Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14315 del 08/07/2020

Cassazione civile sez. II, 08/07/2020, (ud. 06/02/2020, dep. 08/07/2020), n.14315

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20863-2019 proposto da:

S.M.F., rappresentato e difeso dall’avvocato

ANTONINO NOVELLO e domiciliato presso la cancelleria della Corte di

Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 795/2018 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 20/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/02/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con provvedimento de 9.12.2015 a Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Siracusa respingeva l’istanza del ricorrente, volta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale od umanitaria, ritenendo non credibile la storia riferita dal richiedente ed insussistenti i presupposti per il riconoscimento dell’invocata tutela. Con ordinanza del 9.1.2017 il Tribunale di Caltanissetta respingeva il ricorso proposto dallo S. avverso il predetto provvedimento di rigetto. Interponeva appello l’odierno ricorrente e la Corte di Appello di Caltanissetta, con la sentenza oggi impugnata n. 795/2018, rigettava l’impugnazione.

Propone ricorso per la cassazione della decisione di rigetto S.M.F. affidandosi a due motivi.

Il Ministero dell’Interno, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè il giudice di merito avrebbe erroneamente escluso la sussistenza di una situazione di violenza indiscriminata nella sua regione di provenienza.

La censura è infondata. Ed invero il giudice di merito ha escluso la sussistenza, nel caso concreto, dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) sulla base delle informazioni desunte dal rapporto E.A.S.O. pubblicato ad agosto 2017 e dalla relazione I.G.C. del maggio 2016, che evidenziavano un calo del numero degli episodi di violenza verificatisi in (OMISSIS), ed in particolare nelle provincie del (OMISSIS) e del (OMISSIS). Secondo la Corte nissena detta fonte dimostra che solo nell’area meridionale della provincia del (OMISSIS) sono presenti reti militari ed estremisti in grado di programmare e condurre attentati terroristici, ma che ciò nonostante nell’area non sia ancora configurabile una condizione di violenza indiscriminata.

A tale ricostruzione il ricorrente contrappone una serie di fonti, tra cui anche le due richiamate dal giudice di merito, traendone informazioni di segno radicalmente opposto a quello indicato nella sentenza impugnata. Tuttavia le pur specifiche deduzioni contenute nel ricorso non superano il punto centrale dell’apprezzamento di merito della Corte di seconde cure, secondo la quale -in sostanza- si registra, nel (OMISSIS), la presenza di reti terroristiche in grado di preparare attentati, ma tale circostanza non ha ancora prodotto una condizione di generale insicurezza della zona. Indicativo è il passaggio motivazionale conclusivo, in cui a Corte di Appello afferma che “La situazione testè descritta profila l’esistenza di tensioni preoccupanti ma non anche di gravità e frequenza così elevate da giustificare il riconoscimento della protezione sussidiaria in quanto tali da costituire una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile” (cfr. fine di pag. 9).

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, art. 8 della Convenzione E.D.U. e art. 1 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè la Corte di Appello avrebbe erroneamente denegato anche la concessione della tutela umanitaria invocata dal richiedente.

La censura è inammissibile, poichè la Corte di Appello ha ritenuto, pur in presenza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato e quindi di un oggettivo profilo di radicamento del richiedente nel territorio, di escludere la sussistenza di ipotesi di vulnerabilità in caso di rimpatrio, valorizzando soprattutto il fatto che lo Shazhad avesse fatto ritorno in Patria, dopo la sua partenza, con regolare passaporto, il che escluderebbe “… uno sradicamento parimenti significativo dal territorio di origine”(cfr. pag.10 della sentenza). In tal modo la Corte nissena ha svolto il giudizio comparativo tra il livello di radicamento del richiedente la protezione, rispettivamente nel territorio ospitante ed in quello di origine, concludendo per l’assenza di profili di vulnerabilità tali da comprimere in modo significativo e rilevante i diritti umani del richiedente medesimo. Il ricorrente non attinge specificamente le modalità con cui il giudice di merito ha svolto il bilanciamento delle condizioni di vita del richiedente, in Italia ed in Patria, ma si è limitato a riproporre, come motivo sostanziale della sua integrazione in Italia, il tema dell’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Elemento, quest’ultimo, che tuttavia la Corte di merito aveva già considerato nell’ambito del giudizio di bilanciamento condotto in concreto.

In definitiva, il ricorso va rigettato.

Nulla per le spese, in difetto di svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero intimato in questo giudizio di legittimità.

Poichè il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, va dichiarata la sussistenza, ai sensi del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dei presupposti processuali per l’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per la stessa impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, il 6 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2020

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