Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14321 del 15/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 15/06/2010, (ud. 24/03/2009, dep. 15/06/2010), n.14321

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i

cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

C.P.;

– intimata –

avverso la decisione n. 107/22/07 della Commissione tributaria

regionale di Milano, emessa il 12 luglio 2007, depositata il 26

novembre 2007, R.G. 5082/06;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore 2010 Generale

Dott. SORRENTINO Federico;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24 marzo 2010 dal Consigliere Dott. BISOGNI Giacinto;

rilevato che in data 18 febbraio 2010 è stata depositata relazione

che qui si riporta:

Il relatore cons. Dott. BISOGNI Giacinto, letti gli atti depositati.

 

Fatto

OSSERVA

1. La controversia ha per oggetto l’impugnazione da parte della contribuente, C.P., consulente fiscale, del silenzio – rifiuto opposto dall’amministrazione finanziaria alla richiesta di rimborso dell’IRAP versata negli anni dal 1998 al 2001. La contribuente ha dedotto, con separati ricorsi, che la sua attività, per le modalità con le quali era svolta, doveva considerarsi non assoggettabile all’IRAP per insussistenza del requisito della autonoma organizzazione;

2. La C.T.P. di Varese ha riunito ed accolto i ricorsi ritenendo che l’adesione della contribuente al condono tombale non preclude comunque la richiesta di rimborso dell’imposta;

3. La C.T.R. ha confermato la decisione impugnata;

4. Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate che deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, artt. 7 e 9 e pone il seguente quesito di diritto: se la definizione automatica degli imponibili ai sensi della L. n. 289 del 2002, artt. 7 e 9 comporti o meno rinuncia tacita alla richiesta di rimborso dell’IRAP per i medesimi anni di imposta oggetto di condono, con la conseguente inammissibilità o, comunque, infondatezza del ricorso successivamente proposto dalla contribuente;

Ritiene che:

1. il ricorso sia fondato in quanto, come hanno chiarito le SS.UU. di questa Corte (con sentenza n. 14828 del 20 maggio 2008), in tema di condono fiscale e con riferimento alla definizione automatica prevista dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, la presentazione della relativa istanza preclude al contribuente ogni possibilità di rimborso per le annualità d’imposta definite in via agevolata, ivi compreso il rimborso di imposte asseritamente inapplicabili per assenza del relativo presupposto; il condono, infatti, in quanto volto a definire transattivamente la controversia in ordine all’esistenza di tale presupposto, pone il contribuente di fronte ad una libera scelta fra trattamenti distinti, quali coltivare la controversia nei modi ordinari, conseguendo eventualmente il rimborso delle somme indebitamente pagate, o corrispondere quanto dovuto per la definizione agevolata, senza possibilità di riflessi o interferenze con quanto eventualmente già corrisposto in via ordinaria;

2. sussistono i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per l’accoglimento del ricorso;

ritenuto che tale relazione appare pienamente condivisibile cosicchè il ricorso deve essere accolto con cassazione della sentenza impugnata e decisione nel merito di rigetto del ricorso introduttivo.

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese dell’intero giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo. Condanna l’intimata al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 1.100 di cui 100 per spese, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2010

 

 

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