Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14316 del 28/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 28/06/2011, (ud. 07/06/2011, dep. 28/06/2011), n.14316

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – rel. Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 22458/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

S.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA LUIGI LUCIANI 1, presso lo studio dell’avvocato MANCA BITTI

DANIELE, rappresentato e difeso dall’avvocato LAI Giuseppe, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 44/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di CAGLIARI del 10/07/08, depositata il 30/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIAIDA PERSICO;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIETRO GAETA.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“Il relatore Cons. Dott. Mariaida Persico, letti gli atti depositati, osserva:

1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, fondato su motivo unico, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sardegna n. 44/01/08, depositata il 30 settembre 2008, con la quale veniva accolto l’appello proposto da S. F. avverso la decisione di primo grado, che aveva dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, il ricorso proposto dal contribuente contro la cartella di pagamento – relativa all’Irpef, Cssn., per l’anno 1993 – emesso a seguito dell’attività di controllo D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, della dichiarazione presentata nel 1994, II giudice a quo ha ritenuto che – essendo stata la notifica della cartella effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c. – il dies a quo per il calcolo del termine per la relativa impugnazione dovesse decorrere dal giorno del ricevimento della raccomandata con la quale veniva comunicato al contribuente l’avvenuto deposito presso la casa comunale.

Il contribuente si è costituito controdeducendo.

2. Il motivo del ricorso in esame, accompagnato da idoneo quesito, con il quali viene denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c., D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, appare infondato.

2.1 Va premesso che il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 3, prevede che, nelle fattispecie di cui all’art. 140 c.p.c., la notifica della cartella di pagamento si effettui con le modalità fissate dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, il quale ultimo richiede il deposito nella casa comunale, oltre che l’affissione dell’avviso alla porta del destinatario e l’invio di raccomandata con avviso di ricevimento, così prevedendo un quid pluris rispetto all’art. 140 c.p.c..

2.2 Appare pertanto conferente la sentenza n. 3 del 2010 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 140 c.p.c., nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anzichè con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione. A seguito di tale sentenza, pertanto, la notificazione effettuata ai sensi di tale disposizione si perfeziona, per il destinatario, con il ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturarsi della compiuta giacenza, ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione.

2.3 Peraltro questa Corte (Cass. n. 7809/2010; conf. Cass. n. 4748 del 2011) ha già avuto modo di affermare che tale pronuncia è di immediata applicazione e che, conseguentemente, deve essere provato l’avvenuto completamento del procedimento notificatorio nei termini di cui sopra, ovvero secondo il decisum della Corte Costituzionale.

2.4 A conferma di quanto sopra si rileva che la Corte Costituzionale, con ordinanza del 25 febbraio 2011 n. 63, nel dichiarare manifestamente inammissibile – per non esaustiva formulazione dell’ordinanza di rimessione – la questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., in quanto – disponendo che, nei casi di irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia (art. 140 cod. proc. civ.), la notificazione della cartella di pagamento si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l’avviso del deposito è affisso nell’albo del comune – non consente che il termine di sessanta giorni per l’impugnativa decorra dalla concreta conoscibilità dell’atto impositivo da parte del destinatario, ha avuto modo di specificare. Il rimettente non offre gli elementi temporali di riscontro della scansione della concreta vicenda notificatoria sottoposta al suo esame e – tralasciando di considerare che la sentenza n. 3 del 2010 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 140 cod. proc. civ. nella parte in cui prevedeva che la notifica si perfezionasse, per il destinatario, con la spedizione – della raccomandata informativa, anzichè con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione – neppure si pone il problema della tempestività o meno dell’impugnazione della cartella rispetto all’altro momento risultante dalla citata pronuncia di incostituzionalità. La Corte ha in tal modo fornito gli elementi per un’interpretazione costituzionalmente orientata del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 3, che, ovviamente, deve tener conto della motivazione della sentenza n. 3 del 2010 della stessa Corte Costituzionale.

2.5 Può dunque rispondersi al quesito enunciando il seguente principio di diritto: nell’ipotesi in cui una cartella esattoriale venga notificata ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 3, e quindi con deposito presso la Casa Comunale, affissione dell’avviso alla porta del destinatario e l’invio di raccomandata con avviso di ricevimento, ai fini della tempestività dell’impugnazione della detta cartella il dies a quo della decorrenza del termine deve essere individuato nel giorno del ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturarsi della compiuta giacenza, ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata.

3. Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta infondatezza del ricorso”.

Che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte nè memorie;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato;

che le spese di lite possono essere liquidate come, in dispositivo in applicazione del principio della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di giudizio che liquida in Euro 1100,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2011

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