Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14320 del 25/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 25/05/2021, (ud. 23/02/2021, dep. 25/05/2021), n.14320

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 37092/2019 R.G., proposto da:

l’Agenzia delle Entrate con sede in Roma, in persona del Direttore

Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;

– ricorrente –

contro

S.S.;

– intimato –

Avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale

della Sicilia – Sezione Staccata di Catania il 6 agosto 2019 n.

4970/06/2019, notificata il 15 ottobre 2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28

ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, convertito nella L. 18

dicembre 2020, n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso

dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del

Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 23 marzo 2021 dal

Dott. Lo Sardo Giuseppe.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia – Sezione Staccata di Catania il 6 agosto 2019 n. 4970/06/2019, notificata il 15 ottobre 2019, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di diniego di rimborso dell’IRPEF relativa agli anni d’imposta 1990, 1991 e 1992, ha rigettato l’appello proposto dalla medesima nei confronti di S.S. avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa il 13 agosto 2012 n. 582/01/2012, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di prime cure sul presupposto che la sopravvenienza del D.L. 20 giugno 2017, n. 91, art. 16-octies, convertito, con modificazioni, nella Legge 3 agosto 2017 n. 123, non avesse influito sul diritto del contribuente al rimborso dell’IRPEF nella misura del 90% per gli anni d’imposta 1990, 1991 e 1992. S.S. è rimasto intimato. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta formulata dal relatore è stata notificata al difensore delle parte costituita con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. In vista dell’odierna adunanza non sono state presentate memorie.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Con unico motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione della L. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 665, quale novellato dal D.L. 20 giugno 2017, n. 91l, art. 16-octies, convertito, con modificazioni, nella L. 3 agosto 2017, n. 123, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che il contribuente avesse diritto al rimborso dell’IRPEF nella misura del 90% per gli anni d’imposta 1990, 1991 e 1992, senza alcuna riduzione conseguente al limite delle risorse stanziate.

Ritenuto che:

1. Il motivo è infondato.

1.1 Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, la norma sopravvenuta di cui al D.L. 20 giugno 2017, n. 91, art. 16-octies, convertito, con modificazioni, nella L. 3 agosto 2017, n. 123, che, a parziale modifica della L. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 665, ha previsto che i rimborsi delle maggiori imposte pagate dai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, siano disposti solo fino a concorrenza dello stanziamento previsto dalla stessa norma, non incide sul titolo della ripetizione, operando esclusivamente nella sua fase esecutiva e/o di ottemperanza. Tale modifica, inoltre, attesa la mancanza di disposizioni transitorie, opera con efficacia limitata ai procedimenti instaurati dopo la sua entrata in vigore, trattandosi di legge sopravvenuta che delinea un diverso procedimento amministrativo di rimborso (da ultima: Cass., Sez. 6-5, 21 febbraio 2020, n. 4570).

1.2 Nella specie, il giudice di appello ha correttamente escluso che la norma sopravvenuta incidesse sulla spettanza del rimborso al contribuente nella misura prefissata per legge.

2. Alla stregua delle precedenti argomentazioni, dunque, il ricorso deve essere rigettato.

3. Nulla deve essere disposto in ordine alle spese giudiziali, giacchè la parte vittoriosa è rimasta intimata.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 23 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2021

 

 

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