Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14316 del 25/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 25/05/2021, (ud. 23/03/2021, dep. 25/05/2021), n.14316

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 34073/2019 R.G., proposto da:

Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e

difesa dall’Avv. Antonio Ciavarella, con studio in Roma, ove

elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al ricorso

introduttivo del presente procedimento;

– ricorrente –

contro

l'”Istituto Suore Francescane Missionarie d’Egitto”, con sede in

(OMISSIS), in persona della Madre Superiora pro tempore,

rappresentato e difeso dalla Prof. Avv. Lidia Salvini, con studio in

Roma, e dall’Avv. Giovanni Panzera da Empoli, con studio in Roma,

elettivamente domiciliato presso lo studio della prima, giusta

procura in margine al controricorso di costituzione nel presente

procedimento;

– controricorrente –

Avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale

del Lazio il 15 aprile 2019 n. 2333/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28

ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, convertito nella L. 18

dicembre 2020, n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso

dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del

Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 23 marzo 2021 dal

Dott. Giuseppe Lo Sardo.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Roma Capitale ricorre per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio il 15 aprile 2019 n. 2333/03/2019, la quale, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per l’I.C.I. relativa all’anno 2011 in relazione ad immobili destinati a scuola paritaria (precisamente: scuola materna, elementare e media), ha rigettato l’appello proposto dalla medesima nei confronti dell’Istituto Suore Francescane Missionarie d’Egitto” avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma col n. 25218/44/2017, con compensazione delle spese giudiziali. Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure sul presupposto del riconoscimento all’ente contribuente dell’esenzione da I.C.I. ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. I, in relazione agli immobili destinati a scuola paritaria. L”Istituto Suore Francescane Missionarie d’Egitto” si costituisce con controricorso, deducendo l’inammissibilità del ricorso introduttivo. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso con il procedimento ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta redatta dal relatore designato è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. In vista dell’odierna adunanza, la controricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i, in combinato disposto con l’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per essere stato erroneamente escluso dal giudice di appello l’assoggettamento ad I.C.I. degli immobili adibiti a scuola paritaria.

2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che l’ente contribuente avesse assolto l’onere di provare il requisito oggettivo del concreto utilizzo degli immobili per lo svolgimento dell’attività didattica con modalità non commerciali.

Ritenuto che.

1. Preliminarmente, si deve disattendere l’eccezione del controricorrente circa l’inammissibilità del ricorso introduttivo per omessa impugnazione delle due distinte ed autonome rationes decidendi, ciascuna delle quali – a suo dire – di per sè sufficiente a sorreggere la sentenza impugnata.

1.1 Anzitutto, si deve escludere che il ricorso abbia censurato la “commercialità” della sola attività didattica, ma non anche dell’attività ricettiva, sulla cui contemporanea insussistenza il giudice di appello aveva fondato la propria decisione, integrandosi così l’inammissibilità per l’omessa impugnazione delle plurime rationes decidendi.

Come è stato accertato dalla sentenza impugnata, infatti, i destinatari dei servizi di ospitalità sono gli stessi fruitori dei servizi di istruzione (cioè, gli studenti della scuola paritaria), non essendo emerso il separato svolgimento di un’attività assimilabile a quella alberghiera con prestazioni dirette ad una generalità indiscriminata di beneficiari.

1.2 Per cui, è evidente che l’attività ricettiva assume caratteri di accessorietà e strumentalità rispetto all’attività didattica, che costituisce la principale finalità dell’ente contribuente.

Dunque, incentrandosi sulle modalità lucrative di gestione della scuola paritaria, che è stata evinta dalla complessiva entità del volume d’affari realizzato nell’anno d’imposta (pari ad Euro 96.635,00), la doglianza coglie in pieno la (unica) ratio decidendi della sentenza impugnata.

2. Per il resto, entrambi i motivi di ricorso – la cui stretta ed intima connessione suggerisce l’esame congiunto – sono fondati.

2.1 Secondo il costante orientamento di questa Corte (vedansi, in motivazione: Cass., Sez. 5, 27 giugno 2019, n. 17256; Cass., Sez. 5, 11 marzo 2020, n. 6795; Cass., Sez. 5, 15 dicembre 2020, n. 28578), il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i, nel testo vigente dall’1 gennaio 2003 al 3 ottobre 2005, disponeva l’esenzione dall’I.C.I. per “gli immobili utilizzati dai soggetti di cui al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, art. 87, comma 1, lett. c), destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive”. Tale disposizione è stata, in seguito, integrata e modificata dal D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 7, comma 2-bis, convertito, con modificazioni, nella L. 2 dicembre 2005, n. 281, che ha esteso l’esenzione alle attività indicate dalla medesima lettera a prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle stesse. Un’ulteriore modifica è, poi, intervenuta con il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 39, convertito, con modificazioni, nella L. 4 agosto 2006, n. 248, che, sostituendo il D.L. 30 settembre 2005, n. 203, cit. art. 7, comma 2-bis, convertito, con modificazioni, nella L. 2 dicembre 2005, n. 281, ha stabilito che l’esenzione disposta dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i, si intende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera “che non abbiano esclusivamente natura commerciale”.

Occorre precisare, inoltre, che le condizioni dell’esenzione sono cumulative, nel senso che è richiesta la coesistenza, sia del requisito soggettivo riguardante la natura non commerciale dell’ente, sia del requisito oggettivo in forza del quale l’attività svolta nell’immobile deve rientrare tra quelle previste dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i; deve trattarsi, in particolare, di immobili destinati direttamente ed esclusivamente allo svolgimento di determinate attività, tra le quali quelle dirette all’esercizio del culto ed alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi e all’educazione cristiana (Cass., Sez. 5, 8 luglio 2016, n. 13966). Con riguardo alla verifica del requisito oggettivo è, pertanto, irrilevante, la destinazione degli utili eventualmente ricavati al perseguimento di fini sociali o religiosi; tale elemento, costituendo una fase successiva, non fa, infatti, venir meno l’eventuale carattere commerciale dell’attività (Cass., Sez. 5, 20 novembre 2009, n. 24500). Sotto il profilo della distribuzione degli oneri probatori è stato affermato, ed è un principio del tutto condiviso da questo collegio, che “il contribuente ha l’onere di dimostrare l’esistenza, in concreto, dei requisiti dell’esenzione, mediante la prova che l’attività cui l’immobile è destinato, pur rientrando tra quelle esenti non sia svolta con le modalità di un’attività commerciale” (Cass., Sez. 5, 2 aprile 2015, n. 6711).

Sul diverso versante della compatibilità della norma in esame con il diritto dell’Unione Europea, da tempo si è affermato un orientamento di legittimità secondo cui l’esenzione prevista in favore degli enti non commerciali dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i, è compatibile con il divieto di aiuti di Stato sancito dalla normativa dell’Unione Europea solo qualora abbia ad oggetto immobili destinati allo svolgimento di attività non economica nei termini sopra precisati: cioè, quando l’attività sia svolta a titolo gratuito ovvero dietro il versamento di un corrispettivo simbolico (Cass., Sez. 5, 12 febbraio 2019, n. 4066; Cass., Sez. 5, 12 aprile 2019, n. 10288; Cass., Sez. 6, 10 settembre 2020, n. 18831).

Ed è questa la disposizione normativa (nell’interpretazione “Europeisticamente” orientata di questa Corte) da applicare ratione temporis alla fattispecie in esame, con riguardo al pagamento dell’I.C.I. per l’anno 2011, prima delle modifiche apportate dal D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 91-bis, convertito – con modificazioni – nella L. 24 marzo 2012, n. 27 e dal D.L. 28 dicembre 2013, n. 149, art. 11-bis, convertito – con modificazioni – nella L. 21 febbraio 2014, n. 13.

