Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14320 del 15/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 15/06/2010, (ud. 24/03/2009, dep. 15/06/2010), n.14320

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i

cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

L.T.;

– controricorrente –

avverso la decisione n. 105/03/07 della Commissione tributaria

regionale di Perugia, emessa il 22 novembre 2007, depositata il 5

dicembre 2007, R.G. 572/06;

Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore 2010 Generale

Dott. SORRENTINO Federico;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24 marzo 2010 dal Consigliere Dott. BISOGNI Giacinto;

rilevato che in data 18 febbraio 2010 è stata depositata relazione

che qui si riporta:

Il relatore cons. Dott. BISOGNI Giacinto, letti gli atti depositati.

 

Fatto

OSSERVA

1. La controversia ha per oggetto l’impugnazione da parte della contribuente, L.T., esercente l’attività di medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale, del diniego opposto dall’amministrazione finanziaria alla richiesta di rimborso dell’IRAP versata negli anni dal 1998 al 2003;

2. La C.T.P. di Terni accoglieva il ricorso e la C.T.R. ha confermato tale decisione rilevando il carattere personale dell’attività svolta senza l’ausilio di dipendenti o collaboratori esterni e senza l’impiego di capitali;

3. Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate con due motivi di impugnazione con i quali deduce: a) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 e del D.P.R. n. 270 del 2000, art. 22 in quanto il requisito dell’autonoma organizzazione è comunque integrato dalla necessaria (D.P.R. n. 270 del 2000, ex art. 22) disponibilità di uno studio organizzato; b) omessa motivazione su un fatto decisivo della controversia consistente nella deduzione, da parte dell’amministrazione finanziaria, delle circostanze risultanti dalle dichiarazioni dei redditi della L. e cioè la corresponsione di compensi a terzi per reddito di lavoro autonomo nonchè la disponibilità di beni strumentali;

Ritiene che:

1. il primo motivo sia infondato in quanto inteso a creare un automatismo, contrastante con la linea interpretativa in materia di I.R.A.P. della giurisprudenza di legittimità, fra obbligo della disponibilità di uno studio professionale e presupposto impositivo;

2. il secondo motivo è invece fondato perchè a fronte delle deduzioni svolte dall’Amministrazione finanziaria la sentenza della CTR ha risposto con una motivazione generica e in definitiva apodittica;

3. sussistono i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per l’accoglimento del ricorso;

ritenuto che tale relazione appare pienamente condivisibile cosicchè il ricorso deve essere accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio ad altra sezione della C.T.R. dell’Umbria che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della C.T.R. dell’Umbria che deciderà anche sulle spese processuali del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2010

 

 

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