Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14315 del 13/07/2016


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Cassazione civile sez. lav., 13/07/2016, (ud. 28/04/2016, dep. 13/07/2016), n.14315

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27045/2013 proposto da:

B.C., c.f. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA SIMONE DE SAINT BON 89, presso lo studio dell’avvocato SILVIA

CANALI, rappresentata e difesa dall’avvocato ERNESTO GILIANI, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

ATCM S.P.A. ora SETA S.P.A., P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

A. DEPRETIS 86, presso lo studio dell’avvocato PIETRO CAVASOLA, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIGLIOLA IOTTI,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

C.E. E M. AUTOLINEE S.N.C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1038/2013 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 09/09/2013 R.G.N. 379/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/04/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE BRONZINI;

udito l’Avvocato BINI ANDREA per delega Avvocato GILIANI ERNESTO;

udito l’Avvocato IOTTI GIGLIOLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso

in subordine rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Modena con sentenza del 4.5.2009 rigettava la domanda proposta da B.C. (autista di autobus) di riconoscimento dell’interposizione fittizia del rapporto di lavoro intercorso con la C.E. e M. Autolinee s.n.c. sub concessionaria di un servizio di autolinee urbane in (OMISSIS) con conseguente costituzione del rapporto di lavoro con l’appaltatore ATCM spa (poi Seta spa). La Corte di appello di Bologna con sentenza del 11.9.2013 rigettava l’appello della lavoratrice. La Corte territoriale, ricostruite le modalita’ della sub-concessione, ivi compreso il contratto di comodato gratuito di 9 autobus di linea destinati all’effettuazione del servizio, osservava che la C. srl aveva provato di possedere una struttura autonoma da quella dell’appaltante ATCM con una propria autorimessa ed officina interna e di svolgere anche in ragione del 50% e con propri automezzi attivita’ distinte da quelle oggetto della concessionaria. Le modalita’ complessive dell’appalto, in certi casi stringenti, derivavano dalla legislazione statale e regionale e comunque non elidevano il rischio d’impresa in capo alla sub concessionaria. Il corrispettivo commisurato al chilometri effettuati copriva infatti una pluralita’ di fattori di produzione, non solo il costo del lavoro, ma anche le spese del carburante, dell’assicurazione, dei collaudi e controlli degli automezzi, i costi di locazione dell’officina e dell’autorimessa tec.: dunque non era un semplice sovraprezzo rispetto alle retribuzioni del conducenti ma scontava anche altre variabili produttive importanti per determinare ex post (quindi in termine di rischio d’impresa) la remunerativita’ dell’appalto. Il corrispettivo convenuto atteneva quindi ad un risultato apprezzabile in se’ in termini autonomi rispetto alle prestazioni di lavoro degli autisti. Non erano peraltro applicabili L. n. 1369 del 1960, artt. 1 e 3, posto che nella fattispecie si era In presenza di attivita’ di direzione, coordinamento e controllo di attivita’ autonome ed esterne e non di un appalto endoaziendale per lo svolgimento di funzioni intranee alla struttura aziendale dell’appaltante.

Per la cassazione di tale decisione propone ricorso la B.C. con due motivi corredati da memoria; resiste la Seta spa (gia’ ATMC spa) con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si allega la violazione o falsa applicazione della L. n. 1369 del 1970, art. 1, comma 3, per non aver ritenuto applicabile alla fattispecie la presunzione iuris e de iure di cui alla predetta norma ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, ovvero per omesso esame circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio. La Corte di appello aveva completamente trascurato il motivo concernente la violazione dell’art. 1, comma 3 e cioe’ l’impiego di macchine ed attrezzature fornite dall’appellante.

Il motivo appare inammissibile: parte ricorrente si duole del fatto che la Corte di appello non avrebbe ” speso nemmeno un rigo” in ordine alla dedotta violazione della L. n. 1369 del 1960, art. 1, comma 3, nonostante la formulazione di un motivo di impugnazione, fattispecie distinta da quella di cui all’art. 1, comma 1 della stessa legge. Ora il mancato esame di un motivo di appello o di una domanda riproposta in appello andava censurato come una violazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 e non come una violazione di legge o come “un omesso esame di un fatto” posto che la Corte di appello non puo’ aver violato una disposizione di legge che non ha applicato, ne’ l’omesso esame di una domanda rappresenta l’omesso esame di un “fatto”.

Con il secondo motivo si allega la violazione o falsa applicazione della L. n. 1369 del 1960, art. 1, comma 1, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per non avere ritenuto la sussistenza nel caso in esame della fattispecie vietata di cui alla suddetta norma nonostante che l’organizzazione e la direzione della prestazione fosse stata effettuata dalla ATMC. Il motivo appare parimenti inammissibile in quanto in realta’ si muovono censure di merito concernenti la motivazione della sentenza impugnata che ha gia’ valutato le modalita’ con cui si e’ realizzato il sub-appalto di cui e’ processo escludendo che si sia concretizzato in un mera intermediazione di mano d’opera. I poteri di controllo e di interferenza dell’appaltatore sono gia’ stati valutati dal Giudice di appello che ha sottolineato come derivassero dalla legge (statale e regionale) e che comunque l’appalto non sia stato privo di rischio di impresa non essendosi concretato in una mera fornitura di manodopera. Nel motivo si richiamano altre circostanze ed elementi che tuttavia il Giudice di appello ha ritenuto non rilevanti rispetto a quelli che confermavano la genuinita’ dell’ operazione economica. Si tratta di censure non coerenti con la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., applicabile ratione temporis (essendo la sentenza Impugnata stata depositata il 11.9.2013) non rilevando che si siano fatte valere violazioni di norme di diritto che in realta’ si sostanziano nella prospettazione di vizi motivazionali. Va ricordato sul punto l’orientamento di questa Corte che si condivide e cui si intende dare continuita’ secondo il quale “l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4. Il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisivita’”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per se’, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso In considerazione dal giudice, ancorche’ la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie” (Cass. SSUU n. 8053/2014). Il “fatto” (e cioe’ le modalita’ dell’appalto) di cui si discute e’ gia’, come detto, stato ampiamente esaminato dai Giudici di appello.

Si deve quindi dichiarare inammissibile il ricorso.

Le spese di lite nei confronti della parte costituite, liquidate come al dispositivo, seguono la soccombenza. Nulla nei confronti delle altre parti.

La Corte ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delericorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte:

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della parte intimata costituita delle spese del giudizio di legittimita’ che si liquidano in Euro 100,00 per esborsi, nonche’ in Euro 3.100,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed accessori come per legge. Nulla nel confronti della parte non costituita.

La Corte ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2016

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