Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14315 del 08/06/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 08/06/2017, (ud. 08/03/2017, dep.08/06/2017),  n. 14315

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. BALSTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. esposito Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3935-2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI,

rappresentata e difesa dall’avvocato GRANOZZI GAETANO, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

T.C.C., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA CESIRA FIORI 32, presso lo studio dell’avvocato ORAZIO

LICCIARDELLO, rappresentato e difeso dall’avvocato SALVATORE ASERO

MILAZZO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 13/2010 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 09/02/2010 R.G.N. 99/2008.

Fatto

RILEVATO

Che con sentenza depositata il 9 febbraio 2010, la Corte d’appello di Catania, in riforma della sentenza impugnata, rigettava l’eccezione di risoluzione per mutuo consenso del rapporto di lavoro instaurato dalla società Poste Italiane col T., con riferimento al contratto di lavoro a termine stipulato tra le parti il 1.3.2000, per esigenze eccezionali ex art. 8 del c.c.n.l. 1994 e successive integrazioni;

Che dichiarava l’illegittimità di tale contratto e l’esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato da tale data, condannando la società Poste al pagamento delle retribuzioni dalla costituzione in mora.

Che avverso tale sentenza propone ricorso la società Poste Italiane, affidato a cinque motivi, poi illustrati con memoria, cui resiste il T. con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1372 c.c., comma 2, per avere la corte di merito erroneamente disatteso l’eccezione di risoluzione del rapporto per mutuo consenso.

Esponeva la società che tale consenso può esprimersi anche per facta concludentia, nella specie da individuarsi nell’inerzia della parte per un apprezzabile lasso di tempo successivamente alla risoluzione del rapporto. Che il motivo è infondato, posto che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, al fine della dimostrazione della chiara e certa comune volontà delle parti di porre fine ad ogni rapporto lavorativo, non è di per sè sufficiente la mera inerzia del lavoratore (ex aliis, Cass. 11 marzo 2011 n. 5887), bensì la prova di precise e significative circostanze denotanti il disinteresse della parte alla prosecuzione del rapporto.

Che con il secondo ed il terzo motivo, la società Poste denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. e contraddittorietà della motivazione della corte territoriale circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, e cioè l’esistenza di un limite temporale di validità alle pattuizioni delle parti sociali L. n. 56 del 1987, ex art. 23 nonchè violazione, per lo stesso motivo, della L. n. 230 del 1962, artt. 1 e 2 oltre che della L. n. 56 del 1987, art. 23 oltre che degli accordi sindacali del 25 settembre 1997 e successivi. Che i motivi, esaminabili congiuntamente per connessione, sono infondati, avendo la sentenza impugnata -cui venne devoluta (e già presente in causa dal primo grado) la questione della validità del contratto a tempo determinato de quo, anche sotto il profilo del rispetto della L. n. 56 del 1987, art. 23 non ravvisandosi così alcuna violazione dell’art. 112 c.p.c. – ritenuto, in linea con la giurisprudenza di questa Corte e dell’autonomia negoziale collettiva, che tali pattuizioni contenessero un preciso limite temporale di validità, da individuarsi al 30 aprile 1998 (ex plurimis, Cass. 9 giugno 2006 n. 13458, Cass. 20 gennaio 2006 n.1074, Cass. 3 febbraio 2006 n. 2345, Cass. 2 marzo 2006 n. 4603).

Che con il quarto ed il quinto motivo la società Poste denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1206, 1207, 1219, 1227, 2094 e 2099 c.c., nonchè vizio di contraddittorietà della motivazione per avere la corte territoriale ritenuto spettare al lavoratore una somma pari alle retribuzioni maturate, pur in assenza di prestazione lavorativa e di idonea costituzione in mora, senza valutare comunque l’eventuale aliunde perceptum ed il duty of minimize.

Che le S.U. di questa Corte, con sentenza n. 21691/2016, hanno enunciato il seguente principio di diritto: l’art. 360, n. 3, deve essere interpretato nel senso che la violazione di norme di diritto può concernere anche disposizioni emanate dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, qualora siano applicabili al rapporto dedotto in giudizio perchè dotate di efficacia retroattiva; in tal caso è ammissibile il ricorso per cassazione per violazione di legge sopravvenuta, salvo l’eventuale formarsi di giudicato interno; ne discende che, non essendosi nella specie formato alcun giudicato sul punto, la questione delle conseguenze economiche derivanti dall’accertata nullità del termine apposto ai contratti di lavoro stipulati dalla società Poste deve essere risolto alla luce dello ius superveniens, applicabile anche ai giudizi in corso, costituito dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, alla luce dei parametri ivi previsti.

Che la sentenza impugnata deve dunque sul punto cassarsi, con rinvio ad altro giudice, in dispositivo indicato, ai fini della determinazione in concreto dell’indennità spettante al lavoratore, per il periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento che ha ordinato la ricostituzione del rapporto (cfr. Cass. n. 14461/15), con interesssi e rivalutazione da calcolarsi dalla data della sentenza dichiarativa dell’illegittimità del termine (Cass. n. 3062/16), oltre che per la regolamentazione delle spese di lite, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie i motivi di ricorso concernenti l’applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32 e rigetta i restanti; cassa la sentenza impugnata in ordine alle censure accolte e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 8 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA