Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1432 del 20/01/2017


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Cassazione civile, sez. III, 20/01/2017, (ud. 12/12/2016, dep.20/01/2017),  n. 1432

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO ANNAMARIA – Presidente –

Dott. OLIVIERI STEFANO – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO GABRIELE – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI MARCO – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA ANTONELLA – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15041-2014 proposto da:

COSTA UMBRA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTELLO, 30,

presso lo studio dell’avvocato VALERIO VICENZI, che la rappresenta e

difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEL COMUNE

DI ROMA, in persona del Direttore Generale pro tempore arch.

R.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAOLUCCI DE CALBOLI

20-E, presso lo studio dell’avvocato EDMONDA ROLLI, che la

rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6719/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 10/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/12/2016 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

udito l’Avvocato VALERIO VICENZI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE ALESSANDRO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Roma con sentenza 10.12.2013 n. 6719, rigettando l’appello proposto da Costa Umbra, ha confermato la decisione di primo grado che aveva accertato la legittimità del decreto in data 19.12.2011 di rilascio dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica di proprietà dell’ATER di Roma, in via (OMISSIS), originariamente assegnato C.G., in quanto risultava occupato senza titolo dalla Costa in seguito al decesso dell’assegnataria avvenuto il 17.11.2008.

Il Giudice di secondo grado premesso che l’appellante aveva dedotto quale unico motivo di gravame la illegittimità del decreto di rilascio sul presupposto che, vertendosi in tema di rapporti di diritto privato, l’ATER avrebbe dovuto esperire azione di reintegra nel possesso ovvero azione di condanna al rilascio per occupazione abusiva, rilevava che il potere di autotutela esercitato dall’ATER trovava fondamento nel D.P.R. n. 1035 del 1972, art. 18 e non era soggetto a termini di decadenza. In ogni caso l’appellante non aveva fornito prova di rivestire la qualità di soggetto legittimato a succedere nel rapporto ai sensi della L.R. Lazio 6 agosto 1999, n. 12, art. 12.

La sentenza non notificata è stata impugnata per cassazione dalla Costa con due mezzi per vizi di error juris e vizio di motivazione.

Resiste con controricorso l’ATER di Roma.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha raccomandato la redazione di motivazione semplificata.

Il ricorso deve essere rigettato essendo, rispettivamente, inammissibile ed infondata, la prima e la seconda censura.

La ricorrente con il primo motivo deduce cumulativamente, violazione della L.R. Lazio 6 agosto 1999, n. 12, artt. 11 e 12 e della L. n. 392 del 1978, art. 6 nonchè vizio di motivazione illogica e contraddittoria nonchè omessa ed insufficiente ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; con il secondo motivo deduce violazione del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, art. 18 ed ancora motivazione illogica, contraddittoria, nonchè omessa ed insufficiente ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il primo motivo è inammissibile.

Il vizio concernente “error juris”, con il quale si contesta che la Corte d’appello non avrebbe considerato che la successione nel rapporto di assegnazione dell’alloggio era fondata dalle norme regionali, anche in assenza di vincoli di parentela od affinità, sulla costituzione di una stabile e duratura convivenza con i caratteri della mutua solidarietà ed assistenza economica e familiare, e che, comunque, il fenomeno successorio doveva ritenersi regolato dall’art. 6 della legge equo canone, deve ritenersi infatti meramente subordinato alla questione di fatto – risolta negativamente dal Giudice di appello – della prova dei requisiti previsti dalla legge per la successione nel rapporto.

