Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14318 del 15/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 15/06/2010, (ud. 24/03/2009, dep. 15/06/2010), n.14318

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i

cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

Z.P.L.;

– intimato –

avverso la decisione n. 46/1/07 della Commissione tributaria

regionale di Torino, emessa il 20 settembre 2007, depositata il 23

novembre 2007, R.G. 460/07;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore 2010 Generale

Dott. SORRENTINO Federico;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24 marzo 2010 dal Consigliere Dott. BISOGNI Giacinto;

rilevato che in data 18 febbraio 2010 è stata depositata relazione

che qui si riporta con le opportune correzione degli errori materiali

e delle parti relative agli esiti dei due giudizi di merito:

Il relatore cons. Dott. BISOGNI Giacinto, letti gli atti depositati.

 

Fatto

OSSERVA

1. La controversia ha per oggetto l’impugnazione da parte del contribuente, Z.P.L., agente di commercio, del rigetto tacito opposto dall’amministrazione finanziaria alla richiesta di rimborso dell’IRAP versata nell’anno 1999. Il contribuente ha dedotto che la sua attività, per le modalità con le quali era svolta, doveva considerarsi non assoggettabile all’IRAP per insussistenza del requisito della autonoma organizzazione;

2. La C.T.P. di Alessandria ha respinto il ricorso sulla base del riscontro dell’esistenza di una autonoma organizzazione in qualsiasi attività d’impresa;

3. La C.T.R. ha riformato la decisione impugnata ritenendo impropria la qualificazione dell’attività svolta dal contribuente come attività di impresa essendo in realtà una attività professionale svolta in regime di parasubordinazione;

4. Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate che deduce tre motivi di impugnazione: a) la violazione e falsa applicazione degli artt. 1742 e seg., 2082 e 2195 c.c. nonchè del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 51 e del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 3 e pone il seguente quesito di diritto: se l’attività svolta dall’agente di commercio è sempre riconducibile al reddito di impresa di cui alla definizione D.P.R. n. 917 del 1986, ex art. 51 (TUIR) ed è soggetta ad IRAP ai sensi del D.Lgs. 15 dicembre 1998, n. 447, art. 3, comma 1, lett. b) e ciò anche in relazione alla fattispecie in esame in cui la C.T.R. ha deciso che l’attività dell’agente di commercio può non essere attività di impresa quando sia esercitata con le caratteristiche dell’attività di lavoro autonomo; b) insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio e cioè gli elementi risultanti nella dichiarazione dei redditi senza che si sia valutato ogni altro indizio di organizzazione risultante agli atti del processo e senza che sia stato illustrato il criterio quantitativo adottato per escludere l’eccedenza dell’organizzazione rispetto al minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività; c) error in procedendo ex art. 360 c.p.c., n. 4 per falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., comma 1, dell’art. 115 c.p.c., comma 1 nonchè del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2 e pone il seguente quesito di diritto se si applichi o meno la norma di cui all’art. 2697 c.c., comma 1 e dell’art. 115 c.p.c., comma 1, nonchè del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, secondo cui il contribuente che faccia valere in giudizio il diritto al rimborso dell’IRAP, per difetto del requisito dell’autonoma organizzazione, deve provare il difetto del predetto requisito, dimostrando non solo la quantità, ma anche la qualità degli elementi organizzativi emergenti dalla dichiarazione dei redditi da lui prodotta in giudizio, alla presente fattispecie in cui la CTR ha considerato provata da parte del contribuente l’insussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione attraverso la produzione della dichiarazione dei redditi, manifestante solo la quantità degli elementi organizzativi ma non le loro caratteristiche e qualità;

5. non svolge difese il contribuente;

Ritiene che:

1. il primo motivo di ricorso sia infondato perchè contrario all’indirizzo di questa Corte di legittimità, dopo la recente sentenza delle Sezioni Unite (cfr. Cassazione civile sezioni unite n. 12108 del 26 maggio 2009) secondo cui: in tema di IRAP, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio dell’attività di agente di commercio di cui alla L. 9 maggio 1985, n. 204, art. 1, è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'”id quod plerumque accidit”, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle predette condizioni;

2. appare invece fondato il secondo motivo (con assorbimento del terzo motivo) in quanto la valutazione compiuta dalla CTR appare del tutto astratta e priva di riferimenti esaustivi al caso concreto che possano giustificare l’esclusione della sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione;

3. sussistono i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per l’accoglimento del secondo motivo di ricorso;

ritenuto che tale relazione appare pienamente condivisibile cosicchè il secondo motivo di ricorso deve essere accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla C.T.R. del Piemonte che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo motivo, restando assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della C.T.R. del Piemonte che deciderà anche sulle spese processuali del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2010

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