Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14315 del 28/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 28/06/2011, (ud. 07/06/2011, dep. 28/06/2011), n.14315

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – rel. Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 21955/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

COntro

M.G.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 25/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di TORINO del 16/05/08, depositata l’08/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIAIDA PERSICO;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIETRO GAETA.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“il relatore Cons. Dott. Mariaida Persico, letti gli atti depositati, osserva:

1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, fondato su duplice motivo, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 25/25/08, depositata il 16 maggio 2008, che rigettava l’appello da essa Agenzia proposto avverso la decisione di primo grado, con la quale era stato accolto il ricorso proposto da M.G.M. avverso il silenzio rifiuto su istanza di rimborso Irap per l’anno 1999. L’intimato non ha controdedotto.

2. Preliminarmente si rileva che la ricorrente ha provato di aver richiesto nei termini la notifica del proprio ricorso alla controparte, ma che non risulta ancora depositata la ricevuta di ricevimento dello stesso.

3. Il primo motivo, con il quale si censura un vizio di legge per violazione dell’art. 2697 c.c., sembra accompagnato da un quesito di diritto non formulato secondo il disposto dell’art. 366 bis c.p.c., come interpretato da questa Corte. La Commissione Tributaria Regionale, infatti, ha compiuto un esame analitico e dettagliato del Quadro Iq della dichiarazione Irap allegata dal contribuente: in base agli elementi negli stessi esposti, unitamente (come si legge nell’impugnata sentenza “all’assenza di altre spese (quali ad esempio quelle per personale e/o collaboratori)” è poi giunta alla conclusione dell’inesistenza dell’autonoma organizzazione.

3.1 In tale contesto il motivo in esame appare inammissibile, poichè, a fronte della sopra riportata ratio decidendi della sentenza impugnata, il quesito formulato si rivela del tutto inconferente, in quanto la risposta al medesimo, anche se positiva per la ricorrente, risulterebbe comunque irrilevante, per inidoneità a risolvere la questione decisa nella sentenza impugnata (Cass., Sez. un., n. 8466 e 11650 del 2008).

4. Con il secondo motivo viene denunciata l’insufficienza di motivazione in ordine alle risultanze finanziarie (costi, quote di ammortamento, beni strumentali, spese) dedotte dall’ Agenzia in sede di appello.

4.1 La censura appare infondata, tenuto conto che la parte, in sede di ricorso per cassazione, “ha l’onere di indicare in modo esaustivo le circostanze di fatto che potevano condurre, se adeguatamente considerate, ad una diversa decisione, in quanto il detto ricorso deve risultare autosufficiente e, quindi, contenere in sè tutti gli elementi che diano al Giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della decisione impugnata, non essendo sufficiente un generico rinvio agli atti ed alle risultanze processuali” (Cass. n. 849/2002, n. 2613/2001, n. 9558/1997).

4.2 Inoltre la deduzione del vizio di motivazione “deve evidenziare l’erroneità del risultato raggiunto dal Giudice del merito attraverso l’allegazione e la dimostrazione dell’inesistenza o dell’assoluta inadeguatezza dei dati che egli ha tenuto presenti ai fini della decisione, o delle regola giustificative (anche implicite) che da quei dati hanno condotto alla conclusione accolta, non potendo limitarsi alla mera contrapposizione di un risultato diverso sulla base dei medesimi dati, che si assume erroneamente valutati e di regole di giustificazione prospettate come più congrue” (Cass. n. 3994/2005, n. 20322/2005, n. 1170/2004).

4.3 La Commissione Tributaria Regionale, nel caso, ha ritenuto insussistenti gli elementi indice dell’autonoma organizzazione, nella considerazione che dalla documentazione in atti si evincesse l’inesistenza dell’autonoma organizzazione; e ciò ha fatto, con ragionamento, sul piano logico-formale corretto rispetto ai dati che ha riportato.

4.4 Le formulate doglianze prospettando una diversa interpretazione della realtà fattuale e dei dati, già acquisiti al processo e diversamente indicati (oltre che valutati) dalla CTR, sembrano porsi in contrasto con i richiamati principi.

5. Si ritiene, quindi, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., con il relativo rigetto, per manifesta infondatezza”.

Che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte; che è stata depositata memoria dall’Agenzia delle Entrate con la quale, genericamente, si assume la correttezza del quesito, con riferimento al primo motivo, e l’ammissibilità e fondatezza del secondo motivo;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato;

che non vi è materia di provvedimento sulle spese di lite, non essendosi l’intimato costituito.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2011

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