Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14315 del 06/06/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 14315 Anno 2013
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: NAPOLETANO GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso 9932-2009 proposto da:
FORZANO GIUSEPPINA FRZGPP38L70Z118T,(vedova DI MANAGO’
Avv. PIETRO), MANAGO’ FRANCESCA M. MNGFNC66A46C351Y,
MANAGO’ ALVARO M. MNGLRM63E22C351V,(nella qualità di
eredi di MANAGO’ Avv. PIETRO), PALUMBO VINCENZO,
PAPPALARDO PASQUALE PPPPQL48A01G371N, LIOTTA SALVATORE
2013
746

LTTSVT6OSO7C351M, PASSANISI EMANUELE PSSMNL52P70C531M,
CURRAO GIUSEPPE CRRGPP59S27A056Y, VITALE ANTONIO
VTLNNA48B08C351R, CESARO’ SEBASTIANO CSRSST52B03E017V,
BARBAGALLO ANTONINO BRBNNN48R06G371T, PALUMBO VINCENZO
PLMVCN53R18G371F, RUSSO ANGELO RSSNGL62R29G273U,,tutti

Data pubblicazione: 06/06/2013

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GERMANICO 66,
presso lo studio dell’avvocato CONSOLI XIBILIA
FRANCESCO, rappresentati e difesi dagli avvocati
CURRAO GIUSEPPE, VITALE ANTONIO, giusta delega in
atti;

contro

REGIONE SICILIA, in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in
ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, 12;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 334/2008 della CORTE D’APPELLO
di CATANIA, depositata il 12/04/2008 R.G.N. 1194/2002;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 27/02/2013 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
NAPOLETANO;
udito l’Avvocato VITALE ANTONIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

0

e

– ricorrenti –

RG 9932-09

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Catania, su impugnazione della Regione
Siciliana, nel riformare la sentenza di primo grado, con la quale era

Siciliana, dall’Assessorato alla Presidenza e dall’Assessorato agli
enti locali avverso i decreti ingiuntivi emessi in favore delle parti
private in epigrafel aventi ad oggetto la condanna dei predetti
opponenti al pagamento dell’indennità di carica per l’attività
prestata quali ex componenti del CORECO per il periodo successivo
dicembre 2000, rigettava la domanda di questi ultimi.

La Corte territoriale, per quello che interessa in questa sede,
rilevava che il CORECO, a partire dal 31 dicembre 1999 aveva cessato
di esistere per effetto della soppressione di cui alla L.R. n.17 del
1999.

Né, secondo la Corte del merito, trovavano
disposizioni in tema di prorogatio

applicazione le

presupponendo queste l’esistenza

dell’organo.

D’altro canto, osservava la predetta Corte, alcuna rilevanza poteva
avere la circostanza che i componenti della CORECO avessero
continuato a svolgere le loro funzioni in ragione della nullità per
assoluto difetto di attribuzioni degli atti posti in essere.

stata rigettata l’opposizione proposta dalla Presidenza della Regione

Nemmeno vi era spazio, sottolineava, infine, la Corte di Appello,, per
giustificare i reclamati compensi a titolo di prestazioni rese da
funzionario di fatto ovvero per l’operatività della norma di cui art.
2041 cc difettando un’utilità effettiva stante la nullità degli atti

Avverso questa sentenza gli

ex

componenti del CORECO, indicati in

epigrafe, ricorrono in cassazione sulla base di otto censure,
illustrate da memoria.

Resiste con controricorso la Regione Sicilia.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti, deducendo violazione degli artt. 75
e 132. 2 ° comma, cpc per vizi della motivazione, chiedono,

ex art. 366

bis cpc,”se la Regione Siciliana può considerarsi Ente esponenziale
ed assorbente delle funzioni amministrative ed esecutive affidate, in
forza dell’art. 20 Statuto Reg. Si., al Presidente della regione ed ai
singoli assessori. Ed in conseguenza : a) si il rapporto processuale
costituitosi in primo grado nei confronti della Presidenza della
Regione Siciliana, dell’Assessorato della Presidenza e
dell’Assessorato agli Enti Locali possa, poi, in appello essere
proseguito dalla Regine Siciliana, quale Ente esponenziale che assorbe
in sé la capacità processuale e la legittimazione attiva dei
responsabili dei singoli rami dell’Amministrazione regionale: b) se
possa essere ammissibile e/o procedibile un appello proposto da
soggetto ( la Regione Siciliana) estraneo al rapporto processuale così

posti in essere.

come costituitosi nel corso del giudizio di primo grado e tenuto conto
che la sentenza, che ha definito il giudizio di primo grado, è stata
notificata mediante consegna di una copia per ciascuna delle
Amministrazioni presenti in giudizio ( omissis)”.

Con il secondo motivo i ricorrenti, allegando violazione dell’art. 331
cpc, pongono,

ex art. 366 bis cpc cit., il seguente quesito:”se nel

processo con pluralità di soggetti opponenti generato da un unico ed
omogeneo rapporto sostanziale e processuale delle parti opposte,
l’appello proposto da uno dei soggetti pubblici intimati e poi
opponenti (Presidente della Regione) non debba necessariamente essere
integrato nei confronti degli altri soggetti intimati (

omissis)

processualmente presenti nel corso del giudizio di primo grado e se
può ritenersi legittima oppure del tutto nulla la sentenza pronunciata
dal Giudice d’appello senza integrare il contraddittorio nei confronti
delle altre parti assenti”.

Con la terza censura i ricorrenti, denunciando erronea interpretazione
della LR n.17 del 1999 in riferimento a quanto disposto dall’art. 139
Cost. e violazione dell’art. 130 Cost., formulano il seguente
interpello: “se alla data del 31.12.199, nella vigenza dell’art. 130
Cost., dell’art. 15 Statuto Reg.Sic. e della L.R. 44 del 1991,
istitutiva dei Comitati di Controllo e della funzione di Controllo ,
sia possibile interpretare l’art.1 della L.R. 17 del 1999 nel senso
che la detta norma abbia voluto disporre la cessazione, per
intervenuta decadenza, degli Organi di Controllo e non, invece, nel
senso, tenuto conto anche del dato letterale contenuto nella stessa

norma la quale con l’inciso nelle more della riforma del sistema dei
•t=

controlli ha manifestato l’intento di voler riformare, e non
sopprimere, il sistema di controlli e con l’espressione in carica si è
voluta riferire ai soli componenti e non anche agli Organi, di
prevedere soltanto una diversa durata del mandato per i componenti

dall’art. 3 L.K. 44/1991″.

Con la quarta critica i ricorrenti, allegando violazione della L. n.
k44 del 1994, della L.R. n. 22 del 1995, dell’art. 130 Cost. e
dell’art. 15 Statuto della Regione Siciliana, formulano il seguente
quesito:”se tenuto conto del disposto di cui al D.L.293/94 convertito
in L. 444/94, recepito in Sicilia con la L.R. 22 del 1995, lo spirare
del termine fissato per il mandato di componenti di organi di
rilevanza costituzionale o, in Sicilia, di nomina assembleare
determini la decadenza dei componenti oppure soltanto l’obbligo per
l’Organo preposto ( Assemblea regionale) di provvedere alla loro
sostituzione”.

Con la quinta censura i ricorrenti, assumendo violazione della L.n.44
del 1991, dell’art. 15 delle preleggi e falsa o erronea
interpretazione della L.R. n. 17 del 199, violazione dell’art. 130
Cost. e degli artt. 134, prima parte e 136 l ° comma e del principio
costituzionale di cui alla sentenza n.1/1956, chiedono, ex art. 366
bis cpc cit., “se, tenuto conto del disposto di cui all’art. 15
preleggi, del tenore letterale della nuova legge e dei diversi
contenuti delle leggi che si sono succedute nel tempo, la L.R. 17 del

allora in carica rispetto alla normale durata del mandato prevista

1999, interpretata in maniera conforme al disposto di cui all’art. 130
Cost.. allora in vigore, possa avere abrogato, espressamente o
implicitamente, la L.R. 44 del 1991″.

Con la sesta critica i ricorrenti, prospettando violazione del

all’art. 97 Cost. e del principio della tutela dell’affidamento del
terzo nonché vizio della motivazione,formulano, ex art. 366 bis cpc,
il seguente quesito:”dica la Suprema Corte di Cassazione, tenuto conto
dell’attività amministrativa espletata tra il 1 0 .1.2000 ed il
30.6.2001 e degli atti amministrativi adottati, alcuni anche di
annullamento (non impugnati), e che, comunque, hanno prodotto i loro
effetti, tenuto conto altresì del principio di conservazione degli
atti e di tutela dei terzi, tenuto che per espressa volontà della
Giunta Regionale gli Organi di Controllo sono stati soppressi soltanto
con deliberazione n.65 del 6 marzo 2003, se ai componenti del Comitato
Regionale di Controllo, Sezione di Catania, non possa applicarsi la
disciplina di carattere generale del funzionario di fatto con
conseguente obbligo per l’Amministratore regionale(

omissis)

di

corrispondere loro i compensi previsti per legge”.

Con il settimo motivo i ricorrenti, deducendo violazione dell’art.
2041ece vizio di motivazione,chiedono, ex art. 366 bis cpc cit, ” se,
tenuto conto dell’attività di controllo e di consulenza espletata dai
componenti del Co.Re.Co di Catania, dal 1 0 .1.2000 al 30.6.2001, in
favore degli Enti Locali ed a richiesta degli stessi, i compensi,
nella misura prevista dalla legge, non debbano comunque essere

principio di conservazione degli atti e di buon andamento di cui

corrisposti in favore degli odierni ricorrenti quantomeno a titolo di
arricchimento senza giusta causa ex art. 2041 cc, tenuto conto
dell’utilità conseguita dagli Enti che hanno richiesto il controllo o
la consulenza e del depauperamento di tempo e di risorse professionali

Con l’ottava critica i ricorrenti allegando difetto di motivazione,
motivazione illogica, contraddittoria e manifestamente irragionevole,
chiedono:l.”se può ritenersi coerente con la logica giuridica
affermare, come ha fatto la sentenza oggi impugnata,che una
legge ordinaria possa essere interpretata soltanto alla luce di
un’altra norma di legge costituzionale entrata in vigore più di due
anni dopo, non precisando come si sarebbe dovuta interpretare la
stessa legge

netkt

more dell’entrata in vigore della legge

successiva”;2.” Se possa ritenersi sufficiente la motivazione della
sentenza impugnata nella parte in cui su una questione essenziale per
la definizione del giudizio ( la vigenza o meno della L.R. 44 del
1991)nulla ha dedotto”.

Il primo motivo del ricorso è infondato.

Risulta dalla sentenza impugnata, e non

vi è contestazione in

proposito, che l’opposizione avverso i decreti ingiuntivi, che hanno
dato origine alla presente causa, sono stati opposti dalla Presidenza
della Regione Siciliana, dall’Assessorato alla Presidenza e
dall’Assessorato agli enti locali, mentre l’appello è stato proposto
dalla Regione Siciliana, in persona del Presidente p.t.

subito dagli odierni ricorrenti”.

In proposito devesi rilevare che poiché

è regula iuris il principio

secondo il quale la qualità di parte legittimata a proporre appello o
ricorso per cassazione, come a resistervi, spetta ai soggetti che
abbiano formalmente assunto la veste di parte nel previo giudizio di
merito ( per tutte V., da ultimo, Cass. 16 gennaio 2012 n.

non può ritenersi proposto da soggetto diverso da quello che è stato
parte nel giudizio di primo grado atteso che la Presidenza della
Regione Siciliana costituisce organo che esplica le attribuzioni del
Presidente della Regione ( art. 7 della citata Legge Regione Sicilia
n. 28 del 1962).
D’altro canto alla stregua della normativa regolante il caso di specie
( artt. 3 e 7 della citata Legge Regione Sicilia n. 28 del 1962) non
può escludersi che al Presidente della Regione Sicilia sia
riconosciuta una generale legittimazione agire.
Questa Corte del resto ha già rimarcato, relativamente ad
fattispecie in cui si discuteva

una

appunto – della legittimazione

attiva della Regione Sicilia che eventuali

improprietà della

costituzione della Regione in parola possono essere superate facendo
riferimento alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui,
relativamente allo Stato, la ripartizione in diversi rami
amministrativi rileva dal punto di vista della legittimazione passiva,
come onere per i terzi di esatta individuazione, ma non sotto il
profilo della legittimazione attiva, sempreché l’Amministrazione sia
costituita – come nella specie – a mezzo dell’Avvocatura dello Stato

520)l’appello della Regione Siciliana in persona del Presidente p.t.,

(Cfr.

Cass.

9 giugno

1978

n.2905).

E’

ben vero

che

tale

giurisprudenza non può essere trasferita de plano nel caso in esame,
stante la peculiarità dell’apparato amministrativo della Regione
siciliana, ma certo fornisce uno spunto decisivo nella parte in cui
valorizza il momento unificante rappresentato dalla costituzione, in

specie costituitasi, esprima una funzione di patrocinio potenzialmente
riferibile a ciascuna delle articolazioni amministrative regionali non
può non rendere superata la improprietà della indicazione del soggetto
che agisce ( Così Cass.23 febbraio 1995 n. 2080).
Nel merito il ricorso, alla luce di specifico precedente di legittimità
(Cass.20 settembre 2012 n. 15862), cui in questa sede va data continuità
giuridica, è infondato.

Innanzitutto non può non ribadirsi che l’adozione della legge n. 17 del
1999 e la contestuale soppressione del Co.re.co . non è altro – alla
stregua del R.D.Lgs. 15.05.46 n. 455 (conv. in legge costituzionale
26.02.48 n. 2), recante lo Statuto regionale secondo cui “…spetta alla
Regione la legislazione esclusiva e l’esecuzione diretta in materia di
circoscrizione, ordinamento e controllo degli enti locali” (art. 15, c. 3)
– che espressione dell’autonomia del legislatore che ha ritenuto di
sopprimere questo strumento per articolare in modo diverso i controlli
sugli enti locali.
Conferma la volontà dell’esercizio di tale autonomia la disposizione di
cui all’art. l della legge regionale n. 17 del 1999, che lascia nelle sua
funzione il CORECO “nelle more della riforma del sistema del controlli”
8

e

ogni caso, dell’Avvocatura dello Stato. Il fatto che questa, nella

comunque, fino al 31.12.99. Né tale inciso, può essere interpretato contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti – in riferimento alla
coeva iniziativa di revisione dell’assetto costituzionale delle regioni a
statuto ordinario, sfociata nella legge costituzionale 18.10.01 n. 3
(abrogativa, tra l’altro, dell’art. 130 della Costituzione, il quale

esercitati da un “organo della regione” e non riferibile ad una Regione a
statuto speciale quale la Sicilia), ma costituisce un richiamo
all’iniziativa intrapresa in sede regionale per rivedere tutta la materia
dei controlli.
Non è, quindi, congruo, come sottolineato nella citata sentenza di questa
Corte, ritenere che l’art. 1 della legge regionale n. 17 del 1999 sia da
interpretarsi nel senso che alla data del 31.12.99 sarebbero cessati gli
incarichi conferiti ai singoli componenti e non anche il CORECO. La norma
posta alla base di tale prospettazione è, difatti, l’abrogato art. 130
della Costituzione, la quale, però, era norma applicabile solo alle
regioni a statuto ordinario e non anche alla Sicilia, che in base
all’art. 15, c. 3 del suo Statuto è dotata di autonoma potestà
legislativa in materia di controlli sugli enti locali.

E’, pertanto, corretta la sentenza impugnata in punto d’interpretazione
della denunciata normativa che regola il caso di specie.
Circa, infine, l’invocata corresponsione

dei compensi, quantomeno, a

titolo di arricchimento senza giusta causa ex art. 2014 cc, di cui alla
sesta censura, vi è di contro il fondante rilievo, rimarcato anche dalla
Corte del merito, dell’impossibilità di configurare un effettiva utilità a
9

prevedeva che i controlli di legittimità sugli enti locali fossero

vantaggio dell’Ente pubblico atteso che si tratta di attività posta in
essere da organo non più giuridicamente esistente in quanto, come innanzi
rimarcato,legislativamente soppresso con conseguente non utilizzabilità e
giuridica irrilevanza (inesistenza) degli atti da esso promanante.
Il ricorso, in conclusione, va rigettato rimanendo nelle esposte

Le spese del giudizio di legittimità, in favore della parte resistente,
seguono la soccombenza.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro,
alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in e

3.500,00 per

compensi, oltre le spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27 febbraio 2013
Il Presidente est.

considerazioni assorbite tutte le ulteriori deduzioni e critiche.

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