A tal fine la legislazione in materia di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica prevede al D.P.R. n. 1035 del 1972, art. 12 che “In caso di decesso del concorrente, hanno diritto all’eventuale assegnazione dell’alloggio, purchè conviventi con l’aspirante assegnatario al momento della sua morte e inclusi nel nucleo familiare denunciato nella domanda, nell’ordine, il coniuge superstite, i figli legittimi, naturali riconosciuti, i figli adottivi, gli affiliati e gli ascendenti di primo grado”, mentre la legislazione regionale – che interviene in materia riservata alla competenza legislativa residuale delle regioni ex art. 117 Cost., comma 4: cfr. Corte cost. sentenza n. 94/2007 – dispone che in caso di decesso dell’assegnatario possono subentrare nel rapporto i componenti del nucleo familiare (composto “dai coniugi, (ndr dopo la modifica introdotta dalla L.R. 10 agosto 2016, n. 12, dalle parti delle unioni civili o dai conviventi di fatto, ai sensi della L. 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivente), dai figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi, dagli affiliati nonchè dagli affidati per il periodo effettivo dell’affidamento, con loro conviventi. Fanno, altresì, parte del nucleo familiare gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purchè la stabile convivenza con il richiedente duri ininterrottamente da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Sono considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela, purchè la convivenza abbia carattere di stabilità, sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale, sia stata instaurata da almeno quattro anni alla data di pubblicazione del bando di concorso e dimostrata nelle forme di legge”: L.R. Lazio n. 12 del 1999, art. 11, comma 5 che amplia le categorie dei soggetti legittimati rispetto alla previsione della L. n. 392 del 1978, art. 6) che siano stati regolarmente dichiarati all’ente pubblico gestore al momento dell’assegnazione ovvero immediatamente in seguito nel caso di successivo ampliamento del nucleo familiare (“l’ampliamento del nucleo familiare si determina nei seguenti casi: a) matrimonio o unione civile dell’assegnatario; b) convivenza di fatto dell’assegnatario ai sensi della L. n. 76 del 2016; c) accrescimento della prole dell’assegnatario dovuta a nascita naturale, riconoscimento o adozione; d) affidamento di minori; e) ingresso o rientro dei figli e del relativo coniuge, o parte dell’unione civile o convivente di fatto ai sensi della normativa statale vigente in materia, purchè in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia di edilizia residenziale pubblica per non incorrere nella decadenza”: L.R. Lazio n. 12 del 1999, art. 12).

In relazione ai predetti requisiti la ricorrente, nella esposizione del motivo, si è limitata ad allegare di rivestire la qualità di “nipote” della originaria assegnataria e di essere entrata a far parte del nucleo familiare della C. fin dall’anno 2005, nonchè di aver convissuto stabilmente con quella, senza tuttavia fornire alcuna indicazione dei corrispondenti elementi di prova offerti ed acquisiti al giudizio nel corso dei precedenti gradi di merito, non potendo – evidentemente – rivestire alcuna efficacia probatoria la circostanza che tali fatti fossero stati affermati fin dal ricorso introduttivo, depositato in primo grado, nè tanto meno la mera – indimostrata – allegazione secondo cui l’ATER avrebbe ritenuto di riconoscere alla Costa la qualifica di “componente del nucleo familiare” (cfr. ricorso per cassazione pag. 4 e 5), tanto più che la ricorrente ha del tutto disatteso al requisito di ammissibilità del motivo di ricorso prescritto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, non assolvendo allo scopo il generico richiamo dei “fascicoli di parte” nell’elenco dei documenti su cui il ricorso si fonda, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, atteso che alla Corte non può essere richiesto di effettuare la ricerca del documento, eventualmente prodotto nel giudizio di merito, in ipotesi attestante alcuno dei fatti allegati, trattandosi di attività riservata in via esclusiva alla parte quella di individuare i documenti rilevanti o decisivi necessari a rendere immediatamente e compiutamente ostensibili le ragioni poste a base della censura.

Tanto premesso, la rituale deduzione del vizio motivazionale, secondo il paramento normativo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come modificato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv. in L. n. 134 del 2012 – applicabile alle sentenze pubblicate successivamente all’11.9.2012 -, deve ritenersi circoscritta alla sola pretermissione da parte del Giudice di merito di un “fatto storico”, principale o secondario, ritualmente verificato in giudizio e di carattere “decisivo” in quanto idoneo ad immutare l’esito della decisione (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; id. Sez. U, Sentenza n. 19881 del 22/09/2014): pertanto, in difetto di indicazione – nella esposizione della censura – della “prova del fatto”, in ipotesi omesso dalla Corte di appello, il motivo difetta del requisito di ammissibilità di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4.

Il secondo motivo, che sviluppa argomenti a sostegno della sola censura per “vizio di errore di diritto” – non essendo invece supportata da ragioni in fatto e diritto anche la distinta censura di vizio motivazionale -, è diretto a contestare la pronuncia di legittimità del decreto di rilascio esclusivamente sotto il profilo della carenza di potere dell’ATER ad avvalersi delle misure di autotutela.

Il motivo è manifestamente infondato.

La natura privatistica del rapporto dedotto in giudizio (ex plurimis: Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 9647 del 16/07/2001; id. Sez. U, Ordinanza n. 757 del 16/01/2007) non determina, infatti, alcuna limitazione dell’ATER nella scelta dei mezzi di tutela ritenuti più opportuni ed efficaci del diritto al rilascio dell’immobile detenuto “sine titulo”.

Il potere di autotutela amministrativa, attribuito all’ente pubblico gestore dal D.P.R. n. 1035 del 1972, art. 18, comma 1 si aggiunge e rafforza agli altri mezzi di tutela apprestati dall’ordinamento a favore dell’ente gestore proprietario privato del possesso e della disponibilità dell’immobile, quali l’azione di reintegrazione, l’azione personale di condanna al rilascio, l’azione di rivendicazione, dovendo in proposito coniugarsi, nella disciplina normativa speciale dettata in materia di edilizia residenziale pubblica, il regime dell’appartenenza del bene, ed il regime vincolato della destinazione funzionale dell’immobile. Se, infatti, la natura indisponibile del bene ex art. 830 c.c., non comporta deroghe alla applicazione delle norme di diritto privato (ove non derogate da norme speciali di fonte primaria) volte a regolare le vicende del rapporto obbligatorio successive al procedimento amministrativo (che inizia con la pubblicazione del bando e viene definito con il provvedimento di assegnazione), atteso che tanto nello svolgimento fisiologico della fase attuativa del rapporto (godimento dell’alloggio, pagamento del canone, successione nel rapporto di assegnazione) quanto in quello della eventuale fase patologica (perdita dei requisiti di legittimazione; decadenza; revoca e risoluzione per inadempimento) non si evidenziano profili di esercizio della potestà discrezionale amministrativa; diversamente quanto al profilo funzionale del bene in questione, la disciplina normativa speciale dei mezzi predisposti a tutela del patrimonio immobiliare dell’ente gestore, trova fondamento proprio nella particolare natura del bene – ex art. 828 c.c., comma 2 e art. 830 c.c. – in quanto caratterizzata dal vincolo di destinazione funzionale alla soddisfazione dell’interesse pubblico, che giustifica pertanto l’attribuzione all’ente gestore di speciali poteri di autotutela che si aggiungono agli ordinari rimedi di diritto privato (vedi: Corte cass. Sez. U, Ordinanza n. 24764 del 25/11/2009; id. Sez. U, Sentenza n. 24563 del 03/12/2010; id. Sez. U, Ordinanza n. 14956 del 07/07/2011) ed il cui esercizio non implica ambiti di discrezionalità, nè situazioni di interesse legittimo, non immutando la natura privatistica del rapporto controverso dedotto in giudizio.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato e la parte ricorrente condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità liquidate in dispositivo.

Sussistono i presupposti per l’applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 che dispone l’obbligo del versamento per il ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato nel caso in cui la sua impugnazione sia stata integralmente rigettata, essendo iniziato il procedimento in data successiva al 30 gennaio 2013 (cfr. Corte cass. SU 18.2.2014 n. 3774).

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.400,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, oltre le spese generali forfetarie ex art. 15 Tariffa forense e gli accessori di legge;

– dichiara che sussistono i presupposti per il versamento della somma prevista dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2017

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