Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14316 del 08/07/2020

Cassazione civile sez. II, 08/07/2020, (ud. 06/02/2020, dep. 08/07/2020), n.14316

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21679-2019 proposto da:

A.A., rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONINO NOVELLO e

domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 196/2019 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 26/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/02/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con provvedimento notificato il 2.1.2016 la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Siracusa respingeva l’istanza del ricorrente, volta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale od umanitaria, ritenendo non credibile la storia riferita dal richiedente ed insussistenti i presupposti per il riconoscimento dell’invocata tutela. Con ordinanza del 9.1.2017 il Tribunale di Caltanissetta respingeva il ricorso proposto dall’ A. avverso il predetto provvedimento di rigetto. Interponeva appello l’odierno ricorrente e la Corte di Appello di Caltanissetta, con la sentenza impugnata n. 196/2019, rigettava l’impugnazione.

Propone ricorso per la cassazione della decisione di rigetto A.A. affidandosi a due motivi.

Il Ministero dell’Interno, intimato, ha depositato atto di costituzione ai fini della partecipazione all’udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè il giudice di merito avrebbe erroneamente escluso la sussistenza di una situazione di violenza indiscriminata nella sua regione di provenienza.

La censura è infondata. Ed invero il giudice di merito ha escluso la sussistenza, nel caso concreto, dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) sulla base delle informazioni desunte dal rapporto E.A.S.O. pubblicato ad ottobre 2018, che evidenziava un calo del numero degli episodi di violenza verificatisi in (OMISSIS), ed in particolare nelle provincia del (OMISSIS). Secondo la Corte nissena detta fonte dimostra che solo nell’area meridionale della provincia del (OMISSIS) sono presenti fenomeni di rischio, “… non tali da profilare i requisiti minimi di un conflitto armato tale da generare una situazione di violenza indiscriminata idonea a costituire una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile” (cfr. pag.5 della sentenza impugnata).

A tale ricostruzione il ricorrente contrappone una serie di fonti, tra cui anche quella richiamata dal giudice di merito, traendone informazioni di segno radicalmente opposto a quello indicato nella sentenza impugnata. Tuttavia le pur specifiche deduzioni contenute nel ricorso non superano il punto centrale dell’apprezzamento di merito della Corte di seconde cure, secondo la quale -in sostanza- si registra, nel (OMISSIS), la presenza di fattori di rischio, ma tale circostanza non ha ancora prodotto una condizione di generale insicurezza della zona. Indicativo è il passaggio motivazionale conclusivo, in cui la Corte di Appello afferma che la situazione “… profila l’esistenza di tensioni sicuramente preoccupanti, ma non anche di violenza di gravità e frequenza così elevate da giustificare il riconoscimento della protezione sussidiaria in quanto tali da costituire una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile” (cfr. inizio di pag. 5 della sentenza impugnata).

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 art. 8 della Convenzione E.D.U. e art. 1 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè la Corte di Appello avrebbe erroneamente denegato anche la concessione della tutela umanitaria invocata dal richiedente.

La censura è inammissibile, poichè il ricorrente si limita a contestare la sola prima parte del ragionamento svolto dal giudice di merito, e specificamente il punto in cui quest’ultimo aveva ritenuto che l’inattendibilità del racconto costituisse circostanza ostativa al riconoscimento della protezione umanitaria. In realtà, dopo tale iniziale affermazione – in sè oggettivamente erronea – il giudice nisseno ha compiuto il giudizio di bilanciamento delle condizioni di vita del richiedente, in Italia ed in Patria, concludendo per l’insussistenza dei presupposti per la concessione della tutela invocata. Tale giudizio non è attinto dalla censura, poichè il richiedente non indica alcun elemento che non sarebbe stato valutato, o sarebbe stato scorrettamente apprezzato, dal giudice di merito, la cui esatta considerazione avrebbe condotto ad una soluzione di segno diverso da quella in concreto adottata.

In definitiva, il ricorso va rigettato.

Nulla per le spese, in difetto di notificazione di controricorso da parte del Ministero intimato in questo giudizio di legittimità.

Poichè il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, va dichiarata la sussistenza, ai sensi del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dei presupposti processuali per l’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per la stessa impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, il 6 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA