Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14319 del 06/06/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 14319 Anno 2013
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: D’ANTONIO ENRICA

SENTENZA
sul ricorso 1518-2011 proposto da:
CASCIO

GRAZIA

CSCGRZ65B48C342Y,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI 6, presso lo
studio dell’avvocato GRIPPAUDO PIETRO, rappresentata e
difesa dall’avvocato LO VETRI GIUSEPPE ANTONIO
SALVATORE, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013
1116

contro

MULTISERVIZI ENERGIA UNIPERSONALE S.R.L., in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, CORSO TRIESTE 87, presso lo

Data pubblicazione: 06/06/2013

studio dell’avvocato BELLI BRUNO, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato FERRAROTTO CONCETTO,
giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 258/2010 della CORTE D’APPELLO

199/09;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 27/03/2013 dal Consigliere Dott. ENRICA
D’ANTONIO;
udito l’Avvocato GIUSEPPE M.F. RAPISARDA per delega
BRUNO BELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIULIO ROMANO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

7’777
/7

di CALTANISSETTA, depositata il 28/06/2010 r.g.n.

RG n 1518/2011

Cascio Grazia / Soc. Multiservizi Energia Unipersonale srl

Svolgimento del processo
Con sentenza del 28 giugno 2010 la Corte d’Appello di Caltanissetta ,in riforma della sentenza del
Tribunale di Enna ,ha ritenuto legittimo il licenziamento intimato dalla società Multiservizi Energia
unipersonale Srl in data 4 ottobre 2006 alla dipendente Grazia Cascio .

della società con conseguente necessità di ridurre i costi derivanti da un numero esuberante di
dipendenti in coerenza con una netta diminuzione dell’attività amministrativa cui era addetta la
Cascio, ha osservato che l’attività della società Multiservizi Energia per l’unità produttiva di Enna
era originariamente regolata da una convenzione con la provincia dell’anno 2001 in base alla quale
risultavano affidati alla società i compiti spettanti al Comune relativi al servizio di verifica degli
impianti termici ; che in particolare era previsto che tutti i conduttori di impianti termici sotto i 35
kW dovessero eseguire annualmente la manutenzione dell’impianto e trasmettere la dichiarazione
dell’avvenuta manutenzione annua su un modello accompagnato dal versamento di un tributo; che
compito della Multiservizi era quello di raccogliere le dichiarazioni, di procedere al controllo
gratuito a campione sul 5% degli impianti, ed a quello a pagamento per gli impianti per i quali
l’utente non aveva provveduto a rendere la dichiarazione, il tutto previo caricamento delle predette
autodichiarazioni a cui provvedeva la Cascio.
La Corte ha osservato ,altresì, che per svolgere dette incombenze la società aveva i propri
verificatori degli impianti ,tutti in possesso del necessario attestato Enea, nonché un ufficio
amministrativo per provvedere al caricamento degli allegati, alla ricezione del pubblico, alla
programmazione dell’attività di verifica e riscontro dell’avvenuto pagamento e che l’attività della
società era remunerata dai pagamenti degli utenti, sia per i versamenti annuali sia per le verifiche a
pagamento.
La Corte territoriale ha quindi rilevato che in data 27 settembre 2006 il Consiglio provinciale di
Enna aveva modificato la convenzione stabilendo nuove metodologie e periodicità dei controlli da
1

La Corte territoriale, premesso che il licenziamento era stato motivato da una riduzione dell’attività

cui era derivata una notevole diminuzione dell’attività amministrativa di registrazione e
caricamento delle dichiarazioni e di ricezione del pubblico cui era addetta la Cascio, nonché una
consistente diminuzione dei ricavi dell’unità operativa di Enna.
Secondo la Corte territoriale, pertanto, si era resa necessaria la soppressione del posto della
lavoratrice, unica dipendente presso l’unità operativa di Enna ad occuparsi in via pressoché

dimostrato che il licenziamento della lavoratrice, lungi dall’essere stato arbitrariamente adottato ,era
casualmente collegato ad un’effettiva sopravvenuta riduzione dell’attività aziendale nel settore
amministrativo.
Circa la prova dell’impossibilità di evitare il licenziamento ricollocando la dipendente la Corte ha
osservato che occorreva fare riferimento esclusivamente alla società Multiservizi Energia Srl
dovendosi escludere l’esistenza di un gruppo societario di cui faceva parte anche la Multiservizi
S.p.A. mancando gli indici indicatori dell’esistenza di un unico gruppo datoriale .
La Corte ha ,poi, ritenuto dimostrata da parte della società Multiservizi Energia l’impossibilità di
adibire la lavoratrice ad altre mansioni equivalenti sia in quanto la Cascio non aveva ,per l’attività
di controllo tecnico, idonea abilitazione, sia in considerazione del fatto che dopo il licenziamento
della lavoratrice la società aveva proceduto alla stipula di contratti di solidarietà tra tutti i dipendenti
riducendo l’impegno orario e i costi ; che si era proposto alla ricorrente un lavoro par- time che
però era stato rifiutato ( nella stessa situazione si trovava anche altro dipendente pure esso licenziato
per gli stessi motivi) ; che tutti i posti erano occupati presso le altre sedi e che non vi erano state
nuove assunzioni.
Avverso la sentenza propone ricorso in Cassazione la lavoratrice formulando cinque motivi.
Si costituisce la società Multiservizi Energia unipersonale Sri depositando controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo la ricorrente denuncia omessa ed insufficiente motivazione in ordine
alla legittimità del licenziamento.
2

esclusiva del caricamento delle dichiarazioni degli utenti ,con la conseguenza che doveva ritenersi

Osserva che l’impianto motivazionale della sentenza non consentiva di risalire alle fonti di
convincimento del giudice ,alla valutazione che esso aveva fatto delle prove, al controllo di
attendibilità e concludenza delle stesse, alla valutazione compiuta al fine di ritenere maggiormente
convincente un mezzo istruttorio rispetto bel’ altro trascurando invece di prendere in considerazione
altri elementi.

Provincia era entrata in vigore soltanto in data 26 ottobre 2006, e cioè in data successiva al
licenziamento, e trasmessa alla società perché vi sia adeguasse in data 21 novembre 2006 e che ciò
nonostante il fulcro della motivazione della Corte territoriale era costituito dalla modifica di detta
convenzione.
La censura è infondata non ravvisandosi il denunciato vizio di motivazione.
Il ricorrente si limita a proporre una diversa valutazione dei fatti formulando in definitiva una
richiesta di duplicazione del giudizio di merito ,senza evidenziare contraddittorietà della
motivazione della sentenza impugnata o lacune così gravi da risultare detta motivazione
sostanzialmente incomprensibile o equivoca . Costituisce principio consolidato che “Il ricorso per
cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera
vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della
correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di
merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento,
di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del
processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi,
dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi
tassativamente previsti dalla legge. Ne consegue che il preteso vizio di motivazione sotto il profilo
della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi
sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del
mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o
3

Deduce, inoltre, che la Corte avrebbe dovuto tenere conto che la nuova convenzione della

rilevabili d’ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni
complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico-

n.2357de1 07/02/2004; n 7846 del 4/4/2006; n

giuridico posto a base della decisione. ” ( Cass
20455 del 21/9/2006; n 27197 del 16/12/2011) .

Nella specie la Corte d’Appello, dopo aver richiamato i principi che regolano il licenziamento per

al giudice il controllo in ordine all’effettiva sussistenza del motivo addotto dal datore di lavoro non
potendo , invece ,sindacare la scelta dei criteri di gestione dell’impresa espressione della libertà di
iniziativa economica ) , ha ritenuto, con valutazione di merito adeguatamente motivata ,che la
nuova convenzione con il comune di Enna del 27/9/2006 ( la ricorrente non indica l’attuale
collocazione del documento dal quale desumere la diversa data del 26/10/06 da essa indicata di
entrata in vigore di detta convenzione, peraltro, tale diversità non incide sulla valutazione del
licenziamento atteso che lo schema di convenzione era, comunque, conosciuto in data antecedente
al licenziamento ) aveva modificato il servizio di verifica degli impianti termici stabilendo nuove
metodologie e periodicità con conseguente diminuzione dell’attività amministrativa svolta dalla
Multiservizi Energia ,oltre che sui ricavi della società. Ha, quindi, concluso ritenendo che il
licenziamento della ricorrente , lungi dall’essere stato arbitrariamente adottato ,era casualmente
collegato ad un’effettiva sopravvenuta riduzione dell’attività aziendale nel settore amministrativo.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e /o falsa applicazione della legge
n. 604 del 1966 art. 3 in relazione all’art. 5 della stessa legge. Violazione e /o falsa applicazione
dell’art. 2697 CC e 115 c.p.c. Omessa ed insufficiente motivazione in ordine alla possibilità di
repechage. Osserva che la Corte aveva ritenuto sufficiente ,a1 fine di affermare l’impossibilità di
adibire la lavoratrice ad altre mansioni, basarsi sulle allegazioni del datore di lavoro sfornite di
qualsiasi prova.
Con il terzo motivo denuncia omessa e o insufficiente motivazione in ordine all’applicazione
della tutela reale. Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c.
4

giustificato motivo oggettivo affermati dalla giurisprudenza di questa Corte ( secondo cui compete

Censura la sentenza che ha negato che vi fossero elementi idonei ad affermare la sussistenza di un
gruppo societario tra la società Multiservizi Energia Sri e la società Multiservizi S.p.A. non avendo
effettuato un approfondito vaglio degli elementi probatori esistenti.
Anche tali censure , riguardanti il cosiddetto ” repechage “,sono infondate.
La Corte territoriale ha dapprima evidenziato come la possibilità di ” repechage “dovesse essere

spa che ha ritenuto correttamente essere un’autonoma e distinta società. Ha rilevato , infatti, che
non sussistevano gli elementi per affermare l’esistenza di un gruppo societario e la commistione
economico —funzionale tra le due società non apparendo le attività svolte dalle due società tra loro
integrate e relative ad un interesse comune. La Corte territoriale ha sottolineato che la Multiservizi
S.p.A. svolgeva attività relativa alla manutenzione del verde pubblico, alla vigilanza venatoria, alla
pulizia di immobili provinciali, alla riscossione dei tributi provinciali e che, invece, la Multiservizi
Energia Srl svolgeva attività relativa alla verifica degli impianti termici dei privati in regime di
convenzione con la provincia di Enna e che ,se anche prima del trasferimento del ramo d’azienda
da Multiservizi S.p.A. a Multiservizi Sri nell’aprile 2005 l’attività relativa alla verifica degli impianti
termici era compresa nell’oggetto sociale della Multiservizi S.p.A., tale cessione del ramo d’azienda
era stato attuato per prevenire il successivo obbligo imposto dalla legge n. 248 del 2006 alle società
partecipate da enti pubblici di scorporare, costituendo nuove società ,le attività non funzionali
all’espletamento in affidamento dei servizi pubblici e non già al fine di escludere l’applicabilità
della tutela reale.
La Corte territoriale ha,poi, fatto ricorso alle presunzioni al fine di provare come non vi fosse
possibilità di altra collocazione della lavoratrice considerata l’offerta fatta alla stessa di un lavoro
part-time e della assenza di nuove assunzioni di personale applicando così correttamente i principi
affermati da questa Corte ( cfr Cass n 3040/2011″ In tema di licenziamento per giustificato motivo
oggettivo determinato da ragioni tecniche, organizzative e produttive, compete al giudice – che non
può, invece, sindacare la scelta dei criteri di gestione dell’impresa, espressione della libertà di
5

valutata solo con riferimento alla società Multiservizi Energia srl convenuta e non alla Multiservizi

iniziativa economica tutelata dall’art. 41 Cost. – il controllo in ordine all’effettiva sussistenza del
motivo addotto dal datore di lavoro, in ordine al quale il datore di lavoro ha l’onere di provare,
anche mediante elementi presuntivi ed indiziari, l’impossibilità di una differente utilizzazione del
lavoratore in mansioni diverse da quelle precedentemente svolte; tale prova, tuttavia, non deve
essere intesa in modo rigido, dovendosi esigere dallo stesso lavoratore che impugni il licenziamento

dell’esistenza di altri posti di lavoro nei quali egli poteva essere utilmente ricollocato, e
conseguendo a tale allegazione l’onere del datore di lavoro di provare la non utilizzabilità nei posti
predetti” . Nello stesso senso cfr. Cass. n 15157/2011, n 7474/2012) .
Deve, altresì, rilevarsi che ,anche con riferimento a detta questione, la ricorrente si limita a
proporre una valutazione dei fatti di causa e delle prove diversa da quella accolta dalla Corte
territoriale senza evidenziare contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata o lacune
così gravi da risultare detta motivazione sostanzialmente incomprensibile o equivoca.
Con il quarto motivo la ricorrente denuncia omessa e o insufficiente motivazione in ordine
alla denunciata mancanza di specificità della motivazione del licenziamento.
Anche tale motivo è infondato avendo la Corte rilevato correttamente che la motivazione del
licenziamento consentiva alla difesa della lavoratrice di valutare le ragioni che avevano portato alla
sanzione espulsiva e di apprestare conseguentemente la sua difesa.
Con il quinto motivo la Cascio denuncia violazione e o falsa applicazione dell’articolo 246
c.p.c. Omessa insufficiente motivazione in ordine alla nullità del licenziamento. Osserva che essa
aveva chiesto accertarsi che era stata licenziata per motivi discriminatori e cioè per il suo rifiuto di
ridurre l’orario di lavoro e che la Corte territoriale non aveva ammesso la prova testimoniale
richiesta.
Anche tale censura è infondata.
La Corte territoriale ha, infatti, applicato sulla prova del licenziamento ritorsivo, corretti principi
giuridici ed ha ritenuto che quella richiesta dalla ricorrente non avesse rilievo ai fini della
6

una collaborazione nell’accertamento di un possibile “repechage”, mediante l’allegazione

dimostrazione dell’intento discriminatorio. Deve, sul punto, richiamarsi la giurisprudenza di questa

Corte ( cfr Cass. n 18283/2010) secondo cui “In tema di provvedimento del datore di lavoro a

carattere ritorsivo, l’onere della prova su tale natura dell’atto grava sul lavoratore, potendo esso
essere assolto con la dimostrazione di elementi specifici, tali da far ritenere con sufficiente certezza
l’intento di rappresaglia, il quale deve aver avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà del

illegittimo. Ne consegue che, in sede di giudizio di legittimità, il lavoratore che censuri la sentenza
di merito per aver negato carattere ritorsivo al provvedimento datoriale

non può limitarsi a

dedurre la mancata considerazione, da parte del giudice, di circostanze rilevanti in astratto ai fini
della ritorsione, ma deve indicare elementi idonei ad individuare la sussistenza di un rapporto di
causalità tra le circostanze pretermesse e l’asserito intento di rappresaglia.” ( Cfr. altresì Cass . n
5555/2011 “In tema di licenziamento disciplinare, ove il lavoratore deduca il carattere ritorsivo del
provvedimento datoriale, è necessario che tale intento abbia avuto un’efficacia determinativa ed
esclusiva del licenziamento anche rispetto agli altri eventuali fatti idonei a configurare un’ipotesi di
legittima risoluzione del rapporto, dovendosi escludere la necessità di procedere ad un giudizio di
comparazione fra le diverse ragioni causative del recesso, ossia quelle riconducibili ad una
ritorsione e quelle connesse, oggettivamente, ad altre inadempienze”).
Per le considerazioni che precedono il ricorso va respinto.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
PQM

Respinge il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese processuali liquidate in € 50,00 per
esborsi ed € 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Roma 27/3/2013
L’estensore

Il Presidente

E ca D Antonio
(A.C. ki.A9

G ‘do Vidiri
)eu-ELP f .ks1-1-(
7

datore di lavoro, anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione del provvedimento

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA