Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14318 del 08/07/2020

Cassazione civile sez. II, 08/07/2020, (ud. 21/02/2020, dep. 08/07/2020), n.14318

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21212-2019 proposto da:

H.K., rappresentato e difeso dall’avvocato MARIA CRISTINA

TASSELLI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto n. 7668/2019 del TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA,

depositata il 12/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/02/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO.

Fatto

RILEVATO

che:

è stato impugnato da H.K. il decreto n. 7668/2019 del Tribunale di Ancona con ricorso fondato su quattro motivi e non resistito con controricorso dalla parte intimata.

Per una migliore comprensione della fattispecie in giudizio va riepilogato, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue.

L’odierna parte ricorrente chiedeva, come da atti, alla competente Commissione Territoriale il riconoscimento della protezione internazionale.

La domanda veniva rigettata.

Impugnata la decisione della detta Commissione con successivo ricorso, quest’ultimo veniva rigettato col succitato provvedimento del Tribunale.

Il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. con ordinanza in camera di consiglio non ricorrendo l’ipotesi di particolare rilevanza delle questioni in ordine alle quali la Corte deve pronunciare.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.- Il primo motivo del ricorso è svolto “in riferimento all’art. 360, comma 3 e 5”.

Con lo stesso si denuncia la violazione e falsa applicazione di legge (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a e b), l’omesso esame di un fatto decisivo ed il vizio di motivazione.

Il motivo, formulato con promiscua denuncia di errore per violazione di legge e per carenza di motivazione, intende – nella sostanza – svolgere doglianza in punto di valutazione della particolare condizione del ricorrente, che avrebbe dovuto indurre il Tribunale al riconoscimento quantomeno della protezione internazionale sussidiaria.

Senonchè il motivo non può essere accolto.

Tanto, innanzitutto, per l’impossibilità di revisione -in questa sede – della valutazione dell’accertamento meritale circa la ricorrenza o meno dei requisiti di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007.

Inoltre il motivo si appalesa infondato specie al cospetto della dirimente e decisiva ratio decidendi dei provvedimento gravato con ricorso.

Nella fattispecie – va evidenziato – la richiesta protezione internazionale sussidiaria non è stata accordata in virtù di un dirimente accertamento: il ricorrente non risultava oggetto di persecuzione alcuna e non ha neppure “allegato di essere affiliato politicamente”.

Veniva così meno ogni e qualunque possibilità di riconoscimento.

Il motivo è, quindi e nel suo complesso, infondato e va respinto.

2.- Con il secondo motivo del ricorso si deducono cumulativamente il vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’omesso esame ed il vizio di motivazione.

Tutto il motivo, nel suo complesso, è inammissibile anche al di là del modo promiscuo e, quindi, inammissibilmente non specifico e chiaro con cui è stato svolto.

Il motivo stesso pretende, infatti, di far rivedere, cosa non più possibile in questa sede di legittimità, l’argomentato giudizio – in punto di fatto – svolto nella competente sede dal Giudice del merito.

Quest’ultimo ha evidenziato l’assoluta mancanza di ogni profilo (soggettivo, causale, ambientale e della personalizzazione del rischio) che soli avrebbero potuto giustificare – se valutati ricorrenti – il riconoscimento della richiesta protezione internazionale.

Il motivo è, quindi, inammissibile.

3.- Con il terzo motivo del ricorso si deducono cumulativamente il vizio di violazione e falsa applicazione di legge, ed il vizio di motivazione.

Tutte le censure svolte col motivo qui in esame attengono, nel loro complesso, alla mancata valutazione di “situazioni di vulnerabilità” ed alla rilevata insussistenza di “motivi umanitari individualizzati”.

Il Tribunale ha, in proposito, svolto – nell’ambito delle prerogative ad esso attribuita, quale Giudice del merito, dalla legge – proprio il suddetto accertamento, motivandolo debitamente e correttamente.

Il motivo va, dunque, ritenuto inammissibile.

4.- Il quarto motivo lamenta la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 5 per omesso esame di fatto decisivo e per violazione di legge ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

La doglianza attiene alla valutazione, data dal Giudice del merito, alla domanda ed alla sua giustificazione.

In proposito deve sottolinearsi che il Giudice del merito ha, innanzitutto, valutato la svolta domanda come reiterata rispetto ad altra precedente.

Al riguardo nel corpo del provvedimento impugnato è esplicitamente affermato (al fine di ritenerne l’assoluta infondatezza) che il ricorso concerneva domanda di protezione reiterata rispetto a “precedente diniego…del 19.6.2015, inseguito confermato dal Tribunale di Ancona…con provvedimento del 30.5.16 e, infine, dalla Corte di Appello di Ancona con sentenza…. del 5.7.17”.

Orbene parte ricorrente non solo nulla di specifico adduce per confutare tale decisiva ratio, ma pretende di poter far (ri)considerare la domanda di protezione internazionale sulla base di una pretesa indimostrata e comunque sopravvenuta circostanza quale quella inerente il fatto che il ricorrente aveva intrapreso, nelle more, a svolgere attività lavorativa.

Senonchè la predetta enunciata circostanza è stata comunque valutata dal Giudice del merito e ritenuta come inidonea a consentire una nuova domanda del ricorrente di reiterazione di altra precedente.

Il motivo è, quindi, infondato nel suo complesso e va respinto.

5.- Il ricorso va, dunque, rigettato.

6.- Nulla, in mancanza di controricorso, deve statuirsi quanto alle spese del giudizio.

7.- Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis risultando il ricorrente ammesso in via definitiva al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2020

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