Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14318 del 25/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 25/05/2021, (ud. 23/03/2021, dep. 25/05/2021), n.14318

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 35210/2019 R.G., proposto da:

l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore

Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;

– ricorrente –

contro

A.G., A.N. e S.A., rappresentati

e difesi dall’Avv. Angelo Michele Abbattista, con studio in Bitonto

(BA), elettivamente domiciliati presso l’Avv. Giuseppe Raguso, con

studio in Roma, giusta procura in calce al controricorso di

costituzione nel presente procedimento;

– controricorrenti –

Avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale

della Puglia il 12 aprile 2019 n. 1228/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28

ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, convertito nella L. 18

dicembre 2020, n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso

dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del

Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 23 marzo 2021 dal

Dott. Giuseppe Lo Sardo.

 

Fatto

RILEVATO

che:

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia il 12 aprile 2019 n. 1228/06/2019, che, in controversia su impugnazione di avviso di liquidazione per imposte di registro, ipotecaria e catastale in dipendenza di rettifica catastale di precedente compravendita di fabbricato rurale, ha rigettato l’appello proposto dalla medesima nei confronti di A.G., A.N. e S.A., rispettivamente, il primo ed il secondo, in qualità di parti contraenti, il terzo, in qualità di notaio rogante, avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bari il 18 febbraio 2016 n. 720/06/2016, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di primo grado, sul presupposto che le imposte di registro, ipotecaria e catastale non potessero applicarsi in misura proporzionale in ragione della natura ricognitiva e non traslativa del rogito notarile. A.G., A.N. e S.A. si costituiscono con controricorso, eccependo la tardività del ricorso introduttivo. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. In vista dell’odierna adunanza non sono state depositate memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con unico motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 20, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che l’imposta di registro dovesse applicarsi in relazione alla natura ricognitiva della rettifica catastale.

Ritenuto che.

1. Anzitutto, si deve disattendere l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione per tardiva proposizione, emergendo che la relativa notifica (12 novembre 2019), rispetto alla data di pubblicazione della sentenza impugnata (12 aprile 2019), si è perfezionata nell’ultimo giorno utile del termine lungo di impugnazione (art. 327 c.p.c., comma 1, quale novellato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 17), a cui si devono aggiungere i trentuno giorni della sospensione feriale (L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1, quale novellato dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, art. 16).

1.1 Per il resto, il motivo è infondato.

1.2 Sul piano generale, si osserva che, in tema di imposta di registro, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 20, quale modificato dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 87 e dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 1084, nella parte in cui prevede che, ai fini dell’imposta di registro, l’interpretazione degli atti presentati alla registrazione debba avvenire solo in base al loro contenuto, senza fare riferimento ad atti collegati o ad elementi extratestuali, l’amministrazione finanziaria non può travalicare lo schema negoziale tipico in cui l’atto risulta inquadrabile.

Invero, la L. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 87, prevede che: “Al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’art. 20, comma 1: 1) le parole: “degli atti presentati” sono sostituite dalle seguenti: “dell’atto presentato”; 2) dopo la parola: “apparente” sono aggiunte le seguenti: “, sulla base degli elementi desumibili dall’atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi”.

La L. 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 1084, prevede che: “La L. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 87, lett. a), costituisce interpretazione autentica del testo unico di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 20, comma 1”.

1.3 Di recente, la sentenza della Corte Costituzionalen. 158 del 21 luglio 2020 ha statuito che non è fondata la questione di legittimità costituzionale, posta in relazione agli artt. 3 e 53 Cost., del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 20, quale modificato dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 87 e dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 1084, nella parte in cui prevede che, ai fini dell’imposta di registro, l’interpretazione degli atti presentati alla registrazione debba avvenire solo in base al loro contenuto, senza fare riferimento ad atti collegati o ad elementi extratestuali.

Secondo il giudice delle leggi, “il legislatore, con la denunciata norma ha inteso, attraverso un esercizio non manifestamente arbitrario della propria discrezionalità, riaffermare la natura di “imposta d’atto” dell’imposta di registro, precisando l’oggetto dell’imposizione in coerenza con la struttura di un prelievo sugli effetti giuridici dell’atto presentato per la registrazione, senza che assumano rilievo gli elementi extratestuali e gli atti collegati privi di qualsiasi nesso testuale con l’atto medesimo, salvo le ipotesi espressamente regolate dal testo unico”.

Per altro verso un’interpretazione della norma in chiave antielusiva provocherebbe “incoerenze nell’ordinamento, quantomeno a partire dall’introduzione della L. n. 212 del 2000, art. 10-bis” e “consentirebbe all’amministrazione finanziaria, da un lato, di operare in funzione antielusiva senza applicare la garanzia del contraddittorio endoprocedimentale e, dall’altro, di svincolarsi da ogni riscontro di “indebiti” vantaggi fiscali e di operazioni “prive di sostanza economica”, precludendo di fatto al contribuente ogni legittima pianificazione fiscale (invece pacificamente ammessa nell’ordinamento tributario nazionale e dell’Unione Europea)”.

1.4 Da ultima, la sentenza della Corte Costituzionalen. 39 del 16 marzo 2021 ha avuto modo di tornare sulla questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 20, come modificato dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 87, lett. a, nn. 1 e 2, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., che è stata dichiarata manifestamente infondata con specifico riguardo all’efficacia retroattiva. Secondo il giudice delle leggi, “si deve escludere che possa essere considerato irragionevole attribuire efficacia retroattiva a un intervento che, come quello descritto, ha assunto un carattere di sistema”.

