Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14314 del 28/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 28/06/2011, (ud. 07/06/2011, dep. 28/06/2011), n.14314

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – rel. Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 21731/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

AGRIPROGET STUDIO TECNICO ASSOCIATO DI DI FUCCIO GIUSEPPE &

D’EGIDIO

GIOVANNI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 52/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di POTENZA del 19/02/08, depositata il 15/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIAIDA PERSICO;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIETRO GAETA.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc, civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“Il relatore Cons. Dott. Mariaida Persico, letti gli atti depositati, osserva:

1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, fondato su motivo unico, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicata n. 52/2/08, depositata il 15 settembre 2008, che, per quanto qui interessa, rigettava l’appello da essa Agenzia proposto avverso la decisione di primo grado, con la quale era stato accolto il ricorso proposto da Agriproget, studio tecnico associato di Di Fuccio Giuseppe e D’Egidio Giovanni avverso il silenzio rifiuto su istanza di rimborso Irap per gli anni 2001 e 2002. L’intimato non ha controdedotto.

2. Preliminarmente si rileva che la ricorrente ha provato di aver richiesto nei termini la notifica del proprio ricorso alla controparte, ma che non risulta ancora depositata la ricevuta di ricevimento dello stesso (Cass., Sez. Un., n. 627 del 2008).

3. Con il motivo unico, accompagnato da quesito di diritto idoneamente formulato ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., la ricorrente censura, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3, 4, 8, per avere la C.T.R. ritenuto che non sussista autonoma organizzazione là dove l’organizzazione non sia indipendente rispetto al professionista ma consista solo in un mezzo per ampliarne la potenzialità produttiva.

3.1 Alla formulata censura può rispondersi con il richiamo a quanto enunciato dalla Corte di Cassazione in pregresse condivise pronunce, nelle quali si è affermato il principio secondo cui “a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo è escluso dall’applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata; il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle condizioni sopraelencate” (Cass. n. 3680/2007, 3678/2007, n. 3676/2007, n. 3672/2007).

3.2 Può altresì essere richiamato quello che ad oggi può ritenersi un assolutamente prevalente orientamento giurisprudenziale (Cass. n. 22781 del 2009; n. 24058 del 2009) secondo cui “L’esercizio in forma associata di una professione liberale è circostanza di per sè idonea a far presumere l’esistenza di una autonoma organizzazione di strutture e mezzi, ancorchè non di particolare onere economico, nonchè dell’intento di avvalersi della reciproca collaborazione e competenze, ovvero della sostituibilità nell’espletamento di alcune incombenze, sì da potersi ritenere che il reddito prodotto non sia frutto esclusivamente della professionalità di ciascun componente dello studio. Ne consegue che legittimamente il reddito dello studio associato viene assoggettato all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), a meno che il contribuente non dimostri che tale reddito è derivato dal solo lavoro professionale dei singoli associati”.

4. La Commissione Tributaria Regionale, nel caso, ha assunto che per “autonoma organizzazione” debba intendersi la “capacità di perpetrare l’attività produttiva anche in assenza del professionista titolare dello studio” e tanto appare in evidente contrasto con i principi di diritto sopra riportati.

5. Si ritiene, quindi, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., con il relativo accoglimento per manifesta fondatezza”.

Che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte; che è stata depositata, con memoria presentata dall’Agenzia, le ricevute del ricevimento della notificazione del ricorso, peraltro già depositate;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, va accolto il ricorso e va, pertanto, cassata la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della C.T.R. della Basilicata, che provvedere ad applicare i principi di cui sopra, oltre che a regolamentare le spese di lite.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Basilicata.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2011

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