Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14316 del 15/06/2010
Cassazione civile sez. trib., 15/06/2010, (ud. 24/03/2009, dep. 15/06/2010), n.14316
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i
cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;
– ricorrente –
contro
M.T.;
– intimato –
avverso la decisione n. 2/31/07 della Commissione tributaria
regionale di Venezia, emessa il 19 marzo 2007, depositata il 24
aprile 2007, R.G. 1070/06;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore 2010 Generale
Dott. SORRENTINO Federico;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24 marzo 2010 dal Consigliere Dott. BISOGNI Giacinto;
rilevato che in data 18 febbraio 2010 è stata depositata relazione
che qui si riporta:
Il relatore cons. Dott. BISOGNI Giacinto, letti gli atti depositati.
Fatto
OSSERVA
1. La controversia ha per oggetto l’impugnazione, da parte della contribuente M.T., dell’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate di Vittorio Veneto aveva rettificato la dichiarazione dei redditi relativa al 1999 ricostruendo in aumento il reddito di impresa;
2. La C.T.P. di Treviso accoglieva il ricorso e la C.T.R. ha confermato tale decisione;
3. Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate con quattro motivi di impugnazione con i quali deduce la insufficienza della motivazione e la violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, L. n. 212 del 2000, art. 7, L. n. 241 del 1990, art. 3 nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1 e 2 e art. 112 c.p.c.;
Ritiene che:
1. i motivi relativi al difetto di motivazione appaiono fondati e assorbenti rispetto agli altri in quanto la motivazione resa dalla CTR si dimostra del tutto apodittica e disancorata dal concreto esame dell’atto impositivo impugnato; 2. sussistono i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per l’accoglimento del ricorso;
ritenuto che tale relazione appare pienamente condivisibile cosicchè il ricorso deve essere accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla C.T.R. del Veneto che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della C.T.R. del Veneto che deciderà anche sulle spese processuali del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2010