Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14318 del 13/07/2016


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Cassazione civile sez. lav., 13/07/2016, (ud. 28/04/2016, dep. 13/07/2016), n.14318

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10624/2011 proposto da:

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, gia’ MINISTERO DEL

LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS), in persona del

Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta o difende

ape legis;

– ricorrente –

contro

M.C. (OMISSIS), M.A. (OMISSIS), MA.PI.

(OMISSIS), A.A. (OMISSIS), MO.TO. (OMISSIS),

N.S. (OMISSIS), T.M. (OMISSIS), TE.IS.

(OMISSIS), L.S. (OMISSIS), V.A. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ALBERTELLI PILO 1, presso lo

studio dell’avvocati UGO NICOTERA, rappresentati e difesi

dall’avvocato FRANCESCA COLUZZI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2077/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 26/04/2010 1783/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/04/2016 dal Consigliere Dott. AMELIA TORRICE;

udito l’Avvocato COLUZZI FRANCESCA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. M.C., L.S., A.A., M.A., Ma.Pi., Mo.To., Te.Is., N.S., V.A., T.M., dipendenti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, provenienti dall’ex Ministero del Lavoro, avevano convenuto in giudizio il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, chiedendone la condanna al pagamento dell’indennita’ di amministrazione nella misura attribuita ai lavoratori provenienti dall’ex Dipartimento degli Affari Sociali, ovvero nella misura determinata in via equitativa.

2. Avevano dedotto di percepire l’indennita’ di amministrazione in misura inferiore a quella attribuita ai dipendenti, svolgenti le loro stesse mansioni, transitati dall’ex Dipartimento degli Affari Sociali.

3. Il Tribunale di Roma accolse la domanda e la sentenza e’ stata confermata, con la sentenza n. 2077 in data 26.4.2010, dalla Corte di Appello di Roma, adita in sede di gravame dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

4. La Corte di Appello ha ritenuto che il principio di parita’ di trattamento, affermato dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, imponeva l’attribuzione agli originari ricorrenti dell’ indennita’ di amministrazione nella stessa misura erogata ai dipendenti provenienti dall’ex Dipartimento degli Affari Sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri; che la devoluzione alla contrattazione collettiva della disciplina del trattamento economico dei pubblici dipendenti contrattualizzati non escludeva che il giudice del lavoro potesse fare applicazione del principio della parita’ di trattamento; che non trovava applicazione la disposizione contenuta della L. n. 233 del 2006, art. 1, comma 25, avuto riguardo alla data di proposizione del ricorso ed al fatto che le differenze retributive erano state riconosciute dovute sino alla data del 21.12.2005.

5. Avverso detta sentenza il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, gia’ Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico articolato motivo, al quale hanno resistito M.C. e gli altri controricorrenti indicati in epigrafe, che hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

6. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 300 del 1999, artt. 2 e 4, D.Lgs. n. 303 del 1999, art. 10 comma 4 e art. 11, comma 6, D.P.R. n. 176 del 2001, art. 7, D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 40 e 45, 202 e del D.P.R. n. 3 del 1957, art. 22 del CCNL comparto Ministeri quadriennio normativo 2002-2005 i e biennio economico 2002-2003, dell’art. 1419 c.c..

7. Deduce che il D.P.R. n. 176 del 2001, aveva istituito, con l’art. 7, il ruolo unico del personale non dirigenziale del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, nel quale era confluito il personale del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, della Sanita’ e del Dipartimento degli Affari Sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, trasferito ai sensi del D.Lgs. n. 303 del 1999, art. 10, comma 4; che del D.P.R. n. 176 del 2001, art. 7, comma 4, aveva demandato alle parti sociali l’omogeneizzazione delle indennita’ di amministrazione, nell’ambito di un processo perequativo di graduale progressivo allineamento; che il progressivo allineamento escludeva l’irragionevolezza delle temporanee differenze, in quanto con il D.Lgs. n. 300 del 1999, era stato previsto che l’accorpamento tra le diverse strutture ministeriali doveva essere realizzato a “invarianza di spesa”; che tale processo di graduale riallineamento retributivo era stato iniziato con il primo contratto collettivo sottoscritto nella vigenza del richiamato D.P.R. n. 176 del 2001, art. 7 (CCNL comparto Ministero per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003), che aveva previsto l’incremento dell’indennita’ di amministrazione spettante ai personale dell’ex Ministero del Lavoro in misura notevolmente superiore (piu’ del doppio) rispetto a quello previsto per il personale proveniente dall’ex Dipartimento Affari Sociali della PCM; che il CCNL del 12.6.2003 (analogamente ai precedenti contratti relativi al biennio 1996/1997, 1998/2001, e 2000/2001) era conforme alla previsione del D.P.R. n. 176 del 2001, richiamato art. 7, avendo rinviato alla contrattazione collettiva la prevista omogeneizzazione dei trattamenti economici.

