Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14317 del 15/06/2010
Cassazione civile sez. trib., 15/06/2010, (ud. 24/03/2009, dep. 15/06/2010), n.14317
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i
cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;
– ricorrente –
contro
S.L.;
– intimato –
avverso la decisione n. 92/29/07 della Commissione tributaria
regionale di Bari, emessa il 17 ottobre 2007, depositata il 29
ottobre 2007, R.G. 207 6/00;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SORRENTINO Federico;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24 marzo 2010 dal Consigliere Dott. BISOGNI Giacinto;
rilevato che in data è stata depositata relazione che qui si
riporta:
Il relatore cons. Dott. BISOGNI Giacinto, letti gli atti depositati.
Fatto
OSSERVA
1. La controversia ha per oggetto l’impugnazione da parte del contribuente S.L. dell’avviso di accertamento dell’Ufficio delle IIDD di Taranto con il quale era stato rettificato il reddito di capitale dichiarato per il periodo di imposta 1991 a seguito dell’accertamento di un maggior reddito di impresa non dichiarato a carico della società Bollicine srl di cui il S. è socio al 49%;
2. La C.T.P. di Taranto accoglieva il ricorso e la C.T.R. ha confermato tale decisione;
3. Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate con un unico motivo di impugnazione con il quale deduce la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 3, e art. 2729 c.c..
Ritiene che:
1. il ricorso sia fondato non essendo la linea interpretativa adottata dalla CTR conforme al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo a quelli di capitale, nel caso di società a ristretta base sociale è legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili, la quale non viola il divieto di presunzione di secondo grado, poichè il fatto noto non è costituito dalla sussistenza dei maggiori redditi induttivamente accertati nei confronti della società, ma dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci che, in tal caso, normalmente caratterizza la gestione sociale. Affinchè, però, tale presunzione possa operare occorre, pur sempre, sia che la ristretta base sociale e/o familiare – cioè il fatto noto alla base della presunzione – abbia formato oggetto di specifico accertamento probatorio, sia che sussista un valido accertamento a carico della società in ordine ai ricavi non contabilizzati, il quale costituisce il presupposto per l’accertamento a carico dei soci in ordine ai dividendi (Cass. civ. 5 sez. n. 9519 del 22 aprile 2009);
2. sussistono i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per l’accoglimento del ricorso;
ritenuto che tale relazione appare pienamente condivisibile cosicchè il ricorso deve essere accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio ad altra sezione della C.T.R. della Puglia anche per le spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della C.T.R. della Puglia che deciderà anche sulle spese processuali del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2010