2.2 Occorre ora verificare se la destinazione degli immobili a scuola paritaria da parte dell’ente contribuente consenta di beneficiare dell’esenzione ratione temporis da I.C.I.. Si tratta, dunque, di controllare se il giudice di merito, nell’accertamento dei vari requisiti, abbia correttamente applicato il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i, nel testo novellato, dapprima, dal D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 7, comma 2-bis, convertito, con modificazioni, nella L. 2 dicembre 2005, n. 281, dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 39, convertito, con modificazioni, nella L. 4 agosto 2006, n. 248, nell’accezione compatibile con la decisione adottata dalla Commissione Europea il 19 dicembre 2012.

2.3 A ben vedere, la Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto che l’ente impositore non abbia addotto elementi idonei a dimostrare l’esercizio di un’impresa commerciale da parte dell’ente contribuente, finendo, però, col traslare l’onere probatorio a carico della parte che non ne era gravata in relazione ai requisiti dell’esenzione dalla pretesa impositiva. Peraltro, pur avendo accertato che “l’entità dei ricavi non è marginale”, il giudice di appello ha apoditticamente escluso che essa possa determinare “un reddito riconducibile alla natura commerciale dell’attività svolta”, sul rilievo che “le rette sembrano in linea con quanto richiesto dal MIUR”.

2.4 Con quest’ultimo inciso, la sentenza impugnata ha implicitamente messo in rilievo l’osservanza da parte dell’ente contribuente (per quanto in relazione ad un precedente periodo di imposta, essendo riferita l’I.C.I. all’anno 2011) dei limiti fissati in seguito dal D.M. 26 giugno 2014 (portante “Approvazione del modello di dichiarazione dell’IMU e della TASI per gli enti non commerciali, con le relative istruzioni”), nella cui redazione si è tenuto conto dei principi sanciti dalla decisione adottata dalla Commissione dell’Unione Europea il 19 dicembre 2012.

Ora, con particolare riguardo alle attività didattiche, la Commissione dell’Unione Europea ha stabilito che “queste si ritengono svolte con modalità non commerciali se sono soddisfatte alcune condizioni specifiche. In particolare, l’attività deve essere paritaria rispetto all’istruzione pubblica e la scuola deve garantire la non discriminazione in fase di accettazione degli alunni; la scuola deve inoltre accogliere gli alunni portatori di handicap, applicare la contrattazione collettiva, avere strutture adeguate agli standard previsti e prevedere la pubblicazione del bilancio. Oltre a ciò, l’attività deve essere svolta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di un importo simbolico, tale da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto dell’assenza di relazione con lo stesso. Al riguardo, la Commissione ricorda che, conformemente alla giurisprudenza, non costituiscono attività economica i corsi offerti da determinati stabilimenti che formano parte del sistema dell’istruzione pubblica e sono finanziati, del tutto o prevalentemente, con fondi pubblici. La natura non economica dell’istruzione pubblica non viene in linea di principio contraddetta dal fatto che talvolta gli alunni o i loro genitori debbano versare tasse scolastiche o di iscrizione, che contribuiscono ai costi di esercizio del sistema scolastico, purchè tali contributi finanziari coprano solo una frazione del costo effettivo del servizio e non possano pertanto considerarsi una retribuzione del servizio prestato. Come anche la Commissione ha riconosciuto nella comunicazione sull’applicazione delle norme dell’Unione Europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale, tali principi riguardano la formazione professionale, la scuola elementare e gli asili nido privati e pubblici, l’attività d’insegnamento esercitata in via accessoria nelle università, nonchè l’offerta di istruzione universitaria. Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che le rette di importo simbolico cui si riferisce il decreto non possano essere considerate una remunerazione del servizio fornito. Pertanto, nella fattispecie, considerati i requisiti generali e soggettivi di cui al regolamento e i requisiti oggettivi specifici di cui all’art. 4, artt. 1 e 3, la Commissione ritiene che il servizio didattico fornito dagli enti in questione non possa essere considerato un’attività economica”.

2.5 Tali requisiti sono stati successivamente recepiti e confermati dalla normativa nazionale. Difatti, in ossequio alla previsione del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 91-bis, comma 3, convertito – con modificazioni – nella L. 24 marzo 2012, n. 27, il D.M. 19 novembre 2012, n. 200, art. 4, comma 3, (portante regolamento in materia di I.M.U. per gli enti non commerciali) ha previsto che: “Lo svolgimento di attività didattiche si ritiene effettuato con modalità non commerciali se: a) l’attività è paritaria rispetto a quella statale e la scuola adotta un regolamento che garantisce la non discriminazione in fase di accettazione degli alunni; b) sono comunque osservati gli obblighi di accoglienza di alunni portatori di handicap, di applicazione della contrattazione collettiva al personale docente e non docente, di adeguatezza delle strutture agli standard previsti, di pubblicità del bilancio; c) l’attività è svolta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto dell’assenza di relazione con lo stesso”.

2.6 Le istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione a fini dell’I.M.U. per gli enti non commerciali (sempre in allegato al D.M. 26 giugno 2014) hanno chiarito che l’attività didattica è svolta con modalità non commerciali e, quindi, non è assoggettabile a imposizione allorquando il corrispettivo medio (in sigla, CM, il corrispettivo medio percepito dalla scuola paritaria, equivalente alla media degli importi annui che vengono corrisposti alla scuola dalle famiglie) è inferiore o uguale al costo medio per studente (in sigla, CMS, il costo medio per studente secondo la tabella ministeriale per l’anno di riferimento).

2.7 In realtà, si tratta di verificare se il giudice di merito abbia correttamente applicato il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i, nel testo novellato, dapprima, dal D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 7, comma 2-bis, convertito, con modificazioni, nella L. 2 dicembre 2005, n. 281, e, poi, dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 39, convertito, con modificazioni, nella L. 4 agosto 2006, n. 248, nell’accezione compatibile con la decisione adottata dalla Commissione Europea il 19 dicembre 2012 e con la sentenza resa dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea il 6 novembre 2018, cause riunite C-622/16 P – C-623/16 P, C-624/16, verificando che l’attività fosse stata svolta a titolo gratuito ovvero dietro versamento di un importo simbolico a copertura di una sola frazione del costo effettivo del servizio.

2.8 Sul punto, però, è indiscutibile l’irretroattività della disciplina introdotta dal D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito – con modificazioni – nella L. 24 marzo 2012, n. 27, dal D.M. 19 novembre 2012, n. 200 e dal D.M. 26 giugno 2014. Per cui, non si può estenderne l’efficacia normativa a fattispecie perfezionatesi in epoca antecedente alla sua entrata in vigore.

2.9 Alla luce di tali argomentazioni, è evidente che la Commissione Tributaria Regionale non si è attenuta ai principi enunciati, non ponendosi la questione – di cui non vi è traccia in motivazione – dei limiti temporali per l’applicazione della disciplina regolamentare al fine di valutare la sussistenza del requisito oggettivo (in relazione all’ammontare della retta) per il riconoscimento del beneficio tributario.

2.10 Ne deriva l’esigenza di rinnovare tale accertamento – in base alle emergenze delle risultanze istruttorie – alla luce del parametro vigente ratione temporis, verificando in fatto se la constatazione che il corrispettivo medio percepito dall’ente ecclesiastico fosse inferiore al costo medio per studente (secondo la determinazione tabellare dell’anno di riferimento) sia sufficiente per desumerne che l’importo mediamente versato a titolo di retta da ciascun studente sia idoneo a coprire soltanto una frazione (meno del 50%) del costo effettivo del servizio e, quindi, costituisca, un corrispettivo simbolico per la remunerazione della prestazione scolastica.

Difatti, l’irretroattività del D.M. 19 novembre 2012, n. 200, non esclude che i criteri ivi indicati con riguardo all’I.M.U. possano, comunque, assumere un valore sintomatico e presuntivo per il riconoscimento dell’esenzione da I.C.I. in relazione alle annate sottratte alla sua applicazione temporale, fornendo un indice privilegiato per l’interpretazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i. (in termini: Cass., Sez. 5, 11 febbraio 2021, n. 3443).

3. Pertanto, apprezzandosi la fondatezza dei motivi dedotti, il ricorso può essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 23 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA