Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1432 del 19/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 1 Num. 1432 Anno 2018
Presidente: TIRELLI FRANCESCO
Relatore: VALITUTTI ANTONIO

sul ricorso 14303/2013 proposto da:
Pierino Profeta & C. S.r.l. in Liquidazione, in persona del liquidatore
pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Cosseria n.2,
presso lo studio del dott. Placidi Alfredo, rappresentata e difesa
dall’avvocato Profeta Saverio, giusta procura a margine del ricorso;

-ricorrente contro

Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Bari, in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

52
20 t

Data pubblicazione: 19/01/2018

domiciliato in Roma, Via Portuense n.104, presso la signora De
Angelis Antonia, rappresentato e difeso dall’avvocato Pappalepore
Vito Aurelio, giusta procura a margine del controricorso;
-controricorrente avverso la sentenza n. 466/2012 della CORTE D’APPELLO di BARI,

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/09/2017 dal cons. VALITUTTI ANTONIO.
Rilevato che:
con sentenza della Corte d’appello di Bari n.466 /2012, depositata il
19 aprile 2012, è stata integralmente riformata, in accoglimento
dell’appello principale dell’Istituto Autonomo Case Popolari della
Provincia di Bari (IACP), l’ordinanza ex art. 186 quater cod. proc.
civ., emessa dal Tribunale di Bari in data 7 gennaio 2004, con la
quale l’ente era stato condannato al pagamento, in favore della
Pierino Profeta & C. s.r.l. in liquidazione, della somma di Euro
172.549,69, pari all’importo delle riserve formulate nel corso dei
lavori di realizzazione di sei fabbricati popolari nel Comune di Corato,
costituenti oggetto del contratto di appalto in data 28 luglio 1985;
per la cassazione di tale pronuncia ha proposto ricorso la società nei
confronti dell’IACP della Provincia di Bari, affidato a cinque motivi;
il resistente ha replicato con controricorso;
l’Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare – Arca Puglia Centrale (già
IACP) ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.;
Considerato che:
con il primo motivo di ricorso, la Pierino Profeta & C. s.r.l. denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 10, ottavo
comma, del d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, nonché l’omessa,
insufficiente ed erronea motivazione su un punto decisivo della
2

depositata il 19/04/2012;

controversia, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 cod.
proc. civ. – censura l’impugnata sentenza per avere la Corte
territoriale dichiarato inammissibili le riserve iscritte ai nn. da 1 a 5,
non avendo l’impresa appaltatrice esercitato il preventivo recesso dal
contratto di appalto, ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1063 del 1962,

maggiori oneri dipendenti dal ritardo;
ad avviso dell’istante, la Corte territoriale avrebbe erroneamente
equiparato la mancata o ritardata consegna dei lavori – oggetto della
previsione normativa succitata – alla consegna parziale degli stessi
che, nel caso di specie, sarebbe avvenuta con un atto meramente
formale, di cui al verbale del 7 ottobre 1985, laddove, secondo la
ricorrente, non di mancata o ritardata consegna dei lavori si
tratterebbe, bensì di sospensione di fatto degli stessi, determinata
dalla presenza di ostacoli che impedivano l’esecuzione dell’appalto;
Ritenuto che:
secondo l’insegnamento di questa Corte, in tema di appalto di opere
pubbliche, cui si applichi «ratione temporis» il d.P.R. n. 1063 del
1962, si debba escludere una differenza di disciplina tra la mancata
consegna (o il ritardo nella consegna di tutti i lavori) e la consegna
parziale non prevista dal capitolato speciale, in quanto in entrambi i
casi trova applicazione il disposto dell’art. 10, comma ottavo, del
citato d.P.R., secondo cui l’appaltatore può scegliere se chiedere il
recesso dal contratto, acquisendo il diritto al rimborso dei maggiori
oneri ove la sua istanza venga rigettata, ovvero proseguire nel
rapporto con la sola esclusione della sua responsabilità per eventuale
conseguente ritardo nel completamento dell’opera (Cass.
07/02/2013, n. 2983; Cass. 04/05/1998, n. 4405; Cass.
15/11/1997, n. 11329);
3

