Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14314 del 15/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 15/06/2010, (ud. 24/03/2009, dep. 15/06/2010), n.14314

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.A. e E.F., nelle rispettive qualità di ex

Presidente del Consiglio di amministrazione e di ex Amministratore

della s.r.l. Pollo Doc M.M. dichiarata fallita, elettivamente

domiciliati in Roma, via Fasana 21 presso lo studio dell’avvocato

Sielo Stefania, rappresentata e difesa dall’avv.to Caputo Marcello,

per procura speciale in margine al ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate;

– intimata –

avverso la decisione n. 78/17/07 della Commissione tributaria

regionale di Napoli, emessa il 20 aprile 2007, depositata il 3

maggio 2007;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24 marzo 2010 dal Consigliere Dott. BISOGNI Giacinto;

rilevato che in data è stata depositata relazione che qui si

riporta:

Il relatore cons. Dott. BISOGNI Giacinto, letti gli atti depositati.

 

Fatto

OSSERVA

1. La controversia ha per oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento, notificato agli ex legali rappresentanti della srl Pollo Doc MM, dichiarata fallita, S.A. e E.F., e impugnato da questi ultimi con due distinti ricorsi. L’Agenzia delle Entrate di Napoli, a seguito di una richiesta di rimborso dell’IVA a credito per l’anno 2001 notificava alla curatela richiedente un questionario da compilare e chiedeva l’esibizione del libro inventario per gli anni dal 1996 alla dichiarazione di fallimento quindi, non avendo la curatela fallimentare ottemperato a tali richieste, l’Agenzia rettificava la dichiarazione Unico Società per il 1998, rideterminando il reddito e richiedendo il pagamento di maggiori somme a titolo di IVA, IRPEG e ILOR, oltre sanzioni e interessi;

2. La C. T. P. di Napoli riuniva i due ricorsi e li accoglieva. La C.T.R. ha accolto l’appello dell’Amministrazione finanziaria ritenendo fondata l’eccezione di carenza di interesse all’impugnazione degli avvisi di accertamento da parte dei due ricorrenti e ha rilevato altresì il difetto di giurisdizione del giudice tributario quanto alla richiesta di risarcimento ex art. 96 c.p.c. perchè basata sulla dedotta illegittimità della notifica degli avvisi di accertamento e quindi su un fatto estraneo alla condotta processuale;

3. Ricorrono per cassazione S.A. e E.F. con sei motivi di impugnazione. Non svolge difese l’Amministrazione finanziaria;

Ritiene che:

1. i primi tre motivi di impugnazione non siano fondati in quanto la CTP si era implicitamente pronunciata sull’interesse dei ricorrenti all’impugnazione rilevando l’assenza di responsabilità nei confronti del fisco dei due ex amministratori. Il quarto motivo, strettamente connesso al quinto, è invece manifestamente fondato perchè, a seguito della notifica dell’accertamento, non si poteva escludere un’azione diretta alla riscossione da parte dell’Amministrazione finanziaria nei confronti di S. ed E.;

2. sussistono i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per l’accoglimento dei due motivi del ricorso sopra indicati restando assorbito il sesto;

ritenuto che tale relazione è solo parzialmente condivisa dal Collegio e che va rilevato quanto segue sulla base degli atti conoscibili dalla Corte:

la sentenza di primo grado ha escluso la responsabilità dei due amministratori, in relazione alla risposta al questionario e alla presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno 1997, e ha accolto la loro domanda di condanna dell’Amministrazione ex art. 96 c.p.c. la C.T.R. si è pronunciata sull’interesse del S. e di E. ad impugnare gli avvisi di accertamento ed è pervenuta alla conclusione per cui tale interesse era carente, con conseguente inammissibilità del ricorso di primo grado. In ordine a tale pronuncia parte ricorrente rileva come la C.T.R. non abbia tenuto conto dell’eccezione di novità sollevata nei confronti della censura di violazione degli artt. 81 e 100 c.p.c.;

l’appello ha avuto inoltre come oggetto la responsabilità aggravata ed è stato accolto con riferimento a due motivazioni il difetto di giurisdizione in merito alla responsabilità dell’amministrazione per la emissione degli avvisi di accertamento e la mancata prova del danno ai fini dell’art. 96 c.p.c.;

il primo e secondo motivo sono improcedibili per mancata produzione degli atti su cui si fondano l’appello e la memoria di primo grado dell’Amministrazione;

il terzo motivo è infondato in quanto la sentenza non ha violato il giudicato sull’assenza di responsabilità degli amministratori, nè doveva pronunciarsi sul punto per non essere stata la questione devoluta in appello;

il quarto e quinto motivo sono infondati perchè la legittimazione degli amministratori in ordine alla impugnazione degli avvisi di accertamento viene meno logicamente a seguito dell’accertamento dell’esclusione della responsabilità per ragioni temporali e di intervenuta dichiarazione di fallimento della società, accertamento sul quale si è formato il giudicato e sul quale la C.T.R. anche in relazione alla posizione dell’amministrazione che ha affermato di aver notificato gli avvisi agli ex amministratori per mera conoscenza;

il sesto motivo censura la sentenza per violazione dell’art. 96 c.p.c. ma in realtà con esso i ricorrenti si dolgono dell’interpretazione e qualificazione della propria domanda di responsabilità da parte della C.T.R., come responsabilità per l’emanazione nei loro confronti di avvisi di accertamento, una qualificazione che comporta il difetto di giurisdizione del giudice tributario. Peraltro la C.T.R. ha reso una doppia motivazione affermando che anche a voler ritenere applicabile l’art. 96 c.p.c. la domanda risulterebbe infondata per mancato assolvimento dell’onere probatorio circa la ricorrenza di un concreto pregiudizio economico subito. Questa motivazione non è stata impugnata dai ricorrenti;

ritenuto che pertanto il ricorso va respinto senza alcuna statuizione sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese processuali del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2010

 

 

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