Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14319 del 15/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 15/06/2010, (ud. 24/03/2009, dep. 15/06/2010), n.14319

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i

cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

D.P.S.D.;

– intimata –

avverso la decisione n. 82/03/07 della Commissione tributaria

regionale di Campobasso, emessa il 13 novembre 2007, depositata il 26

novembre 2007, R.G., nr 119/06;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24 marzo 2010 dal Consigliere Dott. BISOGNI Giacinto;

rilevato che in data 18 febbraio 2010 è stata depositata relazione

che qui si riporta:

Il relatore cons. Dott. BISOGNI Giacinto, letti gli atti depositati.

 

Fatto

OSSERVA

1. La controversia ha per oggetto l’impugnazione da parte della contribuente D.P.S.D., esercente l’attività di commercio al minuto di generi alimentari, del silenzio-rifiuto opposto alla richiesta di rimborso dell’I.R.A.P. versata per gli anni dal 1998 al 2000. Deduceva la ricorrente di svolgere l’attività personalmente e senza l’ausilio di dipendenti e l’ausilio di beni e capitali rilevanti;

2. La C.T.P. di Isernia accoglieva il ricorso e la C.T.R. ha confermato tale decisione rilevando l’assenza di una struttura organizzativa di rilievo sia per la mancanza di significative spese e costi di gestione sia per l’esiguità dei cespiti ammortizzabili, senza l’ausilio rilevante e determinante di personale dipendente/collaboratore e con l’utilizzo di modesti capitali e di beni strumentali di esiguo valore;

3. Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate con un unico motivo di impugnazione con il quale deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3. Secondo la ricorrente per tutte le attività di impresa il requisito dell’autonoma organizzazione è intrinseco alla natura stessa dell’attività svolta ex art. 2082 c.c. e dunque sussiste sempre il presupposto impositivo ai fini I.R.A.P;

Ritiene che:

1. il ricorso è inteso all’affermazione del principio contrastante a quello che dopo, la pronuncia delle Sezioni Unite n. 12108 del 26 maggio 2009, costituisce l’indirizzo consolidato di questa Corte secondo cui: in tema di IRAP, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio dell’attività professionale o imprenditoriale è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'”id quod plerumque accidit”, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui;

2. sussistono i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per il rigetto del ricorso.

ritenuto che tale relazione appare pienamente condivisibile cosicchè il ricorso deve essere respinto e nessuna statuizione va emessa quanto alle spese processuali.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese processuali del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2010

 

 

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