1.5 Adeguandosi a tale interpretazione, anche questa Corte ha ribadito che l’imposta colpisce l’atto sottoposto a registrazione quale risulta dallo scritto, senza tener conto di elementi extra-testuali, poichè il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 20, dispone che “l’imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall’atto medesimo, prescindendo da quelli extra testuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi” (da ultime: Cass., Sez. 5, 18 febbraio 2021, nn. 4315 e 4319; Cass., Sez. 5, 1 aprile 2021, n. 9065).

1.6 Dunque, non resta che prendere atto della portata retroattiva della norma di interpretazione autentica di cui alla L. 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 1084, ritenendo applicabile il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 20, nel testo novellato dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 87, anche agli atti stipulati in epoca antecedente alla sua entrata in vigore per i quali i processi dinanzi ai giudici tributari siano ancora pendenti.

Invero, è pacifico che la qualificazione di una disposizione di legge come norma di interpretazione autentica – al di là del carattere effettivamente interpretativo della previsione esprime univocamente l’intento del legislatore di imporre un determinato significato a precedenti disposizioni di pari grado, così da far regolare dalla nuova norma fattispecie sorte anteriormente alla sua entrata in vigore, dovendosi escludere, in applicazione del canone ermeneutico che impone all’interprete di attribuire un senso a tutti gli enunciati del precetto legislativo, che la disposizione possa essere intesa come diretta ad imporre una determinata disciplina solo per il futuro (in termini: Cass., Sez. Un., 29 aprile 2009, n. 9941). 1.7 Nel caso di specie, come si desume dalla motivazione dell’avviso di accertamento (riprodotto in ricorso), sulla base del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 20, l’amministrazione finanziaria ha riqualificato la natura della rettifica catastale, senza riferimenti estrinseci all’atto soggetto a registrazione, ritenendo che essa non avesse emendato l’omissione, ma avesse operato l’aggiunta di dati catastali in relazione ad un fabbricato rurale non ricompreso nella determinazione del prezzo pattuito per la compravendita originaria, così da modificarne ex post la portata dell’efficacia traslativa.

1.8 Tuttavia, tale argomentazione non giustifica l’applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura proporzionale, non potendo intendersi la rettifica catastale in questione alla stregua di un contratto traslativo.

Come si desume dall’accertamento fattone dai giudici di merito, la compravendita stipulata dal medesimo notaio rogante il 22 febbraio 1992 aveva avuto per oggetto, tra l’altro, un terreno con la pertinenza di una “piccola casa rurale”, la cui identificazione catastale era stata omessa per mero errore, ancorchè se ne fosse tenuto conto nella determinazione del valore venale del terreno (confermato da successiva stima dell’U.T.E. in misura pari a Lire 100.000.000). Con la rettifica catastale stipulata il 21 novembre 2012, ai sensi della L. 16 febbraio 1913, n. 89, art. 59-bis (quale introdotto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 110, art. 1), le parti avevano, poi, “integrato” la compravendita con l’indicazione dei dati catastali mancanti.

1.9 In buona sostanza, la rettifica catastale ha emendato l’omessa individuazione del fabbricato rurale mediante l’aggiunta dei dati catastali, senza alterare l’efficacia reale della compravendita originaria, che si era già compiutamente dispiegata anche in relazione a tale immobile, non rilevando a tal fine la carenza di identificazione catastale.

1.10 Aggiungasi che, abilitando il notaio a rettificare “un atto pubblico o una scrittura privata autenticata, contenente errori od omissioni materiali relativi a dati preesistenti alla sua redazione, provvedendovi, anche ai fini dell’esecuzione della pubblicità, mediante propria certificazione contenuta in atto pubblico da lui formato”, la L. 16 febbraio 1913, n. 89, art. 59-bis, aveva avuto riguardo, tra l’altro, proprio ai casi tipici di errore od omissione dei dati catastali (Cass. Sez. 2, 17 febbraio 2021, n. 4171).

1.11 Pertanto, si può concludere che l’atto notarile di rettifica catastale della L. 16 febbraio 1913, n. 89, ex art. 59-bis, allorchè si limiti a correggere errori o omissioni sui dati catastali di un atto precedente (nella specie, l’omissione dei dati catastali di un fabbricato rurale in atto notarile di compravendita di epoca anteriore all’entrata in vigore del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9, convertito, con modificazioni, nella L. 26 febbraio 1994, n. 133), ha sempre efficacia ricognitiva e non traslativa, per cui l’applicazione dell’imposta di registro in misura proporzionale (anzichè fissa), sull’erroneo presupposto di una efficacia modificativo-traslativa, non rispetta “la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione” di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 20.

1.12 Ne discende che il giudice di appello ha fatto corretta applicazione del principio enunciato, ritenendo che “l’immobile doveva essere considerato costruzione rurale non produttiva di reddito ai sensi dell’art. 42 TUIR norma vigente ratione temporis, e come tale fu presa in considerazione dall’UTE che effettuò la stima” e che, pertanto, “l’atto deve essere ritenuto solo ricognitivo e non modificativo-traslativo”.

2. Dunque, apprezzandosi la infondatezza del motivo dedotto, il ricorso deve essere rigettato.

3. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo. Se ne dispone, altresì, la distrazione a favore del difensore antistatario della parte vittoriosa, il quale ha dichiarato di aver anticipato gli esborsi e di non aver riscosso i compensi.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore dei controricorrenti, liquidandole nella misura di Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% sui compensi ed agli accessori di legge, e distraendole a favore del difensore antistatario dei controricorrenti, Avv. Angelo Michele Abbattista da Bitonto (BA), per dichiarato anticipo.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 23 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2021

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