assolvimento, da parte della contribuente, dell’onere della prova anche in ordine alla circostanza che la spesa per gli incrementi patrimoniali contestati sia stata sostenuta proprio con quei redditi dei quali la stessa parte ha dedotto e provato la disponibilità, e non con qualsiasi altro reddito; o, quanto meno, in ordine all’esistenza di circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere).

Pertanto la decisione impugnata va cassata, con rinvio al giudice a quo.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Calabria, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2021

 

 

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