8. Sostiene che la sentenza impugnata sarebbe erronea nella parte in cui ha affermato che vi era contrasto tra la normativa collettiva e del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, assumendo che il principio di parita’ di trattamento mira ad escludere trattamenti differenziati in maniera ingiustificata e non trova applicazione nei casi, quali quello in esame, in cui il momentaneo mantenimento di posizioni retributive differenziate trova la sua giustificazione in un processo di riorganizzazione; che il trattamento differenziato attribuito al personale dipendente dell’ex Dipartimento (costituto da due sole unita’) trova ragione nella necessita’ di assicurare, ai sensi del D.Lgs. n. 303 del 1999, art. 11, comma 6, il riconoscimento del trattamento economico ad personam, pari a quello in godimento presso l’Amministrazione di provenienza.

9. Deduce, infine, che la sentenza sarebbe erronea anche nella parte in cui la Corte territoriale si era sostituita alle parti collettive nella individuazione del trattamento spettante agli originari ricorrenti.

10. Esame del ricorso. 11. In via preliminare vanno rigettate le eccezioni di improcedibilita’ e di inammissibilita’ del ricorso formulate dai controricorrenti.

12. Quanto alla prima, va osservato che l’omessa produzione del contratto collettivo di diritto pubblico non determina l’improcedibilita’ del ricorso, a norma dell’art. 369 c.p.c., disposizione applicabile soltanto ai contratti collettivi di diritto comune e non, invece, ai contratti di diritto pubblico (ex plurimis, Cass. SSUU 21558/2009).

13. Quanto alla seconda, deve ritenersi che le censure correlate alla violazione del D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 4, non sono travolte da alcuna preclusione, trattandosi di questione relativa alla applicazione di norme di legge, mentre, e’ irrilevante, per quanto di seguito si osserva, la deduzione del Ministero ricorrente in ordine al numero dei dipendenti provenienti dall’ex Dipartimento degli Affari Sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Tanto precisato, il ricorso e’ fondato.

14. Il D.P.R. n. 176 del 2001, art. 7 (Regolamento dl organizzazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali), dopo aver previsto al comma 1 che la dotazione organica complessiva del Ministero di cui all’allegata tabella A e’ determinata, in sede di prima applicazione, dalla sommatoria delle dotazioni organiche dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della Sanita’, nonche’ dal contingente di personale comunque in servizio presso il Dipartimento degli affari sociali alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, ha disposto, al comma 4, che ” Con le modalita’ di cui del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 45, e’ avviata la omogeneizzazione delle indennita’ di amministrazione corrisposte al personale delle amministrazioni ministeriali confluite nel Ministero”.

Stante il richiamo del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 45, l’avvio del processo di omogeneizzazione e’ stato, quindi, demandato alla contrattazione collettiva, che vi ha dato corso gradualmente, non potendo prescindere dalle risorse economiche rese in concreto disponibili a tal fine dalla finanza pubblica. Tanto e’ stato espressamente riconosciuto nella dichiarazione congiunta n. 5 contenuta nel CCNL 2002 – 2005, secondo cui: “Con riferimento all’art. 22, le parti affermano che la omogeneizzazione dell’indennita’ di amministrazione percepita dai dipendenti in servizio nei Ministeri accorpati ai sensi del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, non assume carattere negoziale essendo connessa con il riassetto delle Pubbliche Amministrazioni interessate. Le relative risorse, pertanto, devono essere oggetto di preciso finanziamento di legge non potendo il contratto collettivo provvedere al raggiungimento di tale obiettivo con le risorse derivanti dall’applicazione dell’Accordo sul costo del lavoro 23.7.93. Tuttavia le parti, nell’ambito delle limitate risorse contrattuali disponibili, si sono fatte carico di portare avanti il processo di riallineamento retributivo perseguito sin dal CCNL 16.5.95, attraverso un meccanismo di perequazione dei valori dell’indennita’ stessa”.

