Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14318 del 06/06/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 14318 Anno 2013
Presidente: MIANI CANEVARI FABRIZIO
Relatore: VENUTI PIETRO

SENTENZA
sul ricorso 2454-2007 proposto da:
LAMAGNA GIOVANNA, DE GIACOMO ANNA, ROSANO CARMELO,
DANIELE RENATO, GRANATA DOMENICO, domiciliati in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi
dall’avvocato COSIMATO ANIELLO, giusta delega in atti;
– ricorrenti –

2013
1035

contro

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., 01585570581,(già
FERROVIE DELLO STATO S.P.A. SOCIETA’ DI TRASPORTI E
A

SERVIZI PER AZIONI), in persona del legale

Data pubblicazione: 06/06/2013

A.

*

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA,

PIAZZA CAVOUR 19,

presso lo studio

dell’Avvocato RAFFAELE DE LUCA TAMAJO (STUDIO
TOFFOLETTO – DE LUCA TAMAJO), che la rappresenta e
difende giusta delega in atti;

avverso la sentenza n. 5059/2005 della CORTE D’APPELLO
di NAPOLI, depositata il 30/12/2005 R.G.N. 4076/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 21/03/2013 dal Consigliere Dott. PIETRO
VENUTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

– controricorrente –

R.G. n. 2454/07
Ud. 21.3.2013

La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza in data 5 luglio-30
dicembre 2005, ha confermato la decisione di primo grado, che
aveva rigettato la domanda proposta nei confronti di Rete
Ferroviaria Italiana S.p.A. (gia Ferrovie dello Stato S.p.A.) da De
Giacomo Anna e da altri sei lavoratori, tutti addetti al servizio
biglietteria, volta ad ottenere il c.d. premio per le sostituzioni
previsto dall’art. 29, all. 7, CCNL Ferrovieri 1990/92.
Ha osservato la Corte territoriale che, anche a voler ritenere
che tale disposizione sia applicabile non solo nell’ipotesi di
sostituzione avvenuta per assenza improvvisa del personale ma
anche nel caso di personale assente per carenza d’organico, i
lavoratori non potevano beneficiare del premio di sostituzione per
mancanza dei requisiti previsti dalla clausola contrattuale.
In primo luogo, nel caso di assenza improvvisa di un
dipendente addetto allo sportello, non era configurabile il requisito
del “disimpegno del servizio” da parte di altro dipendente, dovendo
egli svolgere oltre alle proprie mansioni anche quelle del lavoratore
sostituito, evenienza questa non realizzabile, tenuto conto delle
particolari modalità di svolgimento del servizio di biglietteria che
potevano consentire la sostituzione solo nei “c. d. tempi morti, ossia

di poca affluenza dei viaggiaton”.
In secondo luogo l’altro requisito previsto dalla norma
pattizia, costituito dalla “assenza improvvisa” del personale da
sostituire, doveva intendersi riferito ad un settore di lavoro
strettamente legato alla circolazione dei treni, come peraltro era
stato chiarito dalla circolare delle Ferrovie dello Stato del 15 luglio
1992, settore nel quale non rientrava il servizio di biglietteria.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’assenza di un dipendente di tale servizio non pregiudicava la
regolarità, dell’esercizio e la marcia dei treni.
Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso i
lavoratori indicati in epigrafe, sulla base di un solo motivo. La
società ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo del ricorso i ricorrenti, denunziando
violazione ed errata interpretazione dell’art. 29, allegato 7, CCNL
Ferrovieri 1990/92, deducono che, contrariamente a quanto
ritenuto dalla Corte territoriale, tale norma contrattuale è
applicabile anche al personale addetto al servizios -‘biglietteria,
essendo anch’esso legato alla circolazione dei treni. Del resto il solo
personale escluso dall’applicazione della norma è quello “addetto

alla condotta delle locomotive, alla scorta dei treni, navigante e
manovratori di squadre di manovra con due agenti a terra”.
Alcun rilievo, ad avviso dei ricorrenti, poteva attribuirsi alla
circolare richiamata nella sentenza impugnata, essendo essa
vincolante per chi l’ha emessa e non già per il giudice.
Diversamente, poi, da quanto si afferma nella sentenza, era
ben possibile che in caso di assenza del personale addetto allo
sportello, il servizio di biglietteria venisse disimpegnato dal
personale presente, come era dimostrato dai fogli di presenza e
dagli ordini di servizio.
Il motivo è inammissibile.
Questa Corte ha ripetutamente affermato che
l’interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata
al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per
vizi di motivazione e violazione dei canoni di ermeneutica
contrattuale, mentre la mera contrapposizione fra l’interpretazione
proposta dal ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata
non rileva ai fmi dell’annullamento di quest’ultima (cfr, ex plurimis,
fra le più recenti, Cass. 27 febbraio 2009 n. 4851; Cass. 19 ottobre

3

2009 n. 22102; Cass. 30 aprile 2010 n. 10554; Cass. 29 agosto
2011 n. 17717; Cass. 2 maggio 2012 n. 6641).
Nella specie la Corte territoriale ha interpretato l’art. 29, all.
7, CCNL Ferrovieri 1990/92 (“Quando si sia verificata l’assenza

improvvisa di un dipendente dall’esercizio – escluso il personale
navigante e manovratori di squadre di manovra con due agenti a
terra – e non si sia potuto provvedere alla sua sostituzione, è
concesso un premio giornaliero a coloro che, oltre alle proprie normali
attribuzioni, abbiano disimpegnato il servizio spettante all’assente”)
nel senso che tale norma fa riferimento all’assenza del personale
addetto alla “circolazione dei treni” (escluso, in tale ambito, quello
addetto alla condotta delle locomotive, alla scorta dei treni e il
personale manovratore), mentre non può trovare applicazione con
riguardo ai lavoratori addetti al servizio di biglietteria, trattandosi
di un settore di lavoro non strettamente legato alla “marcia dei
treni”, come peraltro era stato chiarito dalla circolare delle Ferrovie
dello Stato del 15 luglio 1992.
Ha inoltre rilevato che la norma in questione presuppone, in
aggiunta al disimpegno delle proprie mansioni, anche lo
svolgimento di quelle del dipendente da sostituire per effetto
dell’assenza improvvisa, situazione questa non ipotizzabile per il
lavoratore addetto allo sportello, non potendo il medesimo
presidiare anche lo sportello del collega assente.
A fronte di tale interpretazione logica, coerente e rispettosa
dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, i ricorrenti, senza
indicare specificamente le regole e i principi asseritarnente violati e
senza precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice
del merito se ne sia discostato, hatutb contrapposto una
interpretazione diversa da quella della sentenza impugnata,
rendendo inammissibile la censura.
Per il resto, le censure riguardano accertamenti di fatto
riservati al giudice di merito, non sindacabili in questa sede e

addetto alla condotta delle locomotive, alla scorta dei treni,

4

peraltro attinenti a vizi di motivazione non denunziati con il
ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in
dispositivo.
P.Q.M.
pagamento, a favore della resistente, delle spese del presente
giudizio, che liquida in E 50,00 per esborsi ed 3.000,00 per
onorari, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma in data 21 marzo 2013.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA