Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14313 del 28/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 28/06/2011, (ud. 07/06/2011, dep. 28/06/2011), n.14313

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – rel. Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 21699/2009 proposto da:

N.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA GERMANICO 146, presso lo studio dell’avvocato MOCCI

Ernesto, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato BLASIO

FILIPPO, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 63/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di MILANO del 16/06/08, depositata il 07/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIAIDA PERSICO;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIETRO GAETA.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“Il relatore Cons. Dott. Mariaida Persico, letti gli atti depositati, osserva:

1. N.A. propone ricorso per cassazione, fondato su di un motivo unico, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 63/30/08, depositata il 7 luglio 2008, con la quale, in accoglimento dell’appello proposto dell’Agenzia delle Entrate, è stata ritenuta la legittimità dell’avviso di accertamento relativo all’Irpef per l’anno d’imposta 2000, già impugnato dalla contribuente N.A..

L’intimata non si è costituita.

2. Il ricorso in esame denuncia, ex art. 360 c.p.c, nn. 3 e 4, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 2; L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 3; D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8, con riferimento al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 81, comma 1, lett. b), per avere il giudice a quo confermato a suo carico le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 1.

2.1 Il motivo appare inammissibile per violazione del disposto di cui all’art. 366 bis c.p.c..

Il quesito posto, infatti, è del seguente tenore:

“Dica la Corte se nella fattispecie in esame, con riferimento al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 2 e L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 3, tenuto conto della novella introdotta con il D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2 (convertito nella L. n. 248 del 2006), secondo anche l’interpretazione che ne ha dato la S.C. (S.U. n. 25506 del 2006), la violazione è stata determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma alla qiale la violazione è riferita – D.P.R. n. 917 del 1986, art. 81, comma 1, lett. b (nel testo in vigore nel 2000) – tali da giustificare la disapplicazione delle sanzioni. Enunci di conseguenza la Suprema Corte il principio di diritto al quale il Giudice di merito avrebbe dovuto attenersi”.

Lo stesso appare privo dei requisiti stabiliti, per la loro formulazione, dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale il quesito deve essere formulato in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione, così da consentire al giudice di legittimità di enunciare una regula iuris suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata.

Ne consegue che è inammissibile il motivo di ricorso sorretto, come nel caso di specie, da quesito la cui formulazione, ponendosi in violazione di quanto prescritto dal citato art. 366 bis, sia estremamente generico,non faccia uno specifico riferimento alla fattispecie concreta e si limiti a riportare le norme invocate, così da essere totalmente inidoneo a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in riferimento alla concreta fattispecie (Cass. Sez. un., n. 26020 del 2008) 3. Si ritiene, quindi, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., per manifesta inammissibilità”.

Che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che è stata depositata memoria ex art. 378 c.p.c., per N. A. con la quale si precisa che, pur essendo stata censurata l’impugnata sentenza ai sensi degli art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 e pur essendo stato posto il relativo quesito con riferimento alla “obiettive condizioni di incertezza sulla portata ed applicabilità della norma…tali da giustificare la disapplicazione delle sanzioni”, tanto è stato fatto solo in via tuzioristica, mentre in effetti si intendeva impugnare, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, l’omessa pronuncia sulla richiesta di disapplicazione della sanzione applicata;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione. In particolare rileva che il ricorso va deciso con riferimento al suo contenuto, contenuto che – ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. – è esplicitato e concretizzato nel quesito di diritto, attraverso il quale il ricorrente chiede, con riferimento alla fattispecie concreta, l’affermazione di un determinato principio di diritto ed afferma la violazione dello stesso da parte del giudice dell’appello.

Tanto non è avvenuto nel caso in esame come dimostrato ulteriormente dalle esplicazioni fornite attraverso detta memoria; che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile;

che non vi è materia per provvedere sulle spese di lite, non avendo l’intimato, costituito a questo solo scopo, partecipato all’udienza di discussione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2011

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