Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14316 del 06/06/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 14316 Anno 2013
Presidente: AMOROSO GIOVANNI
Relatore: MANNA ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 11396-2008 proposto da:
COSTRUZIONI MONCADA S.R.L., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 5 presso lo studio
dell’avvocato LOFFREDA GIUSEPPE, (LEGANCE STUDIO
LEGALE
2013

ASSOCIATO),

rappresentata

e

difesa

dall’avvocato ENNE SILVANO, giusta delega in atti;
– ricorrente –

929

contro

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE

80078750587,

in

persona

del

legale

Data pubblicazione: 06/06/2013

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
avvocati CORETTI ANTONIETTA, CALIULO LUIGI, CORRERA
FABRIZIO, giusta delega in atti;

avverso la sentenza n. 197/2007 della CORTE D’APPELLO
di PALERMO, depositata il 26/04/2007 R.G.N. 1515/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/03/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO
MANNA;
udito l’Avvocato IACONO FRANCESCO per delega ENNE
SILVANO;
udito l’Avvocato D’ALOISIO CARLA per delega CORETTI
ANTONIETTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso per
l’inammissibilità, in subordine rigetto del ricorso.

– controricorrente

R.G. n. 11396/08
Ud. 14.3.13
Costruzioni Moncada S.r.l. c. INPS

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 26.4.07 la Corte d’appello di Palermo rigettava il
gravame interposto da Costruzioni Moncada S.r.l. contro la sentenza con cui il
Tribunale di Agrigento aveva negato il diritto della società a fruire di sgravi

contributivi triennali ai sensi dell’art. 3, commi 5 e 6, legge n. 448/98, non avendo
mantenuto l’incremento occupazionale per l’intero periodo agevolato.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre Costruzioni Moncada S.r.l. affidandosi a
due motivi.
L’INPS resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1- Con il primo motivo si lamenta violazione o falsa applicazione dell’art. 3,
commi 5 e 6, legge n. 448/98 e dell’art. 3 legge n. 604/66, per avere l’impugnata
sentenza considerato eventi prevedibili — e, in quanto tali, idonei a giustificare la
revoca degli sgravi ottenuti ai sensi del cit. art. 3 legge n. 448/98 — anche i
licenziamenti per chiusura cantiere o fine lavori, atteso che tali eventi di per sé non
comportano automaticamente il licenziamento (come da costante giurisprudenza),
ben potendo i lavoratori essere impiegati presso altri cantieri in virtù di ulteriori
appalti ottenuti, nel frattempo, dall’impresa. Il non essersene aggiudicati di nuovi
(malgrado la diligente partecipazione a gare indette da pubbliche amministrazioni)
costituisce, secondo la società ricorrente, evento imprevedibile.
Il motivo è infondato.
Premessa l’irrilevanza ai fini del decidere delle interpretazioni normative fornite
da circolari INPS (che fonti del diritto non sono), si tenga presente che la fine dei
lavori e la conseguente chiusura di un cantiere nel settore dell’edilizia sono eventi
del tutto fisiologici e, in quanto tali, prevedibili, trattandosi di attività che per loro
stessa natura importano la fissazione di una data di consegna dell’opera
commissionata.
Sostiene la società ricorrente che imprevedibile sarebbe, invece, la situazione di
esubero che si verifica allorquando non sia possibile, una volta ultimata una data
opera, dirottare il personale – in precedenza assunto – presso nuovi cantieri per la
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Ud. 14.3.13
Costruzioni Moncada S.r.l. c. INPS

realizzazione di ulteriori lavori che l’impresa (beneficiaria degli sgravi ex art. 3
legge n. 448/98) non sia riuscita ad acquisire malgrado la diligente partecipazione a
gare d’appalto.
Ma, in realtà, la mancanza di ulteriori commesse di lavoro, lungi dal potersi

considerare evento imprevedibile, rientra — invece — nel normale rischio d’impresa
proprio delle attività edili, che non hanno un ciclo continuo e ininterrotto, ma
dipendono dal numero e dall’importanza degli appalti stipulati dall’imprenditore
che aspira agli sgravi, a prescindere — come correttamente notato dall’impugnata
sentenza — dalla diligenza dimostrata nel cercare nuove occasioni di lavoro e/o dalla
necessità, in mancanza di esse, di ridurre il personale con licenziamenti per
giustificato motivo oggettivo ex art. 3 legge n. 604/66.
L’evento imprevedibile può ravvisarsi — invece — in un factum principis o in altra
circostanza eccezionale che, alterando il normale funzionamento del mercato,
pregiudichi le concrete possibilità di accedere a commesse di lavoro tali da
consentire di mantenere quell’incremento occupazionale cui è causalmente
collegato il diritto agli sgravi per cui è processo.
A ciò si aggiunga che considerare eventi imprevedibili le normali contingenti
oscillazioni delle condizioni di mercato e le conseguenti maggiori o minori
possibilità di assorbimento della manodopera finirebbe con il trasferire sull’ente
pubblico (INPS) e, in ultima analisi, sulla collettività una porzione (per la parte
corrispondente agli sgravi goduti) di quel rischio economico che, invece, è proprio
dell’attività imprenditoriale, il che è consentito soltanto in caso di espresse
previsioni legislative.

2- Con il secondo motivo, fatto valere in subordine rispetto al primo, si deduce
violazione o falsa applicazione degli artt. 3, commi 5 e 6, legge n. 448/98, 116, co.
8 lett. a), 10 e 15, legge n. 388/2000 e 3 legge n. 604/66, nella parte in cui la Corte
territoriale ha ritenuto applicabili nel caso di specie le somme aggiuntive (alias
sanzioni) pretese dall’INPS per omesso o ritardato pagamento dei contributi a causa
della revoca degli sgravi nonostante che tale omesso o ritardato pagamento fosse
conseguenza dell’interpretazione fornita da una circolare dello stesso istituto
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previdenziale che induceva a ritenere irrilevanti, ai fini della revoca degli sgravi,
licenziamenti dovuti ad eventi non prevedibili come quelli per chiusura cantiere o
fine lavori.

A parte il rilievo che delle circolari INPS la società ricorrente ha solo fornito una
personale interpretazione, valga l’assorbente considerazione che le somme
aggiuntive che il datore di lavoro è tenuto a versare in caso di omesso o tardivo
pagamento dei contributi o — il che è lo stesso — di sgravi indebitamente goduti non
sono altro che sanzioni civili, vale a dire conseguenze automatiche e legalmente
predeterminate dell’inadempimento o del ritardo, in funzione rafforzativa
dell’obbligazione contributiva cui ineriscono. In altre parole, pur nella loro
accessorietà, hanno la stessa natura giuridica dell’obbligazione principale (al punto
che ne seguono la sorte anche in ordine al regime prescrizionale: cfr., ex aliis, Cass.
22.2.12 n. 2620).
Per l’effetto, come le circolari INPS e le interpretazioni che di esse abbia dato la
società ricorrente non incidono sul debito principale (pagamento all’INPS di
contributi non versati a seguito di indebita percezione degli sgravi de quibus), così
non possono nemmeno influire sulle sanzioni civili.

3- In conclusione, il ricorso è da rigettarsi.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la
soccombenza.
P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a pagare le spese del giudizio di
legittimità, liquidate in euro 50,00 per esborsi e in euro 3.000,00 per compensi
professionali, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, in data 14.3.13.

Il motivo è infondato.

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