con conseguente perdita del diritto a richiedere il pagamento dei

nel caso concreto, la Corte territoriale abbia fatto corretta
applicazione di tale principio, accertando in fatto che: a) la consegna
di cui al verbale del 7 ottobre 1985 costituiva un adempimento
meramente formale e privo di effetti, attesa la «presenza di cause
ostative certamente preesistenti alla consegna ed ascrivibili alla

considerazione che «per tutti e tre i lotti, dedotti in contratto, fu
rinnovato il verbale di consegna dei suoli, rispettivamente in data
11/2/1986 per il lotto n. 80 e in data 3/3/1986 per i lotti nn. 55 e
59», sintomatico del fatto che la consegna del 7 ottobre 1985 era
stata solo simbolica e parziale;
Rilevato che:
a fronte di tali accertamenti di fatto, congruamente e coerentemente
motivati e, quindi, non rivisitabili in questa sede, la ricorrente non ha
neppure riprodotto, né allegato al ricorso, nel rispetto del principio di
autosufficienza espresso dagli artt. 366, primo comma, n. 6 e 369,
secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., il predetto verbale di consegna
del 7 ottobre 1985, ma si è limitata a ripercorrere – sulla base della
documentazione esaminata nei giudizi di merito (relazione del
direttore dei lavori, ordine di servizio n. 1 del 1986, relazione di
c.t.u.) – l’iter logico seguito dal giudice di appello, contrapponendo
ad esso una propria lettura dei fatti, del tutto inammissibile in questa
sede;
Ritenuto che:
la doglianza non possa, pertanto, trovare accoglimento;
Considerato che:
con il secondo e terzo motivo di ricorso – denunciando la violazione e
falsa applicazione degli artt. 2697, 2966, cod. civ., 115 e 116 cod.
proc. civ., 16, 52, 54 e 65 del r.d. 25 maggio 1895, n. 350, nonché
4

stazione appaltante»; b) che tale conclusione era avvalorata dalla

l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto
decisivo della controversia, in relazione all’art. 360, primo comma,
nn. 3 e 5 cod. proc. civ. – la Pierino Profeta & C. s.r.l. si duole del
fatto che la Corte d’appello abbia erroneamente considerato tardive
le riserve di cui ai nn. 8 e 9, giacchè le stesse avrebbero avuto ad

consegna dei lavori, sicchè tali riserve – a giudizio della Corte avrebbero dovuto essere formulate nel primo atto in contradditorio
con la stazione appaltante, ossia il verbale di consegna del 7 ottobre
1985;
le riserve di cui ai nn. 6, 7, e 10 sarebbero state invece formalizzate,
ad avviso del giudice di seconde cure, per la prima volta solo con la
nota del 18 luglio 1986, «con la quale fu sottoscritto l’ordine dei
servizio n. 1 del 25 giugno 1986 (con il quale venne intimata la
ripresa dei lavori)», laddove – trattandosi di oneri connessi ad
inadempienze progettuali – «la situazione venutasi a creare
all’indomani della ridefinizione dei lotti era di immediata portata
onerosa e la sua potenzialità dannosa si presentava obbiettivamente
apprezzabile – secondo criteri di media diligenza e buona fede – in
maniera immediata» (p. 26), talchè tali riserve avrebbero dovuto
essere esplicitate – a parere del giudice di seconde cure – al
momento della riconsegna dei lotti, avvenuta in data 11 febbraio
1986, quanto al lotto n. 80 ed in data 3 marzo 1986, quanto agli altri
due lotti;
osserva, per contro, la istante che da nessuno degli elementi
probatori e dagli atti difensivi delle parti (deposizioni dei testi Cotrufo
e Pedone, delibera del Consiglio di amministrazione dell’IACP del 13
luglio 1990, comparsa di risposta dell’IACP del giudizio di primo
grado, atto di appello dell’IACP, verbale di collaudo del 12 gennaio
5

oggetto maggiori oneri connessi ad eventi intervenuti prima della

1989), risulterebbe confermata la circostanza che gli interventi di cui
alle predette riserve nn. 8 e 9 siano stati eseguiti prima della
consegna dei lavori;
quanto alle riserve di cui ai nn. 6, 7 e 10, la deducente rileva che, tra
i documenti contabili sottoposti alla sottoscrizione dell’impresa

dall’art. 38 del r.d. n. 350 del 1895, non sarebbero ricompresi i
verbali di riconsegna dei lotti citati dalla Corte territoriale – che, fra
l’altro, sarebbero intervenuti solo tra il Comune di Corato e l’IACP – e
che, comunque, la decadenza dell’impresa dal diritto di formulare tali
riserve sarebbe stata eccepita tardivamente dalla stazione appaltante
nel giudizio di prime cure (solo in comparsa conclusionale), e poi
riproposta nel giudizio di appello, in violazione del disposto degli artt.
183 e 345 cod. proc. civ.;
Ritenuto che:
in tema di appalto di opere pubbliche, con riguardo alle pretese
ricollegabili all’esecuzione dell’opera che comportino anche un
aumento della somma dovuta dall’amministrazione in corrispettivo
della detta esecuzione, l’appaltatore debba proporre riserva, nella
forma vincolata imposta dalla legge, non appena è possibile, atteso
che l’amministrazione committente deve conoscere,
tempestivamente e costantemente, tutti i fattori che siano suscettibili
di aggravare il costo dell’opera;
l’onere della riserva abbia, infatti, la sua ragione d’essere nella tutela
della p.a. che, nell’esercizio della sua attività discrezionale, deve
essere posta in grado di esercitare prontamente ogni necessaria
verifica e deve, inoltre, poter valutare, in ogni momento,
l’opportunità del mantenimento ovvero del recesso dal rapporto di

6

appaltatrice e nei quali le riserve andrebbero formulate, elencati

appalto, in relazione al perseguimento dei fini di interesse pubblico
dei quali è attributaria;
di conseguenza, debba ritenersi tardiva la riserva, per fatti già noti,
iscritta negli atti successivi, ma non anche nel verbale di consegna
dei lavori, o in quello di ripresa degli stessi, anche se tali verbali non

1895, applicabile «ratione temporis» (Cass. 21/07/2004, n. 13500;
Cass. 08/09/2004, n. 18070);
Rilevato che:
nel caso concreto, la Corte di merito è pervenuta alla conclusione
della tardività delle riserve nn. 8 e 9, in quanto concernenti opere
eseguite prima della consegna di lavori, circostanza accertata sulla
base di tutti gli elementi istruttori suindicati, per non essere state
proposte nel primo documento redatto in contraddittorio con
l’appaltante, costituito dal verbale di consegna dei lavori del 7
ottobre 1985, constatando che nessuna delle parti in causa aveva
versato in atti tale documento, sicchè non poteva ritenersi che
l’appaltatrice avesse adempiuto l’onere – sulla stessa incombente
(cfr. Cass. 24/06/2008, n. 17083; Cass. 03/11/2000, n. 14361) – di
provare la tempestività delle riserve;
a fronte di tale accertamento di fatto, con il ricorso per cassazione la
ricorrente ha, in sostanza, rimesso in discussione, contrapponendone
uno difforme, l’apprezzamento del materiale istruttorio operato dei
giudici di appello, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione
disponibili in atti ed in sé coerente, finendo con il richiedere un
riesame del merito della causa, inammissibile in sede di legittimità
(Cass. 06/04/2011, n. 7921; Cass. 07/04/2017, n. 9097), non
riproducendo, peraltro, neppure in questa sede, nel rispetto del
principio di autosufficienza, il verbale del 7 ottobre 1985, al fine di
7

rientrato tra i documenti contabili elencati dall’art. 38 R.D. n. 350 del

dimostrare la tempestività delle riserve formulate, poiché – in ipotesi
– iscritte in detto verbale;
Ritenuto che:
identiche considerazioni debbano essere effettuate quanto alle
riserve nn. 6 7 e 10, in relazione alle quali la Corte d’appello ha

stesse fossero state tempestivamente proposte nei verbali in data 11
febbraio 1986 e 3 marzo 1986, di riconsegna dei lotti per
l’esecuzione dei lavori dopo la loro ridefinizione – verbali, peraltro,
non prodotti nel giudizio di merito, e neppure riprodotti in questa
sede – ma solo, tardivamente, nelle nota del 18 luglio 1986, che
faceva seguito all’ordine n. 1 del 25 giugno 1986 di ripresa dei
lavori;
quanto alla pretesa tardività dell’eccezione di decadenza – che
dall’impugnata sentenza (pp. 4 e 5) risulta, per contro, proposta in
primo grado – l’eccezione difetti di autosufficienza, non avendo la
ricorrente riprodotto, né allegato al ricorso, gli scritti difensivi del
giudizio di primo grado dell’IACP;
che, pertanto, le censure in esame non possano essere accolte;
Considerato che:
con il quarto motivo di ricorso – denunciando la violazione e falsa
applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., 1236, 1363 e ss.
cod. civ., nonché la carenza ed illogicità della motivazione, in
relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 cod. proc. civ. – la
Pierino Profeta & C. s.r.l. lamenta che la Corte d’appello abbia
ritenuto non dovuto il «premio di accelerazione», sulla base di
un’interpretazione letterale dell’art. 41 del capitolato speciale di
appalto, senza tenere conto dell’effettiva volontà delle parti – anche
alla luce dei canoni di correttezza e di buona fede – nel senso del
8

motivatamente escluso, sulla base dei dati documentali in atti, che le

riconoscimento di detto premio, desumibile dal fatto che l’IACP aveva
dato esecuzione all’appalto, tacitamente riconoscendone la spettanza
all’impresa;
Ritenuto che:
in tema di interpretazione del contratto, il sindacato di legittimità non

all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma
afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica
e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con
conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della
volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una
diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati
(Cass. 10/02/2015, n. 2465; Cass. 26/05/2016, n. 10891);
nel caso di specie, la Corte territoriale abbia fatto corretta
applicazione del criterio letterale, essendo del tutto inequivoco il
tenore della clausola in questione, secondo cui «il premio non sarà
corrisposto quando, per qualsiasi motivo anche di obiettiva forza
maggiore, venga maggiorata l’iniziale durata contrattuale dei lavori
per proroghe, sospensioni, etc.»,e che abbia, del pari correttamente,
escluso il «premio di accelerazione» in considerazione della proroga
del termine iniziale di durata dei lavori, escludendo che dalla delibera
n. 751 del 1986 potesse in alcun modo desumersi la volontà dell’ente
di modificare il disposto della citata clausola n. 41;
la censura della deducente – peraltro del tutto generica, quanto alla
pretesa rinuncia a far valere la suddetta clausola – si traduca, per
contro, nella richiesta di riesame degli stessi elementi di fatto già
valutati dal giudice d merito;
il mezzo non possa, pertanto, trovare accoglimento;

9

possa investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene

il quinto motivo di ricorso (accessori del credito) resti assorbito dalla
ritenuta insussistenza del credito principale;
Ritenuto che:
il ricorso, per tutte le ragioni suesposte, debba essere integralmente
rigettato, con condanna della ricorrente soccombente alle spese del

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna

la

ricorrente, in favore del

controricorrente, alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in
Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura
del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli
accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.
115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del
comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma il 12/09/2017.
11 Funzionario Giudi
Dott.ssa Fabrizia BA

Illpésin te

presente giudizio.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA