Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14320 del 06/06/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 14320 Anno 2013
Presidente: DE RENZIS ALESSANDRO
Relatore: BALESTRIERI FEDERICO

SENTENZA
sul ricorso 12884-2009 proposto da:
CAPRIOLI

MASSIMO

CPRMSM61R15E889Y,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA G.G. BELLI 27, presso lo
studio dell’avvocato MEREU PAOLO, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato MALATTIA BRUNO
ANTONIO, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013

contro

1148

M.F.I. S.P.A. 01760960300;
– intimata –

Nonché da:

Data pubblicazione: 06/06/2013

M.F.I. S.P.A. 01760960300, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
• in ROMA, VIA G. PISANELLI 40, presso lo studio
dell’avvocato BISCOTTO BRUNO, che la rappresenta e
difende unitamente agli avvocati URSO EMANUELE e

– controricorrente e ricorrente incidentale contro

CAPRIOLI MASSIMO CPRMSM61R15E889Y;
– intimato –

avverso la sentenza n. 40/2008 della CORTE D’APPELLO
di TRIESTE, depositata il 23/05/2008 r.g.n. 477/06;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/04/2013 dal Consigliere Dott. FEDERICO
BALESTRIERI;
udito l’Avvocato GIORGIO DAMIANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per il
rigetto di entrambi i ricorsi.

GIORGIO DAMIANI, giusta delega in atti;

Svolgimento del processo
Massimo Caprioli conveniva in giudizio avanti il Tribunale di
Pordenone la M.F.I. s.p.a., deducendo che con contratto del
24.5.97 tale società gli aveva affidato per cinque anni (e dunque a
suo awiso con durata minima garantita) l’incarico di svolgere tutti i

prodotti affini in uno stabilimento della “Vinos Fantinel s.a.”, società
mista di diritto cubano con sede in Cuba, San Cristobal, partecipata
al 49% da M.F.I. e per il 51% da Cubana Coralsa.
Evidenziava che il contratto prevedeva, fra l’altro, che il Caprioli
assumesse solo formalmente le funzioni di “Gerente Generai” della
Vinos Fantinel s.a., ma di fatto dovesse svolgere esclusivamente
compiti e mansioni di natura tecnica collegate all’attività produttiva
della società “Vinos”.
Da parte sua, la M.F.I., in base all’art. 8 del contratto, si impegnava
a far corrispondere al Caprioli, direttamente dalla Vinos o
indirettamente, il compenso annuo netto di L. 100.000.000, nonché
ad assicurargli una serie di benefitse compensi in natura.
L’attore riferiva di aver iniziato nel giugno 1997 in Cuba la sua
attività di enologo, dopo aver ottenuto il permesso di soggiorno
quale specialista enologo, presso la cantina di San Cristobar della
Vinos Fantiner s.a., e di aver ricevuto in data 8.11.99 —trascorsi
appena poco più di due anni dal suo arrivo a Cuba- una lettera
dalla Vinos, con la quale gli veniva comunicata la risoluzione del
rapporto, addebitandogli di non aver adempiuto ai suoi compiti di
“Gerente Generale” della società secondo quanto previsto nello
statuto (doc. 18 di controparte).
Il Caprioli, essendosi interrotta la collaborazione con la Vinos e
l’erogazione delle somme e benefits convenuti senza sua colpa e
ben prima della scadenza della durata minima quinquennale,
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compiti e le mansioni tecniche necessarie per la produzione di vini e

chiedeva il pagamento, da parte della M.F.I., degli importi
contrattualmente previsti e non ancora versati, ivi compreso
l’equivalente economico dei benefits goduti.
Si costituiva in giudizio la s.p.a. M.F.I., contestando la ricostruzione
dei fatti ad opera del Caprioli, chiedendone la reiezione, ed in via

gravi affermazioni contenute nell’atto di citazione, sia per la
violazione dell’art. 7 del contratto.
Il Tribunale di Pordenone, ammessa ed espletata attività istruttoria,
con sentenza del 9 gennaio 2006, respingeva sia la domanda
principale che quella riconvenzionale.
Avverso tale sentenza proponeva appello il Caprioli deducendo che:
a) sussisteva l’inadempimento contrattuale della M.F.I. all’obbligo di
corrispondere il trattamento economico convenuto per tutto il
periodo di durata del rapporto garantito, essendo evidente che egli
non era in realtà “Gerente Generale”, essendo stato privato delle
competenze proprie di questo ruolo; b) il giudice aveva quindi
errato nell’accertare che il Caprioli fosse direttore generale della
società cubana, manifestando incapacità nell’affrontare e dare
soluzione al caso del c.d. “vino maleodorante” e pertanto fosse
inidoneo a ricoprire l’incarico di Direttore Generale; c) il giudice
aveva errato nello stabilire che, “In virtù del punto 9 dell’accordo 24
maggio 1997, era venuta meno la garanzia prestata dalla M.F.I.”,
la cui operatività era stata invece invocata dall’attore, respingendo
così ogni domanda dallo stesso proposta.
Resisteva la MFI, proponendo appello incidentale avente ad oggetto
le domande riconvenzionali disattese dal Tribunale.
La Corte d’appello di Trieste, con sentenza depositata il 23 maggio
2008, rigettava entrambi i gravami, compensando le spese.

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riconvenzionale la condanna al risarcimento dei danni, sia per le

Per la cassazione propone ricorso il Caprioli, affidato a cinque
motivi.
Resiste la M.F.I. s.r.l. con controricorso, contenente ricorso
incidentale, poi illustrato con memoria.
Motivi della decisione

sentenza, ex art. 335 c.p.c.
1.- Con il primo motivo il Caprioli denuncia (ex art. 360, comma 1,
n. 5 c.p.c.) una omessa motivazione circa un fatto controverso e
decisivo per il giudizio, e cioè l’omesso esame del punto 2 del
contratto 24 maggio 1997.
Lamenta che la Corte di merito ritenne erroneamente il ricorrente
“gerente generale” della società cubana Vinos, male interpretando
il citato punto 2 del contratto, dal quale si evinceva che tale
qualifica era solo formale, dovendo in realtà svolgere compiti e
mansioni di natura tecnica collegati all’attività produttiva della
società Vinos, con la conseguenza che il recesso di quest’ultima
società doveva ritenersi, a differenza di quanto ritenuto dai giudici
di merito, ingiustificato.
Il motivo è infondato, non essendo in esso chiarito per quale
ragione lo svolgimento di compiti di natura tecnica (quale enologo)
per la società Vinos dovrebbe rendere ingiustificato il recesso di
quest’ultima in caso di accertata incompetenza od errori di tipo
enologico, così come accertato dai giudici di merito (pagg. 18-20
sentenza impugnata). Peraltro il quesito di fatto non contiene il
momento di sintesi di cui all’art. 366 bis c.p.c. per le censure
proposte ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
2. Con il secondo motivo il Caprioli denuncia la violazione e falsa
applicazione dell’art. 1362 c.c. (ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.),
lamentando che la Corte di merito, ove avesse correttamente
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Debbono pregiudizialmente riunirsi i ricorsi avverso la medesima

interpretato il contratto di lavoro alla luce del citato canone
ermeneutico, avrebbe dovuto privilegiare la previsione della solo
apparente qualifica di gerente generale, e non già basarsi su talune
circostanze successive in cui il Caprioli si dichiarò gerente generale.
Il motivo è inammissibile.

con riferimento all’art.1362 c. c. il rapporto debba essere qualificato
in base al contratto o, al contrario, in base ad alcune successive
manifestazioni esterne da parte del lavoratore
dipendenteicollaboratore del ruolo già inizialmente previsto solo per
apparenza’) il Caprioli, da una parte, invoca il canone ermeneutico
fondamentale dell’indagine sulla comune intenzione delle parti,
evincibile dal loro comportamento, anche successivo alla
conclusione del contratto; d’altro canto invoca il tenore letterale del
contratto. Non è poi, ancora, adeguatamente chiarito perché lo
svolgimento di attività tecnica di enologo determinerebbe
l’illegittimità del recesso motivato da ragioni tecniche enologiche,
connesse cioè con la dedotta questione del “vino maleodorante”.
Il motivo, per il resto, involge valutazioni di fatto, rimesse al
prudente apprezzamento del giudice di merito, sicché deve rilevarsi
che in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge
consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del
provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una
norma di legge e quindi implica necessariamente un problema
interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea
ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di
causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e
inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è
possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di
motivazione. Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di
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Ed invero, come risulta dallo stesso quesito di diritto proposto (“se

legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta
fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in
ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie
concreta – è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non
anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle

2010 n. 7394).
3. Con il terzo ed il quarto motivo il Caprioli denuncia (ex art. 360,
comma 1, n. 5 c.p.c.) una omessa motivazione circa un fatto
controverso e decisivo per il giudizio, sempre in ordine
all’accertamento della effettività o meno della qualifica di gerente
generale della società Vinos. A tal fine lamenta una erronea
valutazione delle emergenze istruttorie e testimoniali in particolare,
di cui riporta vari estratti, oltre alla circostanza che in un
docurrrento egli viene definito enologo della società Vinos.
Il motivo è inammissibile per le medesime ragioni sopra esposte,
cui va aggiunta la produzione integrale di un documento in lingua
spagnola (in contrasto con l’art. 122 c.p.c.) e l’inammissibile
affidamento a questa Suprema Corte della selezione delle parti
rilevanti, e così una individuazione e valutazione dei fatti, preclusa
al giudice di legittimità (Cass. 7 febbraio 2012 n.1716).
4. Con il quinto motivo il Caprioli denuncia (ex art. 360, comma 1,
n. 5 c.p.c.) una omessa motivazione circa un fatto controverso e
decisivo per il giudizio, circa l’accertamento della sua responsabilità
in ordine alla vicenda del “vino maleodorante” e dei processi di
produzione del vino nello stabilimento di Cuba. Riporta allo scopo
vari estratti di deposizioni testimoniali (talune anche in lingua
spagnola, in contrasto col citato art. 122 c.p.c.).

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risultanze di causa (Cass. 16 luglio 2010 n. 16698; Cass. 26 marzo

Il motivo è inammissibile per demandare a questa S.C.
accertamenti in fatto ed una preclusa rivalutazione delle risultanze
istruttorie.
5. Il ricorso principale deve pertanto rigettarsi.
6. Con il primo motivo del ricorso incidentale la società MFI

degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., avendo rigettato nel merito le
domande proposte dal Caprioli sul presupposto che si trattasse di
un rapporto di lavoro parasubordinato soggetto al rito del lavoro, in
contrasto con quanto statuito definitivamente dal Tribunale di
Pordenone, non essendo stata tale sentenza sul punto impugnata.
Il motivo è inammissibile per difetto di interesse.
E ciò non tanto, o non solo, per il rigetto delle domande tutte del
Caprioli, quanto perché, in assenza di più specifiche deduzioni o
doglianze, l’assogettamento della controversia al rito del lavoro
piuttosto che a quello civile ordinario (riti peraltro ormai fondati su
principi processuali sostanzialmente identici), non pregiudica in
alcun modo la parte ricorrente, garantendo entrambi il giusto
processo costituzionalmente tutelato. Lo stesso dicasi per la
qualificazione del rapporto di lavoro come parasubordinato, che
comporta (a parte l’eventuale applicazione del regime di
rivalutazione monetaria automatica di cui all’alt. 429 c.p.c., nella
specie definitivamente esdusa per l’accertata inesistenza di crediti,
oltre all’applicabilità dell’art. 2113 c. c., nella specie parimenti
irrilevante) esclusivamente l’applicazione del rito del lavoro, per cui
vale quanto sopra detto.
7. Con il secondo motivo, la ricorrente incidentale denuncia una
omessa motivazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.,
circa la sua eccezione di giudicato circa la natura non
parasubordinata, e dunque non assoggetttabile al rito del lavoro.
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censura la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione

Il motivo è inammissibile, denunciando come vizio di motivazione
l’omessa pronuncia su di una eccezione svolta, concretante la
violazione dell’art. 112 c.p.c. ed il vizio di cui all’art. 360, comma 1,
n. 4 c.p.c. (Cass. n.1755\06; Cass. n. 1196\07; Cass. n. 7932\12;
Cass. n. 7268\12).

compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi.
Compensa le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 aprile 2013
L’estensore

Il Presidente

8. Entrambi i ricorsi vanno dunque rigettati, con conseguente

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