Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14314 del 06/06/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 14314 Anno 2013
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: GARRI FABRIZIA

SENTENZA

sul ricorso 25445-2008 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 190, presso l’ AREA
LEGALE TERRITORIALE DI ROMA DI POSTE ITALIANE,
rappresentata e difesa dagli avvocati URSINO ANNA

KCA
2013

MARIA e LUCIO AGOSTINO MARIO, giusta delega in atti;
– ricorrente –

439

contro

MACHERELLI ADRIANA mchdrn58155h901c, già elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA G. BETTOLO 22, presso lo

Data pubblicazione: 06/06/2013

studio dell’avvocato BELLOTTI GIORGIO (deceduto), che
la rappresenta e difende giusta in atti e da ultimo
domiciliata presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA
DI CASSAZIONE;
– controri corrente –

di FIRENZE, depositata il 23/10/2007 r.g.n. 1301/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 06/02/2013 dal Consigliere Dott. FABRIZIA
GARRI;
udito l’Avvocato AIAZZI ROBERTA per delega LUCIO
AGOSTINO MARIO HYERACI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIULIO ROMANO, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

avverso la sentenza n. 1141/2007 della CORTE D’APPELLO

Con sentenza depositata il 23 ottobre 2007, la Corte d’appello di Firenze ha respinto l’appello proposto
dal Poste Italiane s.p.a. avverso la sentenza in data 27.5.2005 n. 630, con la quale il Tribunale di Firenze,
adito quale giudice del lavoro confronti dalla dipendente Adriana Macherelli, aveva dichiarato il diritto
della lavoratrice ad essere scrutinata ai fini dell’eventuale attribuzione della PED (Posizione Economica
Differenziata) con decorrenza dal 1^ luglio 1997, ai sensi di un accordo sindacale aziendale e della
direttiva n. 30 del 1998 emanata dalla società, diritto negatole sulla base dell’assunto che dal 3.3.1998
ella era stata comandata presso la sede del TAR della Toscana, nei cui ruoli era stata poi trasferita dal
1.1.2001, e che tale situazione di comando sarebbe ostativa al riconoscimento del beneficio economico
rivendicato.
La Corte territoriale ha ritenuto che la limitazione contenuta della direttiva n. 30 del 15 luglio 1998 della
società per cui il personale comandato non deve ritenersi destinatario della PED non trovasse
applicazione nel caso in esame, in quanto:
– la ricorrente avrebbe maturato il diritto ad essere scrutinata per la PED decorrente dal 1^ luglio 1997,
quindi evidentemente sulla base della valutazione della professionalità acquisita fmo a tale data;
per cui la successiva situazione di comando, decorrente dal 3 marzo, doveva ritenersi influente sul piano
considerato;
– anche il comando del 1998 era successivo al 1^ gennaio del medesimo anno, data di decorrenza del
secondo gruppo di P.E.D. contrattualmente convenuto;
– infine, e comunque, la disposizione che escludeva il personale comandato presso altri enti
dall’attribuzione della PED costituirebbe, secondo la Corte territoriale, una iniziativa unilaterale della
società, non concordata coi sindacati, con i quali era stato stipulato l’accordo per l’istituzione della PED
senza che l’erogazione fosse condizionata dall’effettivo servizio presso la datrice, con esclusione delle
posizioni di comando.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la società, affidandolo a due articolati motivi.
Resiste alle domande la Macherelli, con un proprio rituale controricorso.
Successivamente, con memoria recante delega a margine, si è costituito un nuovo difensore in
sostituzione dell’originario deceduto.

Motivi della decisione
Preliminarmente va dichiarata la nullità della procura rilasciata all’avv. Giancarlo Penzavalli margine
della nota depositata il 27 gennaio 2011.
L’art. 83 comma 3 c.p.c, nel testo novelLato dall’art. 45 della L. 18 giugno 2009 n. 69, non trova
applicazione al caso in esame poiché, come disposto dall’art. 58 comma 1 della stessa legge tale
disposizione si applica ai giudizi instaurati (iniziati in primo grado) dopo l’entrata in vigore della L. n.
69/2009.
Pertanto alla fattispecie in esame trova applicazione l’art. 83 c.p.c., nel testo anteriore alla suddetta
modifica, secondo cui nel giudizio di cassazione la procura speciale non può essere rilasciata a margine
o in calce di atti diversi dal ricorso o dal controricorso, poiché l’art. 83 c.p.c., comma 3, nell’elencare gli

r.g. 24455/2008

F.Garri

Svolgimento del processo

atti in margine o in calce ai quali può essere apposta la procura speciale, indica, con riferimento al
giudizio di cassazione, soltanto quelli dalla norma indicati (ricorso o controricorso).