La sentenza impugnata, non ha considerato la rilevanza assunta dagli indicati vincoli economici, se non quelli di cui della L. n. 233 del 2006, art. 1, comma 25, ritenuta inapplicabile “ratione temporis” alla vicenda dedotta in giudiziosi ed ha ritenuto che il mantenimento di trattamenti differenziati costituiva violazione del principio di parita’ di trattamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, comma 2.

17. Cosi’ giudicando la Corte territoriale si e’ discostata da quanto reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il principio espresso dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, comma 2 (norma sostanzialmente sovrapponibile del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 45), secondo il quale le amministrazioni pubbliche devono garantire ai propri dipendenti parita’ di trattamento contrattuale, opera nell’ambito del sistema di inquadramento previsto dalla contrattazione collettiva, vietando trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi rispetto a quelli ivi previsti, ma non costituisce parametro per giudicare delle eventuali differenziazioni operate in quella sede, cosi’ da non vietare ogni trattamento differenziato nei confronti di singole categorie di lavoratori, ma solo quelli contrastanti con specifiche previsioni normative; ne’, e’ stato parimenti affermato, in senso contrario valgono le indicazioni della sentenza n. 103 del 1989 della Corte costituzionale, restando estranee al sindacato del giudice le scelte compiute in sede di contrattazione collettiva, le quali, essendosi perfezionate in contraddittorio, escludono che al soggetto in posizione subalterna sia mancata la possibilita’ di far valere ragioni contro scelte arbitrarie del soggetto in posizione preminente (ex plurimis, Cass., SSUU 10454/2008; Cass. 14331/14, 1037/14, 10105/2013, 4971/12, 5726/09, 6027/09, 12336/09, 4962/12).

18. Quanto alla violazione, prospettata dai controricorrenti, della violazione dei precetti costituzionali e del principio di non discriminazione deve rilevarsi che le argomentazioni svolte dai controricorrenti muovono dal presupposto che del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, imponga alle amministrazioni pubbliche di garantire comunque ed in ogni caso ai propri dipendenti parita’ di trattamento economico, vietando trattamenti ingiustificatamente differenziati e discriminatori.

19. Tale prospettazione contrasta con i principi sopra richiamati e non tiene conto del fatto che, quando la disparita’ trova titolo non nelle scelte in cui si estrinseca il potere direttiva del datore di lavoro (sia esso pubblico o privato), ma nelle pattuizioni dell’autonomia collettiva e in queste non si riscontrano finalita’ illecite, bensi’ mere valutazioni comparative, non ricorre piu’ il conflitto del lavoratore con l’altrui iniziativa economica (posto a base della motivazione della sentenza della Corte. Cost. 103/89), ma, semmai, con l’autonomia negoziale delle parti collettive.

20. Attraverso quest’ultima si esprime, infatti, un bisogno di solidarieta’ che impone il ricorso a discipline che coinvolgano vaste categorie cui assicurare piu’ vantaggiose condizioni contrattuali (non solo in campo lavorativo), solidarieta’ che, in nome del sostegno alle fasce marginali del gruppo rappresentato, ridistribuisce in maniera meno differenziata risorse e/o sacrifici, tenendo conto anche delle compatibilita’ economico/finanziarie del momento (Cass. 10105/2013).

21. Al contrario, la parita’ di trattamento – al di la’ delle apparenze – proprio perche’ postula uguale trattamento ad uguali fattispecie e, per converso, differente trattamento per fattispecie diverse, invece di “compattare” gli interessi dei rappresentati (come tende a fare, per lo piu’ ed entro certi limiti, la contrattazione collettiva), finisce con articolarli in una gamma Indefinita di distinguo, in proporzione diretta rispetto alla molteplicita’ delle situazioni (Cass. 10105/2013).

22. In tale prospettiva, non vi e’ irragionevole disparita’ di trattamento, se la retribuzione inferiore risponde ai parametri costituzionali della proporzionalita’ alla quantita’ e qualita’ del lavoro (art. 36 Cost.), considerato, peraltro che il legislatore, nel disporre che i trattamenti economici piu’ favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalita’ e nelle misure previste dai contratti collettivi ha affidato alle parti sociali di definire anche le modalita’, le misure e I tempi della perequazione, in modo da assicurare ai dipendenti un trattamento economico uniforme.

23. Non e’ ipotizzabile, come affermato da questa Corte (Cass. n. 10105/13, Cass. 16800/14) un contrasto della pattuizione collettiva con il (meno esteso) principio di non discriminazione, inidoneo a vietare ogni trattamento differenziato nei confronti delle singole categorie di lavoratori, rilevando sotto tale profilo solo le specifiche previsioni normative contenute nell’ordinamento. Nel corso degli anni non ne sono mancati esempi, come avvenuto con gli artt. 15 e 16 Stat., la L. n. 604 del 1966, art. 4, la L. n. 903 del 1977, artt. 1 e 37 la L. n. 125 del 1991, art. 4 (poi modificato dal D.Lgs. n. 196 del 2000, art. 8, ed ora trasfuso nell’art. 36 e segg. codice delle pari opportunita’ tra uomo e donna, vale a dire nel D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198), il D.Lgs. n. 215 del 2003 e il D.Lgs. n. 216 del 2003, che hanno dato attuazione alle direttive 2000/43/CE e 2000/78/CE, l’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10.12.48), le Convenzioni O.I.L. nn. 111 e 117 (ratificate, rispettivamente, con L. 6 febbraio 1963, n. 405 e con L. 13 luglio 1966, n. 657), l’art. 7 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali (ratificato con L. 25 ottobre 1977, n. 881), il patto di New York 16-19.12.66, l’art. 69 del Trattato istitutivo della CECA, reso esecutivo in Italia con L. 25 giugno 1952, n. 766, l’art. 119 del Trattato istitutivo della CEE del 25.3.57, reso esecutivo con L. 14 ottobre 1957, n. 1203, la Carta sociale Europea, approvata il 18.6.61 e resa esecutiva con L. 3 luglio 1965, n. 929. Trattasi, come e’ di chiara evidenza, di ipotesi ben delimitate, inidonee ad enucleare un divieto di ogni trattamento differenziato nei termini prospettati dai controricorrenti.

24. L’invocazione, da parte dei controricorrenti, della sentenza di questa Corte n. 19564/2006, non e’ conferente, perche’ relativa a fattispecie, diversa da quella oggetto del presente giudizio, nella quale era in discussione la pretesa dei lavoratori di conservare l’indennita’ di amministrazione prescindendo completamente dal nuovo regime retributivo in atto presso l’amministrazione di destinazione.

25 E nemmeno e’ utile il richiamo alla sentenza della Corte Costituzionale n. 241/2002, nella quale e’ stato affermato che, ferma la discrezionalita’ spettante al legislatore nella scelta dei meccanismi di perequazione, sempreche’ sia fatta salva la adeguatezza dei meni volti ad assicurare un’esistenza libera e dignitosa dei lavoratori non puo’ ritenersi irragionevole o palesemente arbitraria la scelta di graduare nel tempo la concessione e la retroattivita’ di benefici economico-retributivi; che, anzi, proprio la richiesta estensione della retroattivita’ degli effetti economici determinerebbe una situazione incostituzionale, di sfondamento notevolissimo della copertura finanziaria, non rimediabile con i normali assestamenti di bilancio.

26. E’, infine, inammissibile la deduzione dei controricorrenti relativa alla avvenuta cristallizzazione, da parte del Ministero, del maggior trattamento dei dipendenti dell’ex Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza attribuzione ai medesimi di un assegno ad personam assorbibile con i successivi aumenti contrattuali, in quanto non risulta che essa sia stata posta nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado.

27. Va rilevato, comunque, che dalla ipotizzata cristallizazione in nessun caso potrebbe discendere il riconoscimento del diritto azionato nel presente giudizio.

28. In definitiva il ricorso deve essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata.

29. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la controversia puo’ essere decisa nel merito, con il rigetto delle originarie domande.

30. Le spese del giudizio di legittimita’ seguono la soccombenza.

31. Le spese relative ai due gradi del giudizio di merito vanno compensate, avuto riguardo all’avvenuto consolidamento del quadro giurisprudenziale di legittimita’ in epoca successiva alla instaurazione del giudizio di primo grado ed alla pronuncia delle sentenze di merito.

PQM

La Corte:

Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta le originarie domande.

Condanna i controricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, liquidate in Euro 3.000,00, per compensi professionali oltre spese prenotate a debito.

Compensa le spese dei due gradi del giudizio di merito.

Cosi’ deciso in Roma, il 28 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2016

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