Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14319 del 08/07/2020

Cassazione civile sez. II, 08/07/2020, (ud. 21/02/2020, dep. 08/07/2020), n.14319

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21213-2019 proposto da:

A.S., rappresentato e difeso dall’avvocato MARIA CRISTINA

TASSELLI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso l’ordinanza n. 7969/2019 del TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA,

depositata il 19/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/02/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO.

Fatto

RILEVATO

che:

è stata impugnata da A.S. l’ordinanza (rectius: decreto) n. 7969/2019 del Tribunale di Ancona con ricorso fondato su tre motivi.

Parte intimata ha depositato atto di mera costituzione al fine dell’eventuale discussione del ricorso e non, quindi, rituale controricorso.

Per una migliore comprensione della fattispecie in giudizio va riepilogato, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue.

L’odierna parte ricorrente chiedeva, come da atti, alla competente Commissione Territoriale il riconoscimento della protezione internazionale.

La domanda veniva rigettata.

Impugnata la decisione della detta Commissione con successivo ricorso, quest’ultimo veniva integralmente rigettato col citato provvedimento del Tribunale.

Il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. con ordinanza in camera di consiglio non ricorrendo l’ipotesi di particolare rilevanza delle questioni in ordine alle quali la Corte deve pronunciare.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.- Il primo motivo del ricorso censura, “in rifermento all’art. 360 c.p.c., comma 3 e 5 (la) violazione della legge (D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c))” nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo e dl vizio di motivazione.

Col motivo si lamenta, nella sostanza, la mancata concessione della protezione sussidiaria.

Il motivo non può essere accolto.

Il Tribunale marchigiano ha negato, in proposito, la sussistenza nel caso di specie dei requisiti di legge.

Tanto alla stregua della valutazione della non ricorrenza di ogni motivo comprovante la “sussistenza di una grave ed individuale minaccia nei confronti del richiedente”.

Le svolte doglianze non colgono – comunque – la ratio del provvedimento per cui è ricorso per cassazione.

Il provvedimento stesso – con specifiche, argomentate ed esaustive motivazioni – ha dato conto dell’insussistenza dei requisiti per il riconoscimento di quanto chiesto dal ricorrente.

Il Giudice del merito ha affrontato, fra l’altro, ogni aspetto della questione e, quindi, l’inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto per il riconoscimento dello status di rifugiato politico, della protezione sussidiaria o del soggiorno per motivi umanitari.

Lo stesso lamentato vizio di motivazione – nei limiti in cui è ammissibile ai sensi dell’art. (Ndr: testo originale non comprensibile) è insussistente al cospetto di una motivazione ampia ed esaustiva.

Il motivo, in quanto infondato, va dunque respinto.

2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 3, la pretesa “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1 e del D.P.R. n. 344 del 1999, art. 11, comma 1”, nonchè vizio di motivazione.

Le doglianze di cui al motivo tendono del tutto ad una revisione delle conclusioni meritali cui è pervenuto il giudizio del Giudice del fatto.

Il motivo finisce, quindi, col perseguire invero una (non più possibile) rivalutazione nel merito della questione.

Il tutto in relazione al riconoscimento della protezione per motivi umanitari, richiesta dal ricorrente in via gradata, ma correttamente disattesa dal Tribunale che – sulla scorta di ampia motivazione (v.: pp. 8, 9 e 10) del proprio provvedimento ha valutato, anche procedendo alla dovuta comparazione, un “giudizio prognostico negativo di elevata vulnerabilità all’esito del rimpatrio”.

Il motivo deve, pertanto, essere respinto.

3.- Con il terzo motivo si eccepisce “in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4 la nullità del decreto impugnato (per) vizio di ultrapetizione ed extrapetizione del provvedimento”.

Al di là della impropria contestazione di simultanea “ultrapetizione” ed “extrapetizione”, il motivo è del tutto inammissibile per carenza di interesse.

Secondo parte ricorrente il Tribunale avrebbe errato nel pronunciare anche su domanda quale quella di riconoscimento del beneficio di rifugiato politico che – a dire della stessa parte – “non era stata posta”.

Orbene, al di là di ogni altra considerazione, non si comprende quale interesse possa oggi porre a base del ricorso la parte ricorrente in relazione a domanda (ancorchè ipoteticamente oggetto di decisione) comunque non richiesta, nè coltivata per esplicita ammissione della parte stessa.

Il motivo è, quindi, inammissibile.

5.- Il ricorso deve, dunque, essere rigettato.

6.- In ragione dell’assenza di controricorso, nulla va statuito quanto alle spese del giudizio.

7.- Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, risultando il ricorrente ammesso in via definitiva al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

LA CORTE

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2020

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