Con due motivi di ricorso la società deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1363 e 1366 c.c.
in relazione all’art. 40 del cali 26.11.1994 ed all’art. 4 dell’accordo integrativo al cm]. 26.11.1994 — parte
economica ed alla circolare n. 30 del 1998 in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. e chiede alla
Corte di accertare se “i criteri di applicazione delle p.ed . (applicazione solo al personale in servizio al
30.6.1998, esclusione del personale comandato) sono criteri di fonte negoziale collettiva in quanto
l’espressione delle finalità sottese all’istituto della PED, di cui all’art. 40 ccnl, tanto anche con specifico
riferimento alla insufficienza e contraddittorietà della motivazione che non tiene adeguatamente conto
del fatto che il compenso era finalizzato a valorizzare “la professionalità degli addetti, al fine di
realizzare un assetto aziendale efficiente e funzionale alla produzione e vendita dei servizi”
In particolare secondo la società, il sistema contrattuale collettivo di distribuzione della P.E.D. (istituita
al fine di consentire una progressione retributiva anche all’interno di ogni qualifica) limitava
l’attribuzione ad una percentuale del 12% del personale, per ogni area di classificazione, con decorrenza
dal 1 luglio 1997, oltre che ad analoga percentuale di personale dal 1^ gennaio 1998; che per ciò che
riguardava l’area operativa, in particolare, la percentuale indicata veniva, poi, ripartita in quattro
posizioni di riferimento, corrispondenti al minimo tabellare, relative alla precedente classificazione del
personale in categorie. Quindi, sulla base di tali criteri, era stato assegnato alle strutture interessate
(sedi, filiali ed aree centrali) il numero di PED da attribuire a ciascuna di esse alle due date indicate,
distinte per settore di attività.
Secondo la ricorrente, allora, la corte territoriale avrebbe errato nella interpretare gli accordi.
In primo luogo l’accordo integrativo relativo al biennio 1996 – 1997 in cui si era stabilito che sarebbe
stato successivamente attivato un confronto per individuare con le OOSS entro il 30 luglio 1997 i criteri
di selezione degli aventi diritto alla PED. Al 1 luglio 1997, pertanto, tali criteri non erano stati ancora
stabiliti, furono fissati solo con l’accordo del 9 giugno 1998, cui aveva fatto seguito la direttiva n. 30 del
15 luglio 1998, intervenuta quando l’odierna contro ricorrente, Adriana Macherelli, si trovava già in
posizione di comando.
Ad avviso della società i requisiti prescritti per l’attribuzione del compenso dovevano essere posseduti
alla data della individuazione dei criteri, poiché prima di allora i dipendenti potevano vantare solo unk
aspettativa di percezione dello stesso. L’essersi trovata alla data del 30.6.1998 già in una posizione di
comando non consentiva, secondo la ricorrente,4 poter ritenere che la dipendente fosse “in servizio”
come ritenuto indispensabile alla stregua dei criteri stabiliti. Da ultimo censura la sentenza per avere
erroneamente ritenuto che la posizione di comando della dipendente derivasse da una iniziativa
unilaterale della società.
Le censure tra loro connesse devono essere esaminate congiuntamente e sono destituite di fondamento.

r.g. 24455/2008

F.Garri

Pertanto, se la procura non è rilasciata in occasione di tali atti, è necessario il suo conferimento nella
forma prevista dalla prima parte del secondo comma del citato articolo, vale a dire con atto pubblico o
con scrittura privata autenticata, che dovranno fare espresso riferimento agli elementi essenziali del
giudizio, quali l’indicazione delle parti e della sentenza impugnata (cfr. Cass., n. 23816 del 2010 ma
anche 4879/2013).

della disposizione della direttiva n. 30 del 1998 nella parte in cui escludeva dal beneficio il personale in
posizione di comando presso altri enti, ritenendo la decisione datoriale unilaterale, limitativa di diritti
attribuiti, incompatibile con le scelte collettive effettuate.
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare (cfr. con riferimento ad un caso analogo Cass. 12
gennaio 2012 n. 233 ma già sul principio generale Cass. n. 4003 del 2007), è giurisprudenza consolidata
che l’interpretazione delle disposizioni collettive di diritto comune, compiuta dal giudice di merito, è
incensurabile in sede di legittimità se sorretta da adeguata motivazione e rispettosa dei criteri di
ermeneutica contrattuale, fra i quali fondamentale e prioritario è quello letterale, che è suscettibile di
integrazione mediante gli altri criteri interpretativi, i quali svolgono una funzione sussidiaria e
complementare solo quando le espressioni dei contraenti siano di oscuro od equivoco significato.
Orbene, il giudice d’appello sulla base di una corretta interpretazione degli art. 40 del contratto
collettivo per i dipendenti delle Poste e dell’art. 4 parte economica, applicabili ratione temporis. nonché
della direttiva 30, ha rimarcato come le condizioni per essere ammessi allo scrutinio per il
riconoscimento della PED erano l’ “essere in servizio”, quale dipendente delle Poste, alla data del 30
giugno 1998, l’appartenenza all’area operativa nonché l’anzianità di servizio senza demerito. Ha quindi
evidenziato che nel caso di specie ricorrevano tutte le condizioni e, pertanto, la società non poteva
escludere la Macherelli dal suddetto scrutinio, non valendo per andare in contrario avviso addurre che
la stessa era stata comandata a partire dal 3 marzo 1998 presso il TAR della Toscana, essendo stata
trasferita alle dipendenza dello stesso solo dal 1.1.2001.
Come è noto, prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 30, la figura del
“distacco” o “comando” del lavoratore non era disciplinata dalla legge ma era stata individuata e
definita dalla dottrina alla stregua dell’elaborazione giurisprudenziale, sicché era da tutti condiviso
l’assunto che il comando comportasse un cambio nell’esercizio del potere direttivo perché il dipendente
di un datore di lavoro veniva dislocato, presso un altro, con contestuale assoggettamento ai comando
ed al controllo di quest’ultimo,continuando tuttavia il datore di lavoro-distaccante ad essere titolare del
rapporto di lavoro.
Al riguardo la giurisprudenza aveva avuto anche occasione di precisare come il distacco non richiedesse
neanche il consenso del prestatore di lavoro perché, come nel caso di trasferta, l’istituto era espressione
di un potere unilaterale “pieno” dell’imprenditore, direttamente riconducibile all’art. 2094 c.c.. sicché
tale potere era sindacabile solo in caso di abuso o contrarietà a buona fede.
Coronario di quanto sinora detto è che la sentenza impugnata è sorretta da un iter argomentativo
congruo, privo di salti logici e rispettoso dei principi giuridici applicabili in materia – anche per quanto
attiene alla definizione della “dipendenza” della Macherelli dalla società Poste italiane nel giugno 1998 sicché la decisione della Corte territoriale si sottrae ad ogni censura in questa sede di legittimità.
r.g. 24455/2008

F.Garri

Anche a voler prescindere dalle carenze documentali del ricorso, M allegato al quale non sono prodotti
né i contratti collettivi richiamati né gli accordi integrativi richiamati (il ricorso contiene un generico
riferimento ai doc. 4 e 6) né la direttiva attuativa degli stessi, tuttavia si osserva che nella sentenza qui
impugnata, con una parte autonoma di motivazione, la Corte territoriale ha operato un giudizio di fatto,
ad essa riservato, relativamente alla interpretazione della norma contrattuale che prevedeva
l’attribuzione delle PED al personale in servizio al 30 giugno 1998, con riguardo specifico al significato
che le parti sociali avevano inteso attribuire a tale nozione. Inoltre ha proceduto ad una interpretazione

Concludendo, sulla base delle considerazioni svolte, il ricorso va respinto, con le normali conseguenze
in ordine al regolamento delle spese di questo giudizio, come operato in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare alla Macherelli le spese di questo giudizio,
liquidate in € 50,00 per esborsi ed in € 2.500,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2013

Ed infatti a fronte dell’interpretazione della norma collettiva adottata dalla Corte territoriale, in base
alla quale nell’ essere considerato in servizio alla data del 30 giugno 1998 era compresa ogni situazione
di attuale vigenza del rapporto di lavoro a tale data (riferibile quindi anche alla ricorrente, all’epoca
ancora alle dipendenze di Poste Italiane, ancorché in situazione di comando), ed all’ articolata
valutazione, in termini di iniziativa unilaterale della società, di quella parte della direttiva n. 30 che
escludeva dallo scrutinio ai fini della attribuzione della PED il personale comandato, la società
ricorrente si è sostanzialmente limitata a contrapporre una propria diversa interpretazione e valutazione
quasi a sollecitare un terzo grado di giudizio di merito, che non è consentito porre ad oggetto di censura
in questa sede di legittimità. (in proposito, cfr., Cass. 12 novembre 2007 n. 23484).

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA